UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.289 del 12-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e  successive modificazioni  ed  integrazioni, ed  in particolare  la
parte   riguardante   la  facolta'   di   ingegneria   -  scuola   di
specializzazione in ingegneria clinica;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n.  943 del  30 settembre  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto ministeriale 21 ottobre  1996 (Gazzetta Ufficiale
del 3 dicembre 1996, n. 283) relativo a modificazioni all'ordinamento
didattico  universitario  relativamente  all'approvazione  dei  nuovi
ordinamenti  di  otto  scuole  di  specializzazione  dei  settori  di
ingegneria  civile,   di  ingegneria  industriale  e   di  ingegneria
dell'informazione in  adeguamento all'art. 9 della  legge 19 novembre
1990,  n.  341,  recante   la  riforma  degli  ordinamenti  didattici
universitari;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli dal n. 563 al n. 568 compreso, relativi alla scuola di
specializzazione in  ingegneria clinica, sono soppressi  e sostituiti
dai  seguenti nuovi  articoli  con il  conseguente scorrimento  della
numerazione:
          Scuola di specializzazione in ingegneria clinica
  Art.  563.  -  E'  istituita   la  scuola  di  specializzazione  in
ingegneria clinica presso l'Universita' di Trieste.
  La  scuola ha  sede  presso  la facolta'  di  ingegneria, la  quale
concorre  al  suo  funzionamento.  L'afferenza  al  dipartimento  e/o
istituto e' indicata nel regolamento didattico di Ateneo.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  dell'ingegneria   clinica.  Tali   ingegneri  dovranno
sovraintendere   ai  servizi   di  ingegneria   clinica,  coordinando
opportunamente  il   lavoro  di  personale  tecnico   allo  scopo  di
effettuare   la   valutazione,  l'installazione,   la   manutenzione,
l'adeguamento della  strumentazione e  delle attrezzature in  uso nei
servizi   sanitari   (in    particolare   all'interno   dei   presidi
ospedalieri),  di  curare  un  loro impiego  sicuro,  appropriato  ed
economico, e di collaborare  con gli operatori sanitari nell'utilizzo
di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e
gestionali.
  La  scuola  rilascia  il   titolo  di  "Specialista  in  ingegneria
clinica".
  Art.  564.  -  Il corso  degli  studi  ha  la  durata di  due  anni
accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di
cui  duecento  ore di  lezioni  teoriche  e  cento ore  di  attivita'
pratiche  guidate. In  aggiunta a  tali ore,  lo specializzando  deve
svolgere  un tirocinio  pratico  di almeno  duecento ore  complessive
presso  enti  pubblici o  privati  riconosciuti  dal consiglio  della
scuola.
  Art. 565.  - Il  numero massimo  degli iscritti  a ciascun  anno di
corso della scuola viene fissato in  12 per ciascun anno di corso per
un totale di 24 specializzandi.
  Art.  566. -  E'  titolo  di ammissione  al  concorso per  ottenere
l'iscrizione alla scuola il diploma di laurea in ingegneria.
  Sono  altresi' ammessi  al  concorso per  l'ammissione alla  scuola
coloro  che siano  in possesso  di  un titolo  di studio,  conseguito
presso  universita' straniere,  che  sia  accettato dalle  competenti
autorita'  accademiche  italiane  (consiglio della  scuola  e  senato
accademico)  come equipollente  al diploma  di laurea  in ingegneria,
anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola.
  Art.  567. -  Il  consiglio della  scuola  determina, con  apposito
regolamento, in conformita' al regolamento  didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola
di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la  suddivisione nei  successivi  periodi temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti.
  Art. 568.  - Nel  determinare il piano  degli studi  secondo quanto
previsto  all'art. 567,  il consiglio  della scuola  deve rispettare,
oltre  ai  vincoli di  durata  complessiva  di  cui all'art.  564,  i
seguenti vincoli  di area  disciplinare (numero  minimo per  la somma
delle  ore di  lezioni teoriche  e  delle ore  di attivita'  pratiche
guidate):
  Area disciplinare A: elettrica - elettronica, ore complessive 110;
  Area disciplinare B: bioingegneria, ore complessive 110;
  Area  disciplinare   C:  meccanica   -  chimica  -   impianti,  ore
complessive 110;
  Area  disciplinare  D:  informatica  - sistemi  -  statistica,  ore
complessive 110;
  Area disciplinare E: economico - gestionale, ore complessive 70;
  Area disciplinare F: medica - biologica, ore complessive 90.
  Art. 569. - Gli studenti, qualora non abbiano gia' superato analoga
verifica  nel corso  degli  studi  universitari, dovranno  dimostrare
buona conoscenza  strumentale di  almeno una lingua  straniera scelta
tra inglese, francese e tedesco,  conoscenza da accertarsi secondo le
modalita' precisate dal consiglio della scuola.
  Art. 570. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  potranno costituire  orientamento  all'interno
della   specializzazione,   nonche'   l'attivita'   sperimentale   di
laboratorio e  di tirocinio  che sara'  svolta sotto  la guida  di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche, il  consiglio della scuola potra'  riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,  l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta  all'estero  in laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art. 571. - Su proposta del consiglio della scuola verranno attuate
e riconosciute attivita' inerenti  alla specializzazione da svolgersi
presso  enti  pubblici e  privati,  anche  nell'ambito di  specifiche
convenzioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 30 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Delcaro