Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.289 del 12-12-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di ingegneria - scuola di specializzazione in ingegneria clinica; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1996, n. 283) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente all'approvazione dei nuovi ordinamenti di otto scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal n. 563 al n. 568 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: Scuola di specializzazione in ingegneria clinica Art. 563. - E' istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso l'Universita' di Trieste. La scuola ha sede presso la facolta' di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento. L'afferenza al dipartimento e/o istituto e' indicata nel regolamento didattico di Ateneo. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ingegneria clinica. Tali ingegneri dovranno sovraintendere ai servizi di ingegneria clinica, coordinando opportunamente il lavoro di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e di collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. La scuola rilascia il titolo di "Specialista in ingegneria clinica". Art. 564. - Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e cento ore di attivita' pratiche guidate. In aggiunta a tali ore, lo specializzando deve svolgere un tirocinio pratico di almeno duecento ore complessive presso enti pubblici o privati riconosciuti dal consiglio della scuola. Art. 565. - Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso della scuola viene fissato in 12 per ciascun anno di corso per un totale di 24 specializzandi. Art. 566. - E' titolo di ammissione al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola il diploma di laurea in ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, che sia accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane (consiglio della scuola e senato accademico) come equipollente al diploma di laurea in ingegneria, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Art. 567. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti. Art. 568. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 567, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui all'art. 564, i seguenti vincoli di area disciplinare (numero minimo per la somma delle ore di lezioni teoriche e delle ore di attivita' pratiche guidate): Area disciplinare A: elettrica - elettronica, ore complessive 110; Area disciplinare B: bioingegneria, ore complessive 110; Area disciplinare C: meccanica - chimica - impianti, ore complessive 110; Area disciplinare D: informatica - sistemi - statistica, ore complessive 110; Area disciplinare E: economico - gestionale, ore complessive 70; Area disciplinare F: medica - biologica, ore complessive 90. Art. 569. - Gli studenti, qualora non abbiano gia' superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalita' precisate dal consiglio della scuola. Art. 570. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonche' l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 571. - Su proposta del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 30 ottobre 1997 Il rettore: Delcaro