ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 1997 

  Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa
nei rami cauzione  (14) e tutela giudiziaria (17) di  cui al punto A)
della tabella allegata al decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
alla  Helvetia  -  Compagnia   Svizzera  di  assicurazioni  S.p.a.  e
rappresentanza generale  per l'Italia,  in Milano.  (Provvedimento n.
757).
(GU n.298 del 23-12-1997)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e dei  natanti, e  le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme  di   pericolosita'  sociale,  e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale di  ricognizione del 26 novembre 1984
e  il provvedimento  ISVAP n.  3 dell'8  febbraio 1995  dai quali  la
Helvetia -  Compagnia Svizzera di  assicurazioni S.p.a., con  sede in
Sangallo  (Svizzera)  e  rappresentanza  generale  per  l'Italia,  in
Milano,  risulta  autorizzata  ad  esercitare  nel  territorio  della
Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;
  Vista l'istanza  con la quale  la Helvetia - Compagnia  Svizzera di
assicurazioni   S.p.a.,   con   sede  in   Sangallo   (Svizzera),   e
rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, ha chiesto di essere
autorizzata all'estensione dell'esercizio dell'attivita' assicurativa
nei  rami cauzione  e tutela  giudiziaria di  cui al  punto A)  della
tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la delibera  con la  quale il  consiglio di  amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  12  dicembre  1997,  ritenuta  la
sussistenza  dei requisiti  di  accesso all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  previsti  dalla  vigente   normativa,  si  e'  espresso
favorevolmente  in  merito  all'istanza sopra  richiamata  presentata
dalla Helvetia - Compagnia Svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede
in Sangallo  (Svizzera), e  rappresentanza generale per  l'Italia, in
Milano;
                              Dispone:
  La Helvetia - Compagnia Svizzera  di assicurazioni S.p.a., con sede
in Sangallo  (Svizzera), e  rappresentanza generale per  l'Italia, in
Milano,  via   G.B.  Cassinis,   21,  e'  autorizzata   ad  estendere
l'esercizio dell'attivita'  assicurativa nei  rami cauzione  e tutela
giudiziaria  di cui  al punto  A) della  tabella allegata  al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                             Il presidente: Manghetti