PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1997 

  Revoca  della somma  di  L. 728.031.923  di  cui all'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del
1 ottobre 1990  concernente il piano di  finanziamento per interventi
su edifici  privati danneggiati dal sisma  dell'aprilemaggio 1987 nei
Castelli Romani. (Ordinanza n. 2727).
(GU n.299 del 24-12-1997)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  al  sopracitato  art.   8  del  decreto-legge  n.  576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal comma  2 dell'art. 8  del sopracitato
decretolegge;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 2021/FPC del  1 ottobre 1990,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 237 del  10 ottobre
1990, con  la quale sono  state autorizzate spese per  interventi nel
settore  privato  nei  comuni  di  Marino,  Castelgandolfo,  Genzano,
Velletri, Nemi, Lanuvio,  Grottaferrata, Ariccia e Rocca  di Papa, in
provincia di Roma;
  Considerato  che, alla  data odierna,  risultano non  utilizzate le
somme di seguito indicate:
   Marino ............  L. 196.127.486
   Nemi  .............  "   85.738.549
   Grottaferrata .....  "   27.682.350
   Ariccia ...........  "  198.647.844
   Rocca di Papa .....  "  219.835.694;
  Considerato  che  i  comuni  sopracitati  interpellati  in  data  5
novembre  1996   con  nota   n.  52548/OO.PP.  hanno   comunicato  la
disponibilita'  residua  delle  somme  sopraindicate,  rispetto  alle
assegnazioni  disposte in  loro favore,  che pertanto  possono essere
revocate per l'importo complessivo di L. 728.031.923;
  Considerato, altresi',  che tale somma di  lire 728.031.923 risulta
disponibile  sul  capitolo  7590  della  Rubrica  6  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 728.031.923 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 2021/FPC del 1 ottobre 1990.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1997
                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi