Modifica alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 32(GU n.51 del 27-12-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Aggiungere all'art. 7, comma 5 legge regionale n. 32/1995: "Nei casi di provate difficolta' legate all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla-osta che impediscano la realizzazione dell'opera, la Regione concede una seconda proroga di novanta giorni". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 26 luglio 1997 FALCONIO