IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1990, n. 146, cosi' modificato
dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i
centri di servizio delle imposte dirette nell'ambito del Ministero
delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980,
n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul
personale dei predetti centri di servizio;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'art. 7,
comma 10, lettera a), che prevede, in luogo delle menzionate
strutture, l'istituzione di nuovi organi denominati "centri di
servizio delle imposte dirette ed indirette", competenti, oltre che
per la gestione delle dichiarazioni dei redditi, anche per quella
delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, ed in particolare l'art. 40, che specifica le funzioni dei
centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, ed in
particolare l'art. 6, comma 2, che stabilisce l'organizzazione
interna dei citati centri di servizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1997, n.
423, il quale prevede che i centri di servizio delle imposte dirette
ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella
dell'attivazione degli uffici delle entrate;
Ritenuta la necessita' di attivare i centri di servizio medesimi;
Decreta:
Art. 1.
1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bari,
Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Palermo, Pescara, Roma, Salerno,
Torino, Trento e Venezia sono attivati il 1 gennaio 1998.
2. I centri di servizio di cui al comma 1 esercitano le proprie
competenze anche con riguardo ai rapporti pendenti alla data della
loro attivazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del1a
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1997
Il direttore generale: Romano