IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in
particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito
dell'artigianato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con
decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1998, la misura
della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi sopra citate;
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 1998, nella misura
dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e nella misura dell'1,35 per cento, per le operazioni oltre i
diciotto mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 1997
Il Ministro: Ciampi