IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario;
Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1998, la
commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di
miglioramento;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di
miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata,
per l'anno 1998, come appresso:
a) 1,60% per i contratti condizionati stipulati nel 1998;
b)1,60% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1997;
c)1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1998, relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1998, relativi a
contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 1997
Il Ministro: Ciampi