IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con
modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembredicembre
1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con
modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche
colpite dal terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1998, la
commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi
sopra menzionate;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1998;
b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1997;
c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1998 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 1997
Il Ministro: Ciampi