IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.
440 nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante
disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli
enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 26
marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalita' di
determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui
alle leggi suddette;
Visto il decreto del 19 dicembre 1997, con il quale la commissione
onnicomprensiva per l'anno 1998 e' stata fissata:
nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti
locali;
nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno
comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la
determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi sopra indicate per il periodo 1
gennaio- 30 giugno 1998;
Ritenute valide tali comunicazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1998, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in
premessa, regolate a tasso variabile, e' pari:
a) al 6,40% per le operazioni di cui ai decretilegge 1 luglio 1996,
n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge
11 marzo 1988, n. 67;
b) al 7,10% per le operazioni di cui al decreto- legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
c) al 6,80% per le operazioni di cui al decreto- legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
d) al 6,55% per le operazioni di cui al decreto- legge 2 marzo
1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24
giugno 1993.
Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
Resta inteso che la suddetta misura della commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1997
p. Il direttore generale: Paolillo