IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 28-duodecies della direttiva del Consiglio n.
91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da' facolta' agli Stati membri
di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori
diretti in altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita
situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a
bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e
successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre
imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico
internazionale dei viaggiatori;
Visto l'art. 52 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992,
con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione
dell'agevolazione;
Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14
febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-duodecies, punto 2,
lettera a), primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE
del 17 maggio 1977;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 dicembre 1996 con
il quale e' stato fissato in lire 172.000 il nuovo limite per
l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1 gennaio 1997;
Visto l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n.
69/169/CEE del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento l'art. 2,
comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;
Considerato che occorre prevedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. Il limite di valore di L. 172.000, previsto dall'art. 3, comma
1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1993, n. 13,
e successive modificazioni, e' innalzato a L. 174.000.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ed entrera' in vigore il 1 gennaio 1998.
Roma, 31 dicembre 1997
Il direttore generale: Romano