MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 dicembre 1997 

  Individuazione del limite  di anomalia delle offerte  nelle gare di
appalto.
(GU n.1 del 2-1-1998)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come  modificato   ed  integrato   dal  decreto-legge   n.  101/1995,
convertito con legge n. 216/1995,  che demanda al Ministro dei lavori
pubblici  la  fissazione  del  limite   oltre  il  quale  le  offerte
presentate nelle gare di appalto devono ritenersi anormalmente basse,
sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;
  Ritenuto che  la mancata costituzione dell'Osservatorio  dei lavori
pubblici  non osta  all'esercizio  del potere  di individuazione  del
predetto   limite,  atteso   il   principio  per   cui  l'assenza   o
l'impedimento  di  un  organo  consultivo previsto  dalla  legge  non
preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi siano imposti dalla
legge e richiesti dall'interesse pubblico;
  Visti  i  dati  raccolti  dagli uffici  del  Ministero  dei  lavori
pubblici  relativamente   all'andamento  delle  offerte   nelle  gare
espletate nell'anno 1996;
  Visto il proprio decreto 28  aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997  con cui e' stata data attuazione
all'art. 21, comma  1-bis, della legge 11 febbraio 1994,  n. 109, per
l'anno 1997;
  Ritenuta la necessita' di provvedere per l'anno 1998;
  Visti i dati forniti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici
relativamente alle gare espletate nell'anno in corso;
  Ritenuto che gli elementi disponibili, per la loro eterogeneita' in
relazione alle  localita' di provenienza, alla  diversa tipologia dei
lavori,  all'importo  degli   appalti,  non  consentono  nell'attuale
situazione  di mercato  l'individuazione  di un  livello di  anomalia
unico per tutte le fattispecie concorsuali sul territorio nazionale;
  Ritenuto opportuno  di confermare il criterio  gia' individuato con
il decreto ministeriale 28 aprile 1997;
                              Decreta:
  Per l'anno  1998 la  percentuale di cui  all'art. 21,  comma 1-bis,
della legge 11  febbraio 1994, n. 109, e  successive modificazioni ed
integrazioni, e' fissata nella misura  pari alla media aritmetica dei
ribassi percentuali  di tutte  le offerte ammesse  incrementata dello
scarto  medio  aritmetico dei  ribassi  percentuali  che superano  la
predetta media.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 34