Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto.(GU n.1 del 2-1-1998)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare di appalto devono ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici; Ritenuto che la mancata costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici non osta all'esercizio del potere di individuazione del predetto limite, atteso il principio per cui l'assenza o l'impedimento di un organo consultivo previsto dalla legge non preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi siano imposti dalla legge e richiesti dall'interesse pubblico; Visti i dati raccolti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente all'andamento delle offerte nelle gare espletate nell'anno 1996; Visto il proprio decreto 28 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997 con cui e' stata data attuazione all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per l'anno 1997; Ritenuta la necessita' di provvedere per l'anno 1998; Visti i dati forniti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente alle gare espletate nell'anno in corso; Ritenuto che gli elementi disponibili, per la loro eterogeneita' in relazione alle localita' di provenienza, alla diversa tipologia dei lavori, all'importo degli appalti, non consentono nell'attuale situazione di mercato l'individuazione di un livello di anomalia unico per tutte le fattispecie concorsuali sul territorio nazionale; Ritenuto opportuno di confermare il criterio gia' individuato con il decreto ministeriale 28 aprile 1997; Decreta: Per l'anno 1998 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Roma, 18 dicembre 1997 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 34