N. 57 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 dicembre 1997
N. 57 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano) Ambiente (Tutela dell') - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997 - Istituzione, per il Parco nazionale dello Stelvio, nell'ambito della prevista dislocazione dei coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli enti parco nazionali, del "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita' prevenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco - Adozione di tale provvedimento, in parte qua, in base al disposto di carattere generale dell'art. 21, comma 2, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, senza considerazione della specialita', rispetto a quello, della disciplina del Parco dello Stelvio, stabilita - in base alle intese tra gli enti interessati (Stato, province autonome e regione Lombardia) in ordine alla gestione unitaria del parco, previste dall'art. 3 delle norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - dall'art. 35 della stessa legge quadro n. 394 del 1991, e dall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 - in osservanza dei quali sono state emanate, riguardo alle zone comprese nel territorio della provincia di Bolzano, le disposizioni dell'art. 13 della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 - e secondo cui: a) la sorveglianza dell'intero parco mette capo al Consorzio di gestione dal quale il personale di sorveglianza funzionalmente dipende; b) per la parte del parco non ricadente nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale del Corpo forestale dello Stato; c) per la parte del parco ricadente nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale dei Corpi forestali delle rispettive province autonome - Conseguente lamentata incidenza, in misura maggiore e minore - secondo che l'impugnato decreto si ritenga applicabile, come parrebbe certo, anche per le zone del parco comprese nei territori delle province autonome, o, invece, solo per le zone non comprese in tali territori - sulle competenze in materia di agricoltura e foreste - in cui rientrano le funzioni concerenenti il Parco dello Stelvio - attribuite alle province di Trento e di Bolzano dall'art. 8 nn. 5, 6, 16 e 21, e dall'art. 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione, altresi', in entrambe le suddette ipotesi, del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni (art. 5 della Costituzione) - Richiamo alla sentenza n. 366/1992. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5 n. 6, n. 16, n. 21, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 3; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 35, comma 1; Cost. art. 5).(GU n.1 del 7-1-1998 )
Ricorso della povincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta pro-tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6108 del 17 novembre 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 17 novembre 1997, (rep. n. 18590) rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997, recante "Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente". F a t t o 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 3l agosto l972, n. 670) ed alle relative norme d'attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e corpo forestale (art. 8, nn. 5, 6, 16, 21, ed art. 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972). Per quanto riguarda in particolare le competenze in materia di parchi, assumono particolare rilevanza ai fini del presente ricorso le norme d'attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. L'art. 3, primo comma, di tale decreto presidenziale stabilisce che tra le funzioni proprie delle province autonome, ciascuna per il rispettivo territorio, vi sono anche quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale viene conservata una configurazione unitaria; ed il quarto comma dello stesso art. 3 stabilisce che "La gestione unitaria del parco e' attuata mediante la costituzione di un consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti". Tale disciplina contenuta nelle norme d'attuazione dello statuto costituisce la lex specialis per la gestione del Parco dello Stelvio - come e' stato poi riconosciuto anche dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, all'art. 35, primo comma - ed e' inderogabile dalla legge ordinaria secondo il ben noto insegnamento di codesta ecc.ma Corte. L'intesa per la istituzione del "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio", di cui alla suddetta norma d'attuazione dello statuto, e' stata sottoscritta il 27 marzo 1992 dallo Stato (rappresentato dal Ministro dell'ambiente) e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (e dalla regione Lombardia), e la disciplina in essa contenuta e' stata recepita dallo Stato con il d.P.C.M. 26 novembre l993 (in Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1993, n. 41), e dalla provincia di Bolzano con la legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19. In tale disciplina e' contenuta anche una specifica regolamentazione della sorveglianza sul territorio del Parco dello Stelvio. Vi si stabilisce (art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio, ed art. 13 della legge provinciale di Bolzano, citt.) che "La sorveglianza sul territorio del parco e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato e, per la parte del parco ricadente nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dal corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione... e' approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e foreste e, per quanto riguarda il corpo forestale delle province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome". La suddetta convenzione e' stata sottoscritta dal presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal presidente del Consorzio per la gestione del Parco dello Stelvio il 18 febbraio 1997 (ed e' stata poi approvata dal Ministero dell'ambiente). In particolare con essa (art. 1) la provincia si e' impegnata ad istituire, per la sorveglianza nel parco di sua competenza, 4 stazioni di sorveglianza della ripartizione foreste, nei comuni di Stelvio, Lasa, Martello ed Ultimo; ed ha destinato a tale servizio 15 posti di personale. Pertanto, sulla base della suddetta disciplina legislativa e del conseguente accordo, attualmente la sorveglianza sul territorio del parco ricadente nella provincia di Bolzano e' dunque esercitata dal Corpo forestale provinciale (di cui alla legge provinciale Bolzano 7 settembre 1973, n. 33, artt. 11 ss.). 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997, indicato in epigrafe. Tale decreto - come si evince dal suo preambolo - e' stato emanato "Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente norme quadro in materia di aree naturali protette"; in particolare esso risulta essere stato emanato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 394/1991, e specialmente del suo secondo comma, al fine di stabilire "la dislocazione dei coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli enti parco nazionali, determinando le modalita' di dipendenza funzionale degli stessi". Il suddetto decreto non menziona minimamente l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974, ne' il precedente d.P.C.M. 26 novembre 1993 che ha recepito l'intesa sulla gestione del Parco dello Stelvio (e meno che mai la convenzione del 18 marzo 1997 fra la provincia ed il Consorzio per la gestione del Parco dello Stelvio approvata dal Ministero dell'ambiente). Esso, pero', istituisce presso ogni ente parco nazionale "un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio e' in tutto o in parte inserito nel parco medesimo" (art. 1, primo comma); e cio' dispone anche per il Parco nazionale dello Stelvio, istituendo il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita' provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere i compiti di sorveglianza sul territorio del Parco (v. spec. art. 1, terzo comma, e tabella allegata B) Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, nella parte in cui si applica anche al Parco nazionale dello Stelvio, viola le attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art. 8, nn. 5, 6, 16 e 21, ed all'art. 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione, fra cui spec. art. 3 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Violazione del principio di leale cooperazione, anche in relazione all'art. 11 dell'intesa del 27 marzo 1992, recepita con d.P.C.M. 26 novembre 1993 (art. 11), e l.p. Bolzano 3 novembre 1993, n. 19 (art. 13). La disciplina contenuta nel decreto qui impugnato prevede dunque che le funzioni di sorveglianza nel Parco nazionale dello Stelvio vengano svolte dal Corpo forestale dello Stato su tutto il territorio de1 parco (art. l, primo comma, cit.), quindi anche sul territorio della provincia di Bolzano. In tal modo quella disciplina viola le attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente (e le rispettive norme statutarie) indicate in epigrafe, in base alle quali spetta ad essa, mediante il Corpo forestale provinciale, svolgere la sorveglianza nel territorio del Parco ricadente nel territorio della provincia medesima; cosi' come, del resto, e' positivamente stabilito anche dalle norme d'attuazione contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 (e dalla ulteriore disciplina attuativa). E' da sottolineare come l'estensione al Parco dello Stelvio della disciplina del d.P.C.M. 26 giugno 1977 non potrebbe certo ritenersi legalmente giustificata od imposta dall'art. 21 della legge quadro n. 294/1991 (successiva al del Presidente della Repubblica n. 279/1974), richiamato nel preambolo del decreto in questione. Infatti, come si era gia' accennato in precedenza, l'art. 35, primo comma, della stessa legge quadro - con una speciale norma derogatoria della disciplina generale della legge - stabilisce che "Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279". Tale speciale disposizione della legge n. 294 del 1991 - che conferma la inderogabilita' da parte della stessa legge quadro delle norme d'attuazione dello statuto speciale contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 - ha appunto lo scopo, come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 366/1992, di "far salve le procedure d'intesa contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 - e di inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge impugnata" (dalla legge n. 294 del 1991). Non v'e' dubbio, dunque, che anche in base a quanto stabilito dalla legge quadro sulle aree naturali protette, il Presidente del Consiglio non poteva intervenire ad organizzare la sorveglianza sul Parco dello Stelvio con un provvedimento attuativo della disciplina generale contenuta nell'art. 21 della legge quadro, ma doveva invece agire in conformita' all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, ed alla intesa del 27 marzo 1992 stipulata in base a quella norma d'attuazione ed alla stessa legge quadro (infatti l'art. 35, primo comma, della legge n. 394 del 1991 e' richiamato sia nel preambolo dell'intesa del 1992, sia nel preambolo del d.P.C.M. di recezione del 26 novembre 1993). 2. - Violazione, sotto ulteriore profilo, delle attribuzioni costituzionali della provincia di cui alle norme gia' indicate, e del principio di leale cooperazione anche in relazione all'intesa del 27 marzo 1992 (art. 11) ed al d.P.C.M. 26 novembre l993 (art. 11). In via subordinata si potrebbe ipotizzare che il d.P.C.M. 26 novembre 1997 intenda disciplinare la sorveglianza nel Parco nazionale dello Stelvio affidata al Corpo forestale dello Stato per il solo territorio del parco che non ricade nei confini delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta, per la verita', di una ipotesi che appare difficilmente compatibile con il tenore testuale della disciplina contenuta nel decreto in questione. Questa, infatti, non solo (art. l e tabella allegata B istituisce il "Coordinamento territoriale Stelvio" senza alcuna ulteriore specificazione, e gli assegna anche un numero di unita' di personale del Corpo forestale dello Stato (n. 60) che sembra troppo elevato per essere destinato ad operare nel solo territorio ricadente nella regione Lombardia; ma per di piu' (art. l, primo comma) stabilisce che quel coordinamento territoriale ha una "circoscrizione che ricomprende tutti i comuni il cui territorio e' in tutto od in parte inserito nel parco": e che quindi, si deve ritenere, ricomprende anche i comuni della provincia di Bolzano (i comuni di Stelvio, Lasa, Martello ed Ultimo in cui, come gia' si e' detto, operano le quattro stazioni di sorveglianza affidate al personale del Corpo forestale della provincia di Bolzano). Ma se anche tale ipotesi interpretativa corrispondesse alla realta', ugualmente il d.P.C.M. 26 giugno 1997 sarebbe lesivo delle attribuzioni della provincia ricorrente. Infatti, come che sia, il decreto in questione, disciplinando la organizzazione della sorveglianza nel parco, incide su di un aspetto fondamentale della sua gestione. Quella gestione "unitaria" del parco che - come si e' visto - le norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (art. 3 in. 279/1994) richiedono che si realizzi, in primo luogo, mediante l'istituzione del consorzio fra lo Stato e le due province autonome, e comunque - anche per ogni ulteriore aspetto della organizzazione della gestione del parco - mediante intese e procedure di cooperazione. Cosi', dunque, avrebbe dovuto accadere anche nel caso che con il decreto del Presidente del Consiglio in questione si fosse inteso disciplinare la sorveglianza nel solo territorio del parco che non ricade entro i confini delle province autonome. Comunque lo Stato avrebbe dovuto previamente stabilire un'intesa con la provincia ricorrente (come del resto e' previsto espressamente dal piu' volte richiamato art. 11 dell'intesa del 27 marzo 1992, la' dove e' scritto che "La sorveglianza sul territorio del parco e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate dal Corpo forestale dello Stato e non si potrebbe certo dubitare che fra le "amministrazioni interessate" vi sia anche la provincia ricorrente).
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato di istituire, in diretta ed esclusiva attuazione dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, il "Coordinamento territoriale Stelvio" del Corpo forestale dello Stato; e per l'effetto annullare in parte qua il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997 indicato in epigrafe. Roma-Bolzano, addi' 21 novembre 1997 Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Rolando Riz 97C1391