N. 58 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 dicembre 1997
N. 58 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997 (del tribunale di Pesaro) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati, nella seduta del 5 marzo 1997, adottata in seguito alla trasmissione degli atti del procedimento penale, pendente innanzi al tribunale di Pesaro, contro Nuccio Gaspare, all'epoca deputato in carica, per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., contestatogli per avere egli divulgato liste di iscritti a logge massoniche attive coperte da segreto istruttorio in quanto oggetto di inchiesta parlamentare - Dichiarazione che i fatti di cui il deputato e' accusato concernevano opinioni da lui espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, sul presupposto che, nella sostanza, l'elemento materiale del reato risultasse non provato in quanto gli elenchi di nomi diffusi dal Nuccio non sarebbero stati quelli in possesso della Commissione antimafia - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, in riferimento all'art. 68, comma primo, della Costituzione, in base al principio che la immunita' prevista dal precetto costituzionale non puo' essere invocata e applicata dalla Camera alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria, e dichiarato dalla Corte ammissibile, in sede deliberativa con ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 325. (Deliberazione della Camera dei deputati del 5 marzo 1997).(GU n.1 del 7-1-1998 )
Il Tribunale nel procedimento penale contro Nuccio Gaspare, nato a Castelvetrano il 28 maggio 1957, imputato del reato di cui all'art. 326 c.p. per avere divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro benche' coperte da segreto istruttorio in quanto oggetto di inchiesta parlamentare, enunciandone i nomi in un pubblico dibattito e distribuendone gli elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994. Premesso: che all'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa dell'imputato chiedeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni di sua competenza in ordine all'applicabilita' alla condotta rubricata dell'immunita' prevista dall'art. 68 della Costituzione, essendo l'imputato all'epoca dei fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica; che il tribunale, con ordinanza in pari data, dichiarava manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ordinando procedersi oltre nel giudizio e disponendo tramissione di copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto dagli artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 374 del 7 settembre 1995; che in esito a detta trasmissione la Camera dei deputati richiedeva copia degli atti del procedimento, ed alla seduta del 5 marzo 1997 approvava la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali e' processo concernono opinioni espresse dall'onorevole Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; che all'odierno dibattimento il pubblico ministero e le parti civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, in considerazione del fatto che la decisione della Camera era basata su valutazioni di merito precluse all'organo suddetto; che la difesa, invece, instava per il proscioglimento dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera. Tutto cio' premesso rileva il Collegio che, in effetti, dalla lettura degli atti relativi alla discussione del caso in esame, avvenuta alla Camera nella seduta del 5 marzo, emerge come tale organo sia pervenuto alla decisione suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione. Al riguardo, ritiene il Collegio che alla Camera non competevano valutazioni di merito della vicenda processuale esaminata - come, invece, avvenuto, avendo emesso un giudizio di sostanziale infondatezza dell'accusa per insussistenza del fatto - bensi' soltanto di verificare in astratto se la condotta addebitata al parlamentare poteva costituire esercizio dell'attivita' di cui all'art. 68 della Costituzione. Cosi' facendo la Camera si e' attribuita un potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla autorita' giudiziaria. Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga conflitto di attribuzioni della cui risoluzione va investita la Corte costituzionale, competente in materia di conflitti tra poteri dello Stato.
P. Q. M. Visti gli artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare; Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti del procedimento in questione alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del presente procedimento penale sino alla decisione della Corte costituzionale. Pesaro, addi' 4 aprile 1997 Il presidente: Agabiti Rosei 97C1392