N. 58 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 dicembre 1997

                                 N. 58
  Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
 9 dicembre 1997 (del tribunale di Pesaro)
 Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
    deputati, nella seduta del 5 marzo 1997, adottata in seguito  alla
    trasmissione  degli atti del procedimento penale, pendente innanzi
    al tribunale di Pesaro, contro Nuccio Gaspare, all'epoca  deputato
    in   carica,   per  il  reato  di  cui  all'art.  326  cod.  pen.,
    contestatogli per avere egli divulgato liste di iscritti  a  logge
    massoniche attive coperte da segreto istruttorio in quanto oggetto
    di  inchiesta   parlamentare - Dichiarazione che i fatti di cui il
    deputato  e'  accusato  concernevano  opinioni  da  lui   espresse
    nell'esercizio  delle  sue  funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma
    primo, della Costituzione, sul presupposto  che,  nella  sostanza,
    l'elemento  materiale  del  reato risultasse non provato in quanto
    gli elenchi di nomi diffusi dal Nuccio non sarebbero stati  quelli
    in   possesso   della   Commissione   antimafia   -  Conflitto  di
    attribuzione tra poteri  dello  Stato  sollevato,  in  riferimento
    all'art. 68, comma primo, della Costituzione, in base al principio
    che  la  immunita'  prevista  dal precetto costituzionale non puo'
    essere  invocata  e  applicata  dalla  Camera  alla   stregua   di
    valutazioni  prettamente  di  merito della vicenda processuale, di
    esclusiva  competenza  dell'autorita'  giudiziaria,  e  dichiarato
    dalla  Corte ammissibile, in sede deliberativa con ordinanza 16-30
    ottobre 1997, n. 325.
 (Deliberazione della Camera dei deputati del 5 marzo 1997).
(GU n.1 del 7-1-1998 )
   Il  Tribunale nel procedimento penale contro Nuccio Gaspare, nato a
 Castelvetrano il 28 maggio 1957, imputato del reato di  cui  all'art.
 326  c.p.  per  avere  divulgato  le  liste  degli  iscritti  a logge
 massoniche attive  nella  provincia  di  Pesaro  benche'  coperte  da
 segreto  istruttorio  in  quanto  oggetto  di inchiesta parlamentare,
 enunciandone i nomi in un pubblico  dibattito  e  distribuendone  gli
 elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994.
   Premesso:
     che  all'udienza  dibattimentale  dell'8  novembre 1995 la difesa
 dell'imputato chiedeva la trasmissione degli  atti  alla  Camera  dei
 deputati   per   le   valutazioni   di   sua   competenza  in  ordine
 all'applicabilita' alla condotta  rubricata  dell'immunita'  prevista
 dall'art.  68  della  Costituzione,  essendo l'imputato all'epoca dei
 fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica;
     che  il  tribunale,  con  ordinanza  in  pari  data,   dichiarava
 manifestamente   infondata   la   questione  sollevata  dalla  difesa
 ordinando procedersi oltre nel giudizio e disponendo  tramissione  di
 copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto dagli
 artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 374 del 7 settembre 1995;
     che  in  esito  a  detta  trasmissione  la  Camera  dei  deputati
 richiedeva copia degli atti del procedimento, ed alla  seduta  del  5
 marzo  1997  approvava  la  proposta della Giunta di dichiarare che i
 fatti  per  i  quali  e'  processo   concernono   opinioni   espresse
 dall'onorevole Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del
 primo comma dell'art.  68 della Costituzione;
     che  all'odierno  dibattimento  il  pubblico ministero e le parti
 civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzioni tra  i  poteri
 dello  Stato,  in  considerazione  del  fatto  che la decisione della
 Camera era  basata  su  valutazioni  di  merito  precluse  all'organo
 suddetto;
     che   la   difesa,   invece,   instava   per  il  proscioglimento
 dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera.
   Tutto cio' premesso rileva  il  Collegio  che,  in  effetti,  dalla
 lettura  degli  atti  relativi  alla  discussione  del caso in esame,
 avvenuta alla Camera nella seduta  del  5  marzo,  emerge  come  tale
 organo  sia  pervenuto  alla  decisione  suesposta  alla  stregua  di
 valutazioni  prettamente  di  merito   della   vicenda   processuale,
 ritenendo,  nella  sostanza,  non  provato  l'elemento  materiale del
 reato, in  quanto  gli  elenchi  diffusi  dal  Nuccio  non  sarebbero
 coincisi  con  quelli  in  possesso  della  Commissione  antimafia e,
 conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al  predetto  come
 rientrante  nell'esercizio  delle  attribuzioni parlamentari previste
 dall'art. 68 della Costituzione.
   Al riguardo, ritiene il Collegio che alla  Camera  non  competevano
 valutazioni  di  merito  della  vicenda processuale esaminata - come,
 invece,  avvenuto,  avendo  emesso   un   giudizio   di   sostanziale
 infondatezza   dell'accusa  per  insussistenza  del  fatto  -  bensi'
 soltanto di verificare in  astratto  se  la  condotta  addebitata  al
 parlamentare   poteva  costituire  esercizio  dell'attivita'  di  cui
 all'art. 68 della Costituzione.
   Cosi'  facendo la Camera si e' attribuita un potere sostanzialmente
 giurisdizionale, riservato esclusivamente alla autorita' giudiziaria.
   Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga  conflitto  di
 attribuzioni   della   cui   risoluzione   va   investita   la  Corte
 costituzionale, competente in materia di conflitti tra  poteri  dello
 Stato.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  37  e  seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87,
 solleva conflitto di  attribuzione  avverso  la  deliberazione  della
 Camera  dei  deputati  assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del
 parlamentare Nuccio Gaspare;
   Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti del procedimento
 in questione alla Corte costituzionale e la notifica  della  presente
 ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
   Dispone la sospensione del presente procedimento penale  sino  alla
 decisione della Corte costituzionale.
     Pesaro, addi' 4 aprile 1997
                     Il presidente: Agabiti Rosei
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