N. 458 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1997

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Usi  civici  -  Commissario per il riordinamento degli usi civici di
 Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Ministro di grazia e  giustizia  -
 Mancata  approvazione  dei provvedimenti commissariali riguardanti la
 legittimazione all'occupazione di  terreni  appartenenti  al  demanio
 civico  dei  comuni di Castelmagno e Viozene - Circolare del Ministro
 di grazia e giustizia 8 maggio 1997, n.  5  -  Non  appartenenza  del
 Commissario  e  del Governo a poteri statuali diversi con titolarita'
 di distinte funzioni costituzionalmente rilevanti - Insussistenza dei
 requisiti di ammissibilita' del conflitto - Inammissibilita'.
 
(GU n.1 del 7-1-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda  CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  promosso  dal  Commissario per il riordinamento
 degli usi civici del Piemonte, della Liguria e  della  Valle  d'Aosta
 nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, sorto a seguito dei
 decreti  ministeriali del 12 febbraio 1997 con i quali non sono stati
 approvati   i   provvedimenti   del   Commissario   riguardanti    la
 legittimazione   all'occupazione   di   terreni  demaniali  comunali;
 conflitto promosso  con  ricorso  depositato  il  23  giugno  1997  e
 iscritto al n. 77 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il Commissario  per
 il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della
 Valle  d'Aosta,  ha  promosso conflitto di attribuzione nei confronti
 del Ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministeriali del
 12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei conti il 17 aprile 1997,
 con i quali non  sono  stati  approvati  provvedimenti  commissariali
 riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti
 al demanio civico dei comuni di Castelmagno e Viozene;
     che,  secondo  l'allegazione  del  Commissario,  il  Ministero di
 grazia e giustizia, dopo aver  richiesto  di  riferire  sulle  prassi
 seguite  in  tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico,
 ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5  (Individuazione
 delle   autorita'   competenti   ad   emettere   i  provvedimenti  di
 legittimazione dell'occupazione  e  di  approvazione  della  stessa),
 diretta   ai   Commissari,   al  Ministero  delle  risorse  agricole,
 alimentari e forestali, alle Regioni e all'Avvocatura generale  dello
 Stato;
     che  a  tale  circolare il Commissario ricorrente ha risposto con
 nota del 22 maggio 1997, indirizzata al Direttore  generale  per  gli
 affari  civili  e  le  libere  professioni  del Ministero di grazia e
 giustizia, affermando - sulla base degli orientamenti  del  Consiglio
 di  Stato  e della dottrina - che la funzione di legittimazione delle
 occupazioni abusive e' rimasta di attribuzione statale, nonostante il
 trasferimento delle funzioni  amministrative  di  tale  materia  alle
 Regioni;
     che,  pur  non  includendo  la  legittimazione  delle occupazioni
 abusive fra le funzioni amministrative trasferite  alle  Regioni,  la
 circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell'art. 66 del
 d.P.R.    24  luglio  1977,  n.  616  (Attuazione della delega di cui
 all'art. 1 della  legge  22  luglio  1975,  n.  382),  limitandosi  a
 prevedere la mera intesa regionale;
     che  soltanto  il  Commissario potrebbe occuparsi di procedimenti
 cosi' complessi, connotati da forte discrezionalita'  e  adottati  in
 presenza di determinati requisiti di legge;
     che il Commissario ha concluso con le richieste di riconoscimento
 dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di legittimazione
 delle  occupazioni  abusive  di  terreni  del  demanio  civico  e  di
 annullamento  dei  decreti  ministeriali,  in  quanto  lesivi   delle
 competenze  commissariali  e,  quindi,  delle attribuzioni statali in
 materia;
   Considerato che viene all'esame della  Corte  l'ammissibilita'  del
 conflitto  di  attribuzione  fra  poteri  dello  Stato,  promosso dal
 Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della
 Liguria e della Valle D'Aosta, con ordinanza del 20 giugno 1997,  nei
 confronti  del  Ministro  di  grazia e giustizia, in relazione ai due
 decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17  aprile  1997)  con  i
 quali  non  sono stati approvati dal Ministro, perche' spettanti alle
 competenze regionali, due provvedimenti adottati dal Commissario;
     che il  conflitto  e'  stato  promosso  dal  Commissario  per  il
 riordinamento  degli  usi  civici del Piemonte, della Liguria e della
 Valle d'Aosta non gia'  nella  veste  di  autorita'  giurisdizionale,
 bensi' come potere amministrativo statale;
     che  il  Commissario  chiede  di poter continuare a provvedere in
 materia di legittimazione all'occupazione dei terreni civici e, a tal
 proposito, contesta la legittimita' della circolare del  Ministro  di
 grazia  e  giustizia  n.  5  dell'8  maggio  1997, che nella sostanza
 farebbe rifluire  le  attribuzioni  statali  nell'ambito  dei  poteri
 regionali,  lasciando  al  Ministro  soltanto  funzioni  residuali di
 controllo, esercitabili  attraverso  l'emanazione  del  provvedimento
 finale;
     che  non  sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato,
 poiche' il Commissario, con riguardo alle funzioni amministrative  in
 oggetto,  e  il  Governo  (nella  specie  il  Ministro  di  grazia  e
 giustizia)  non  appartengono  a  poteri  statuali  diversi,  e   non
 risultano   titolari   di   distinte   funzioni,   costituzionalmente
 rilevanti, ma si collocano all'interno di un  complesso  omogeneo  di
 competenze amministrative;
     che non puo' essere vagliata in questa sede la richiesta avanzata
 dal  Commissario, in base alla quale andrebbe garantita la permanenza
 in capo allo Stato del potere amministrativo in esame, e si  dovrebbe
 individuare   l'autorita'   competente   nel   Commissario   per   il
 riordinamento degli usi civici;
     che, pertanto, non sussistono i requisiti di  ammissibilita'  del
 conflitto  a  norma  dell'art.  37, primo comma, della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso  dal  Commissario  per  il  riordinamento
 degli  usi  civici  del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta
 nei confronti del Ministro di  grazia  e  giustizia,  con  l'atto  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                   Il Presidente e redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1515