N. 461 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Udienza di prima comparizione - Rinvio di ufficio - Possibilita' del convenuto di costituirsi venti giorni prima di tale udienza - Conseguente decadenza del convenuto dalla facolta' di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi - Omessa previsione - Ragionevolezza di una disciplina generale rispondente ad evidenti ragioni di certezza nell'interesse pubblico con limitazioni temporali immutabili ed irreversibili all'esercizio di facolta' e poteri processuali (vedi sentenza della Corte n. 471/1992) - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 166, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, stesso codice). (Cost., artt. 3 e 4).(GU n.1 del 7-1-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 166, 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 12 marzo 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano, il 9 aprile 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli, il 17 maggio ed il 14 giugno 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 244, 411, 534 e 599 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 28, 37 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata d'ufficio, proponendo domanda riconvenzionale e dichiarando di voler chiamare un terzo in causa, il giudice istruttore del Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che, qualora l'udienza di prima comparizione sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., il convenuto possa costituirsi venti giorni prima di tale udienza e che la decadenza del convenuto dalla facolta' di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi si verifichi con riferimento a tale udienza; che, ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio dell'udienza di prima comparizione, previste rispettivamente nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ., sono riconducibili ad una medesima ratio, essendo entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative sia dell'ufficio, sia del lavoro del singolo giudice, si' che e' del tutto irragionevole che la costituzione del convenuto risulti disciplinata diversamente in relazione alla mera ragione del rinvio dell'udienza; che, come osserva il giudice a quo nel sistema attualmente delineato dall'art. 166, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269 secondo comma, se l'udienza di prima comparizione subisce un rinvio d'ufficio ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al quinto comma, il convenuto beneficia di un piu' ampio termine di costituzione, dovendosi questo computare con riferimento all'udienza fissata dal giudice istruttore; che, infine, il medesimo sistema determinerebbe, a parere del remittente, una ingiustificata compressione del diritto di difesa del convenuto, difettando un interesse superiore che giustifichi la diversa disciplina della decadenza, e porrebbe la norma in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione; che, con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 in altro procedimento civile, il medesimo giudice ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale; che, con ordinanze del 9 aprile 1997 e del 14 giugno 1997, il giudice istruttore del tribunale di Vercelli e quello del tribunale di Milano hanno sollevato, in termini del tutto analoghi a quelli gia' indicati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166, in relazione all'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile; Considerato preliminarmente che i giudizi devono essere riuniti per connessione oggettiva delle questioni sollevate; che i giudici remittenti fondano le proprie censure di incostituzionalita' della norma in esame sull'analogia della ratio delle diverse previsioni di rinvio della prima udienza di comparizione, contenute nell'art. 168-bis; quarto e quinto comma, del codice di procedura civile, invocando, per tale motivo, una identita' di trattamento quanto alla disciplina della costituzione del convenuto; che la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma del citato art. 168-bis; deve porsi in relazione al preminente rilievo affidato a detta udienza nella struttura originaria della riforma e particolarmente alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa; che in tale ragione, del tutto peculiare, va ravvisato il fondamento della deroga al sistema della citazione ad udienza fissa, cui e' correlata la diversa disciplina del termine di costituzione del convenuto, costituente anch'essa una deroga al principio generale stabilito nella prima parte dell'art. 166 cod. proc. civ; che le medesime esigenze non sussistono invece in relazione al rinvio della prima udienza di comparizione, previsto nell'art. 168-bis; quarto comma, cod. proc. civ., il quale, in assenza di specifica indicazione normativa, puo' derivare da qualunque motivo, anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice; che non e' quindi ravvisabile la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis non sono riconducibili ad una ratio comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto; che deve escludersi anche l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come questa Corte ha avuto piu' volte modo di affermare, "la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988); che la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali (sentenza n. 471 del 1992). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice istruttore del Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C1518