N. 463 SENTENZA 16 - 30 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Poste   -    Esclusione    e    limitazione    di    responsabilita'
 dell'amministrazione   delle   poste  per  i  servizi  postali  e  di
 bancoposta - Colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno  postale
 localizzato,  smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione
 all'ufficio  di  pagamento  designato  dal  traente  -   Obbligo   al
 risarcimento  del  danno - Mancata previsione - Servizi di bancoposta
 sostanzialmente analoghi ai servizi  propri  dell'attivita'  bancaria
 sia   per   struttura   che   per   funzione   -  Irragionevolezza  -
 Illegittimita' costituzionale - Mancato  recapito  di  corrispondenza
 raccomandata   -   Esclusione  dell'obbligo  del  risarcimento  oltre
 l'indennita' commisurata a dieci volte il diritto di  raccomandazione
 - Non fondatezza.
 
 (D.P.R.  29 marzo 1973, n. 156, art. 6; d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
 artt. 6, 28, 48 e 93).
 
 (Cost., artt. 3, 28 e 43).
 
(GU n.1 del 7-1-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo  MEZZANOTTE,    prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48, 49
 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del  testo  unico
 delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
 telecomunicazioni),  promossi  con  ordinanza emessa il 13 marzo 1996
 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente  tra
 la  SATRIS  s.p.a.  ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni e
 con ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dalla corte d'appello di Trento
 nel procedimento civile vertente tra Andrea Di Francia e l'Ente poste
 italiane, iscritte rispettivamente ai nn. 747  e  1270  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 34 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 aprile 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio diretto  ad  ottenere  dal  Ministero
 delle poste e telecomunicazioni il risarcimento del danno causato dal
 ritardo  nella  rinnovazione  di  un  assegno postale localizzato, la
 corte d'appello di Milano, con ordinanza  emessa  il  13  marzo  1996
 (reg.  ord. n. 747 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt.
 43,  3  e  28   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  6,  28, 48, 49 e 93 del d.P.R. 29 marzo
 1973,  n.  156  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
 legislative    in    materia    postale,    di    bancoposta   e   di
 telecomunicazioni).
   Le disposizioni denunciate stabiliscono che  l'Amministrazione  non
 incontra  alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta
 e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei  limiti  espressamente
 stabiliti  dalla  legge  (art.  6);  prevedono,  inoltre,  in caso di
 perdita o manomissione di corrispondenza raccomandata  o  assicurata,
 il  pagamento,  entro limiti predeterminati, di una indennita' (artt.
 28, 48 e 49), oltre alla quale l'amministrazione  non  e'  tenuta  ad
 altro risarcimento (art. 93).
   La  corte  d'appello  di Milano ritiene che, nel caso sottoposto al
 suo giudizio,  si  sia  verificato  un  danno  da  imputare  a  colpa
 dell'amministrazione,  la  quale,  a  seguito  del trafugamento di un
 assegno postale localizzato, aveva provveduto con ritardo al  rinnovo
 del   titolo,   richiesto   dall'interessato.      Tuttavia  solo  la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei  limiti  stabiliti
 dalla  legge  alla  responsabilita'  dell'amministrazione delle poste
 consentirebbe di  pronunciare  condanna  al  risarcimento  del  danno
 secondo   la  regola  generale,  dettata  dal  codice  civile,  sulla
 responsabilita' del debitore.
   Il  giudice  rimettente  richiama  i   principi   enunciati   dalla
 giurisprudenza  costituzionale, in particolare con la sentenza n. 303
 del 1988, per considerare  ingiustificata  la  sostanziale  immunita'
 dell'Amministrazione  delle  poste  per  inadempimenti relativi ad un
 rapporto di  natura  contrattuale;  le  norme  che  determinano  tale
 situazione  sarebbero  in contrasto con l'art. 43 della Costituzione,
 che ha istituito uno stretto collegamento tra la nozione di  servizio
 pubblico e la nozione di impresa.
   L'esonero  da  responsabilita'  anche per il servizio di bancoposta
 determinerebbe,  inoltre,   in   contrasto   con   l'art.   3   della
 Costituzione,   una   irrazionale  ed  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra l'utente che si serve del servizio  bancario  fornito
 da  un  istituto di credito, al quale si applica la disciplina comune
 sulla responsabilita' per inesatto inadempimento,  e  chi  invece  si
 rivolge,  per  una  analoga prestazione, all'amministrazione postale.
 Sarebbe, infine,  in  contrasto  con  l'art.  28  della  Costituzione
 l'irrazionale  ed  ingiustificata  esclusione  della  responsabilita'
 dell'Amministrazione per fatti colposi dei propri dipendenti,  quando
 questi  cagionano  un  danno  all'utente,  il quale si e' servito del
 bancoposta per estinguere una propria  obbligazione  e  deve,  a  sua
 volta,  risarcire  ai  terzi, in base alla disciplina comune, i danni
 derivanti dal cattivo funzionamento del bancoposta.
   2. - Nel corso di un giudizio promosso per ottenere dall'Ente poste
 italiane,    succeduto    all'amministrazione    delle    poste     e
 telecomunicazioni,  il risarcimento del danno per il mancato recapito
 di un plico postale contenente due domande di  partecipazione  ad  un
 concorso  a  posti  di  professore  universitario  di ruolo, la corte
 d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 9 luglio 1996 (reg. ord.
 n. 1270 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 43, 3 e 28
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in
 cui  escludono,  in  caso  di  mancato  recapito della corrispondenza
 raccomandata,  l'obbligo  del  risarcimento  del   danno   da   parte
 dell'amministrazione   delle  poste  e  telecomunicazioni,  oltre  al
 pagamento dell'indennita'  determinata  in  base  all'art.  28  delle
 stesse disposizioni legislative e pari a dieci volte il diritto fisso
 di raccomandazione.
   Il  giudice rimettente richiama le sentenze che hanno dichiarato la
 illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  ora   nuovamente
 denunciate, nella parte in cui esse disponevano che l'amministrazione
 postale   non   era   tenuta   al   risarcimento   dei  danni,  oltre
 all'indennita'  commisurata al diritto di raccomandazione, in caso di
 perdita o manomissione di raccomandate con  le  quali  fossero  stati
 spediti  vaglia  cambiari  emessi  in commutazione di titoli di spesa
 dello Stato (sentenza n.   303 del 1988), e nella  parte  in  cui  le
 stesse   disposizioni   non   eccettuavano   dalla   limitazione   di
 responsabilita' i danni derivanti da sottrazione dolosa del contenuto
 di   corrispondenza   raccomandata    ad    opera    di    dipendenti
 dell'amministrazione  (sentenza  n.  74  del  1992).  L'immunita'  da
 responsabilita',    stabilita    dalle    disposizioni    denunciate,
 costituirebbe  un  retaggio  storico la cui conservazione non sarebbe
 giustificata nell'attuale ordinamento, nel quale il servizio  postale
 non  puo'  essere considerato un bene patrimoniale dell'erario, ma si
 configura, invece, secondo il modello delineato  dall'art.  43  della
 Costituzione,  come  una  impresa  gestita  dallo  Stato in regime di
 monopolio con  la  quale  lo  Stato  stesso  partecipa  all'attivita'
 economica.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente, questa considerazione sarebbe
 sufficiente  per  eliminare  definitivamente,  nei  confronti   della
 generalita'   degli   utenti,   le   limitazioni  di  responsabilita'
 dell'amministrazione   postale,   le   quali   comporterebbero    una
 irrazionale  disparita'  di  trattamento  degli  utenti di servizi al
 pubblico  e  determinerebbero  una  ingiustificata  irresponsabilita'
 dell'amministrazione,  tanto  piu'  che  e'  in  atto una tendenza ad
 accentuare il carattere privatistico ed imprenditoriale  dei  servizi
 postali.
                         Considerato in diritto
   1.   -  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  riguardano
 l'esclusione o le limitazioni di responsabilita' dell'amministrazione
 delle poste per i servizi postali e di bancoposta.
   La corte d'appello di Milano ritiene che gli artt. 6, 28, 48, 49  e
 93   del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  (testo  unico
 approvato con d.P.R.  29  marzo  1973,  n.  156)  possano  essere  in
 contrasto con gli artt. 43, 3 e 28 della Costituzione. Il sostanziale
 esonero  da  responsabilita'  per i servizi di bancoposta non sarebbe
 giustificato, trattandosi di un servizio  pubblico  organizzato  come
 impresa, del tutto analogo a quello fornito dagli istituti di credito
 soggetti  alla  disciplina  comune  in materia di responsabilita' per
 inadempimento delle obbligazioni. La disparita'  di  trattamento  tra
 utenti   di   analoghi   servizi,   a   seconda   che  siano  erogati
 dall'amministrazione delle poste o da istituti  di  credito,  sarebbe
 ingiustificata;  come  pure  sarebbe  irrazionale  ed  ingiustificato
 escludere la responsabilita' dell'amministrazione per  fatti  colposi
 dei propri dipendenti, che cagionano un danno all'utente, il quale e'
 invece  tenuto  a risarcire a sua volta i terzi secondo la disciplina
 comune.
   La corte d'appello di Trento ritiene che gli artt. 6, 28, 48  e  93
 dello stesso codice postale possano essere in contrasto con gli artt.
 43,  3  e 28 della Costituzione. L'immunita' da responsabilita' della
 quale beneficerebbe l'amministrazione delle  poste,  per  il  mancato
 recapito   della   corrispondenza   raccomandata,   costituirebbe  un
 ingiustificato privilegio per un servizio  organizzato  come  impresa
 gestita  dallo  Stato  e  che rappresenta una forma di partecipazione
 all'attivita'   economica.   Sarebbe,   inoltre,   irragionevole   la
 disparita'  di  trattamento  tra  utenti  di  servizi  al pubblico ed
 ingiustificata  la  irresponsabilita'  dell'amministrazione  postale,
 mentre   si   tende   ad  accentuare  il  carattere  privatistico  ed
 imprenditoriale di tali servizi.
   2.  -  Le  questioni  di  legittimita'   costituzionale   investono
 disposizioni  in gran parte coincidenti, inerenti alla disciplina dei
 servizi postale e di bancoposta,  e  fanno  riferimento  agli  stessi
 parametri  costituzionali;  possono,  quindi, essere riunite e decise
 con un'unica pronuncia.
   3.   -   Le   disposizioni   che   limitano   la    responsabilita'
 dell'amministrazione  delle  poste, per i danni cagionati agli utenti
 dei servizi erogati, sono state piu' volte sottoposte a  verifica  di
 legittimita' costituzionale.
   La  giurisprudenza  costituzionale  ha gia' considerato superata la
 concezione puramente amministrativa del servizio postale, organizzato
 e gestito in forma di impresa ed improntato,  quindi,  a  criteri  di
 economicita'. E' venuta, dunque, meno la possibilita' di collegare le
 limitazioni  di  responsabilita'  alla  necessita'  di  garantire  la
 discrezionalita'          dell'amministrazione,           trattandosi
 dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in regime di
 monopolio,   configura   una  forma  di  partecipazione  dello  Stato
 all'attivita' economica (sentenza n. 303 del 1988).
   La qualificazione del rapporto, tra amministrazione che organizza e
 gestisce il servizio postale ed utenti, come  contrattuale,  soggetto
 al  regime  del diritto privato, non e' tuttavia premessa sufficiente
 per  affermare  che  la  responsabilita'  dell'amministrazione  debba
 comprendere  il  pieno  risarcimento  del  danno,  secondo  la regola
 generale stabilita  dall'art.  1218  del  codice  civile.  E'  sempre
 possibile,  difatti,  delineare  una  disciplina speciale, ispirata a
 criteri piu'  restrittivi  di  quella  ordinaria,  in  rapporto  alla
 complessita'  tecnica della gestione ed all'esigenza del contenimento
 dei costi. Cio' e' valso a  giustificare,  tenendo  conto  del  basso
 prezzo di un servizio non destinato al trasporto di oggetti di valore
 (sentenza  n.  50 del 1992), l'esclusione del risarcimento dei danni,
 oltre  la  misura   dell'indennita'   commisurata   al   diritto   di
 raccomandazione, in caso di perdita di lettera raccomandata.  Mentre,
 in   caso   di   illecito   impossessamento   del   contenuto   della
 corrispondenza   operato   dagli   agenti   postali,   l'esonero   da
 responsabilita'   per   la   violazione  dell'obbligo,  nascente  dal
 contratto ma non correlato  alla  controprestazione  dell'utente,  di
 evitare  un  pregiudizio  ai beni del creditore, determina una deroga
 senza giustificazione al  principio,  stabilito  dall'art.  28  della
 Costituzione, della responsabilita' dell'amministrazione, concorrente
 con quella dei suoi dipendenti (sentenza n. 74 del 1992).
   Il  rapporto  tra amministrazione delle poste ed utenti dei servizi
 offerti al pubblico si estrinseca in atti che  perdono  il  carattere
 autoritativo  ed  assumono  connotazioni contrattuali. La progressiva
 assimilazione  alla  disciplina  di  diritto  comune  e'  ancor  piu'
 accentuata  nella  prospettiva  della  trasformazione,  gia' attuata,
 dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella,
 prevista ed in corso di realizzazione, di societa' per azioni (art. 1
 del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29  gennaio
 1994,  n.  71;  art.    2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662). Risultano cosi' confermati la natura contrattuale dei  rapporti
 relativi   ai   servizi   resi   al   pubblico  ed  il  carattere  di
 corrispettivo, non  piu'  qualificabile  come  tassa,  del  pagamento
 richiesto per essi.
   Nella  disciplina  della responsabilita' per inadempimento inerente
 ai servizi postali, viene dunque meno la giustificazione del  rilievo
 un    tempo    attribuito    ai    profili    soggettivi,   attinenti
 all'amministrazione, all'ente o alla  societa'  che  li  organizza  e
 fornisce,  mentre  diventano  decisivi  i profili oggettivi, relativi
 alle caratteristiche proprie di ciascun servizio:  i  soli  idonei  a
 giustificare  una  disciplina  speciale  che  ragionevolmente limiti,
 senza tuttavia vanificarla, la responsabilita' per l'esecuzione delle
 prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi.
   4. - Sulla  base  di  tali  premesse  e'  da  ritenere  fondata  la
 questione   di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  corte
 d'appello  di  Milano,  che  riguarda  la  norma   che   esclude   la
 responsabilita'  dell'amministrazione  postale per il danno cagionato
 dal colpevole ritardo nel  rinnovo,  richiesto  dall'interessato,  di
 assegni  postali  localizzati.  L'art.   6 del d.P.R. n. 156 del 1973
 prevede che non vi sia  alcuna  responsabilita'  dell'amministrazione
 per  i  servizi  di bancoposta, fuori dei casi e dei limiti stabiliti
 dalla  legge,  ed  e'  alla  regola  generale  di  esclusione   della
 responsabilita' che occorre fare riferimento, in assenza di qualsiasi
 altra  disposizione  che preveda una sia pur limitata responsabilita'
 per il colpevole  ritardo  nel  rinnovo  dei  titoli  di  credito  in
 questione.
   Negli  aspetti  generali  i  servizi  di  bancoposta  (emissione  e
 pagamento  di  titoli  di  credito,  riscossione  di  crediti,  conti
 correnti    e   buoni   postali   fruttiferi)   non   si   discostano
 sostanzialmente, per struttura e  funzione,  dagli  analoghi  servizi
 propri dell'attivita' bancaria.
   I  relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione,
 non  hanno   caratteristiche   tali   da   presentare   elementi   di
 differenziazione  idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di
 qualsiasi responsabilita' per il  colpevole  inadempimento  da  parte
 dell'amministrazione   postale,   in   assenza   di   una  disciplina
 specificamente e ragionevolmente derogatoria.
   In particolare gli assegni postali localizzati, quali  disciplinati
 dal  codice postale e dal relativo regolamento (d.P.R. 1 giugno 1989,
 n. 256),  costituiscono  titoli  di  credito  per  i  quali  e'  gia'
 verificata  la  provvista  di  fondi  corrispondenti;  possono essere
 riscossi solo presso l'ufficio postale di  destinazione;  in  ragione
 delle  caratteristiche  ad  essi  proprie,  in  caso di smarrimento o
 sottrazione  prima  del  recapito  al  beneficiario,  possono  essere
 rinnovati  subito  dopo  il  periodo  di  validita' dell'assegno. Non
 rispecchia, pertanto, esigenze ancorate alla oggettiva configurazione
 ed  organizzazione  di  questo  servizio,  e  quindi  al  canone   di
 ragionevolezza,  la  assoluta esclusione di qualsiasi responsabilita'
 per il colpevole ed ingiustificato ritardo  dell'amministrazione  nel
 rinnovo di tali titoli.
   Deve  essere,  pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.  156,  nella  parte  in  cui
 dispone che l'amministrazione non e' tenuta al risarcimento dei danni
 in  caso  di  colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale
 localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la  trasmissione
 all'ufficio di pagamento designato dal traente.
   5. - Sulla base delle medesime premesse in precedenza enunciate e',
 viceversa,   da  ritenere  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata dalla corte d'appello di Trento in relazione
 alla norma che limita la responsabilita' dell'amministrazione per  il
 servizio   postale,  escludendo  l'obbligo  del  risarcimento,  oltre
 l'indennita' commisurata a dieci volte il diritto di raccomandazione,
 nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata.
   Il  servizio  postale,  difatti,  ha  caratteristiche   del   tutto
 peculiari,  essendo  diretto  a  rendere  effettiva,  per  tutti,  la
 possibilita'  di  corrispondenza,  garantendone  la  liberta'  e   la
 segretezza.  Tale  servizio  e' esercitato in necessario collegamento
 con quello degli altri paesi aderenti all'Unione postale  universale,
 secondo  una  disciplina  che  rispecchia,  nella  determinazione dei
 limiti della responsabilita',  principi  comuni.  In  particolare  e'
 predeterminata la corresponsione di una indennita', indipendentemente
 dalla  prova  del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso
 di perdita della corrispondenza raccomandata.
   Non  vi  e',  dunque,  una  esclusione  di  responsabilita'  ma  la
 predeterminazione   dell'indennizzo  in  rapporto  ad  un  danno  non
 prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato
 al prezzo di un servizio non destinato al trasporto  di  valori.  Per
 quest'ultimo,  invece, e' richiesta l'assicurazione obbligatoria, che
 implica   la   dichiarazione   del   valore   del   contenuto   della
 corrispondenza  e,  sollecitando  una  adeguata  diligenza, determina
 l'assunzione di responsabilita'  dell'amministrazione  per  l'importo
 corrispondente al valore reale o dichiarato.
   Non  e'  pertanto ingiustificato il limite della responsabilita' ad
 una somma determinata, nel contesto di  una  ragionevole  limitazione
 dei  costi  e  dei  prezzi per i diversi servizi, offerti alla scelta
 degli utenti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
     a)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del
 d.P.R.    29  marzo  1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni legislative in  materia  postale,  di  bancoposta  e  di
 telecomunicazioni),  nella parte in cui dispone che l'amministrazione
 non e' tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole  ritardo
 nella   rinnovazione   di   assegno  postale  localizzato,  smarrito,
 distrutto  o  sottratto  durante  la  trasmissione   all'ufficio   di
 pagamento designato dal traente;
     b)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29  marzo  1973,
 n.  156,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  28 e 43 della
 Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Trento  con   l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1520