N. 464 SENTENZA 16 - 30 dicembre 1997

 
 
 Giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Minori - Esclusione della necessita' dell'autorizzazione del giudice
 tutelare ai fini del rilascio del passaporto al genitore naturale  di
 un  minore  in  presenza  dell'assenso  dell'altro  genitore naturale
 convivente con il primo e  dimorante  nel  territorio  nazionale  con
 esercizio  congiunto della potesta' genitoriale - Omessa previsione -
 Non piu' giustificata, nel nuovo diritto di famiglia,  la  differente
 disciplina  dettata  dalla norma impugnata nei confronti del genitore
 naturale rispetto a quella  prevista  per  il  genitore  legittimo  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lettera b)).
 
(GU n.1 del 7-1-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  lett.  b
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) promosso
 con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal giudice tutelare di Bari,
 iscritta  al  n.  107  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  12,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 29 ottobre 1997 il giudice
 relatore Valerio Onida.
                           Ritenuto in fatto
   Il pretore di Bari in funzione  di  giudice  tutelare,  chiamato  a
 provvedere  sulla  richiesta  di  autorizzazione  per  il rinnovo del
 passaporto avanzata dalla madre naturale  di  una  minore,  la  quale
 allegava  all'istanza il consenso del proprio convivente, padre della
 minore,  e  documentazione  comprovante  la  convivenza  fra  i   due
 genitori,   ha   sollevato   d'ufficio   questione   di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt.  3, 30, nonche' all'art. 16
 della Costituzione, dell'art. 3, lettera b), della legge 21  novembre
 1967,  n.  1185  (Norme  sui passaporti), nella parte in cui richiede
 l'autorizzazione del  giudice  tutelare  ai  fini  del  rilascio  del
 passaporto  al  genitore  naturale  di  un minore anche quando vi sia
 l'assenso dell'altro genitore naturale convivente  con  il  primo,  e
 dimorante nel territorio nazionale.
   La  disposizione  impugnata,  per  il  rilascio  del  passaporto ai
 genitori aventi prole minore, richiede l'autorizzazione  del  giudice
 tutelare,  ma  ne  esclude la necessita' "quando il richiedente abbia
 l'assenso dell'altro genitore legittimo da  cui  non  sia  legalmente
 separato e che dimori nel territorio della Repubblica".
   Il  remittente  premette che non e' possibile interpretare la norma
 censurata se non nel senso che il genitore naturale, ancorche'  abbia
 l'assenso  dell'altro  genitore  convivente,  non  possa  ottenere il
 passaporto senza l'autorizzazione del giudice tutelare.  Afferma  poi
 la  rilevanza della questione sulla base della considerazione che, in
 caso di accoglimento, l'instante potrebbe ottenere il  passaporto  in
 virtu'  dei  presupposti  documentati  (assenso  dell'altro  genitore
 convivente), senza  bisogno  dell'autorizzazione  tutelare,  onde  il
 giudice non dovrebbe provvedere sul merito dell'istanza.
   In  punto  di non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene
 anzitutto che la norma denunciata viola il principio  di  eguaglianza
 determinando  una  disparita' di trattamento fra genitori legittimi e
 genitori  naturali  che  si   trovano   nella   medesima   situazione
 (convivenza e assenso dell'altro genitore).
   Il  pretore  di  Bari  muove  dalla  premessa  secondo cui la ratio
 dell'autorizzazione tutelare per il rilascio del passaporto  starebbe
 nell'intento di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai
 propri  obblighi  verso  i  figli minori; il controllo del giudice si
 sostanzierebbe in un giudizio di affidabilita' del genitore in ordine
 all'adempimento  dei  suoi  obblighi  verso  i  figli.  Ora,  sarebbe
 illogico  imporre  il  controllo  del  giudice  in  relazione al solo
 elemento differenziale dell'esistenza o meno del vincolo matrimoniale
 fra i genitori, elemento non significativo  rispetto  alla  finalita'
 perseguita  dal  legislatore, poiche' non sarebbe plausibile ritenere
 il genitore naturale meno  affidabile  verso  la  prole  rispetto  al
 genitore   legittimo.  Invero,  secondo  il  remittente,  l'esenzione
 dall'intervento tutelare nel  caso  di  assenso  dell'altro  genitore
 legittimo  troverebbe  ragione nella funzione di controllo che questi
 e' in grado di svolgere, non gia' in forza del vincolo  matrimoniale,
 bensi'  in  quanto  convivente  con  il genitore richiedente e con il
 figlio, e cioe' "calato in una realta' familiare che gli consente  la
 verifica  diretta,  immediata  e costante della qualita' del rapporto
 genitoriale", e quindi  dell'affidabilita'  ai  fini  dell'osservanza
 degli  obblighi  conseguenti: e tali circostanze sussistono anche nel
 caso di genitore naturale convivente e assenziente.  Per converso, il
 genitore  legittimo  separato  o  divorziato  non  e'  in  grado   di
 esercitare  tale  controllo, e si spiega dunque che in questo caso la
 legge richieda l'autorizzazione del giudice tutelare:  ma il genitore
 naturale convivente viene dalla  legge  illogicamente  equiparato  al
 genitore  legittimo  separato  o  divorziato,  anziche'  al  genitore
 legittimo convivente, ancorche', rispetto all'idoneita' a svolgere la
 citata  funzione  di  controllo,  assegnata  all'altro  genitore   in
 funzione  della convivenza, non sussistano elementi che giustifichino
 lo sfavore per il medesimo genitore naturale.
   La norma denunciata violerebbe altresi', secondo il giudice a  quo,
 l'art.  3  della  Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.
 Egli osserva che lo status del minore figlio legittimo e  quello  del
 minore figlio naturale sono parificati dalla legge, stante l'espressa
 tutela  costituzionale  apprestata dall'art. 30, primo e terzo comma,
 della Costituzione. Il genitore naturale  assume  nei  confronti  del
 figlio, a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale
 di  paternita' o maternita' naturale, gli stessi diritti e doveri del
 genitore legittimo; i genitori naturali,  se  conviventi,  esercitano
 congiuntamente la potesta' genitoriale nei confronti del minore, allo
 stesso modo dei genitori legittimi.
   Il  rilascio del passaporto ad un genitore - prosegue il remittente
 -, in quanto puo' incidere  sugli  interessi  del  figlio,  assume  i
 connotati  di  una di quelle "questioni di particolare importanza" la
 cui soluzione e' rimessa dal  codice  civile,  sia  con  riguardo  ai
 genitori  legittimi, sia con riguardo ai genitori naturali conviventi
 (in forza del richiamo dell'art. 317-bis secondo comma, all'art.  316
 cod. civ.), alla concorde determinazione dei genitori e, solo in caso
 di  contrasto  fra  di  loro,  al  tribunale  per  i  minorenni. Onde
 ragionevolmente la  legge,  ai  fini  del  rilascio  del  passaporto,
 esonera   dall'obbligo   dell'autorizzazione   tutelare  il  genitore
 legittimo che abbia il  consenso  dell'altro  genitore  convivente  e
 dimorante   nel   territorio   nazionale;   mentre  irragionevolmente
 assoggetterebbe a detto obbligo il genitore naturale, pur in presenza
 del  consenso  dell'altro  genitore  convivente   e   dimorante   nel
 territorio  nazionale, disconoscendo cosi' il contenuto e gli effetti
 dell'esercizio concorde  della  potesta'  dei  genitori  naturali.  A
 fronte  di  un  complesso  di  diritti  e doveri verso i figli minori
 eguale per contenuto, estensione  e  modalita'  di  esercizio,  e  di
 eguali  garanzie  civili  e  penali in rapporto all'adempimento degli
 obblighi,  l'elemento  differenziatore   costituito   dall'essere   i
 genitori  legittimi  o  naturali  non potrebbe costituire presupposto
 logico obiettivo tale  da  giustificare  questo  diverso  trattamento
 normativo.
   Verrebbero    cosi'    ingiustificatamente    e   irragionevolmente
 discriminati, secondo il remittente, sia  il  genitore  naturale  che
 intende  ottenere  il  passaporto,  ed  e'  costretto  a ricorrere al
 giudice  tutelare,  nonostante  si  trovi  nella  stessa   situazione
 oggettiva  nella  quale  il  genitore  legittimo e' esonerato da tale
 obbligo; sia l'altro genitore naturale convivente,  il  cui  assenso,
 circa  una questione di particolare importanza involgente l'esercizio
 della potesta' genitoriale, non vale  ad  escludere  l'ingerenza  del
 giudice tutelare; sia infine il minore figlio naturale, il quale, pur
 godendo  delle  stesse  garanzie legislative verso il genitore di cui
 gode il figlio legittimo, avrebbe bisogno di una maggiore  protezione
 ovvero del controllo del giudice in quanto collocato in una posizione
 svantaggiata  a causa della presunta minore affidabilita' del proprio
 genitore convivente.
   Il giudice a quo sottolinea come ai fini della questione  in  esame
 non  rilevi  la  problematica della "famiglia di fatto" e della minor
 protezione di essa rispetto alla famiglia legittima, poiche' cio'  di
 cui  si  discute  e'  solo  il  trattamento  riservato  a  situazioni
 specifiche  come  lo  status  di  figlio  naturale,  il  rapporto  di
 paternita'   o  maternita'  naturale,  la  potesta'  genitoriale  nei
 confronti del figlio naturale, che  presentano  peculiarita'  proprie
 per  quanto  attiene  all'autonoma  disciplina  dei  singoli rapporti
 intersoggettivi facenti capo ad esse:   con  la  filiazione  naturale
 divengono  oggetto  di diretta regolazione giuridica le relazioni fra
 l'uomo e la donna non legati da vincolo matrimoniale, e fra  ciascuno
 di  essi  e  la  prole,  fondanti,  in caso di convivenza, "un nucleo
 familiare indubbiamente caratterizzato da una comunione di vita e  di
 interessi",  a  cui  non  si  puo' non riconoscere, quanto meno nelle
 "separate  articolazioni  del  rapporto  plurilaterale",   protezione
 costituzionale.
   L'autorita' remittente denuncia infine il contrasto della norma con
 l'art.  16,  secondo  comma,  della  Costituzione,  che stabilisce il
 diritto del cittadino di espatriare, salvi  gli  obblighi  di  legge:
 non  contestandosi  la  legittimita'  di  limitazioni  al  diritto di
 espatrio, il canone della ragionevolezza imporrebbe  pero'  che  esse
 siano  volte a garantire interessi di rango parimenti costituzionale,
 e che non risultino ultronee rispetto alle esigenze di tale garanzia.
 Ora, poiche' il  minore  figlio  naturale  vanta  nei  confronti  del
 proprio  genitore un complesso di situazioni giuridiche di vantaggio,
 che l'altro genitore convivente giudica non  minacciate,  essendo  in
 grado  di  esercitare la funzione di controllo sull'affidabilita' del
 primo, la ulteriore limitazione imposta dalla  norma  denunciata  non
 sarebbe giustificata.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La questione sollevata investe l'art. 3, lettera b), della
 legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti),  nella  parte
 in  cui  richiede  l'autorizzazione  del giudice tutelare ai fini del
 rilascio del passaporto al genitore naturale di un minore pur  quando
 vi  sia  l'assenso  dell'altro  genitore  naturale, convivente con il
 primo e dimorante nel territorio nazionale.
   La norma e' censurata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 in   quanto   recherebbe   una   disciplina   ingiustificatamente   e
 irragionevolmente differenziata della predetta fattispecie rispetto a
 quella del genitore legittimo, per il quale l'autorizzazione tutelare
 non  e'  richiesta  allorquando  vi sia l'assenso dell'altro genitore
 legittimo,  non  legalmente  separato  e  dimorante  nel   territorio
 nazionale;  allo  stesso  art. 3 e all'art. 30 della Costituzione, in
 quanto, nonostante la parita' di diritti e  di  doveri  del  genitore
 naturale  e  del  genitore  legittimo  verso i figli, disconoscerebbe
 irragionevolmente, nel caso del genitore naturale, il contenuto e gli
 effetti dell'esercizio concorde della potesta' dei genitori,  che  si
 esprimerebbe  nell'assenso  dell'altro  genitore convivente (e quindi
 esercente congiuntamente la potesta', ai sensi dell'art. 317-bis  del
 codice  civile)  al  rilascio  del  passaporto;  all'art. 16, secondo
 comma, della Costituzione, in quanto  introdurrebbe  un  limite  alla
 liberta'  di  espatrio  non giustificato dalle esigenze di tutela del
 figlio minore, attesa l'idoneita' dell'altro  genitore  convivente  a
 controllare     l'affidabilita'    del    richiedente    in    ordine
 all'assolvimento dei suoi doveri verso il figlio.
   2. - La questione e' fondata.
   E' ben vero che la regola generale cui si ispira la legge  n.  1185
 del  1967,  in  tema  di rilascio del passaporto al genitore di prole
 minore,  e'  quella  della  necessaria  autorizzazione  del   giudice
 tutelare,  a  garanzia  dell'assolvimento, da parte del genitore, dei
 suoi obblighi verso i figli. Tuttavia il legislatore  ha  derogato  a
 tale  regola  in presenza dell'assenso dell'altro genitore legittimo,
 non separato e dunque convivente con  il  richiedente,  sull'evidente
 presupposto  che l'assenso dell'altro genitore escluda un consistente
 rischio che il richiedente  si  sottragga  all'adempimento  dei  suoi
 doveri  nei confronti del figlio, e che dunque risulti ingiustificato
 l'intervento autorizzativo del giudice tutelare: il quale,  peraltro,
 ben  difficilmente  potrebbe negare l'autorizzazione in contrasto con
 l'assenso dell'altro genitore, senza  sovrapporre  indebitamente,  in
 assenza   di   una   ragione  giustificatrice  evidente,  la  propria
 valutazione  a  quella  concorde  dei  genitori.  Il  legislatore  ha
 evidentemente   ritenuto   che,   in  questa  situazione,  richiedere
 egualmente  l'autorizzazione  tutelare  significherebbe  imporre  una
 limitazione   ingiustificata,  perche'  eccessiva,  all'esercizio  di
 quello che e' pur sempre un diritto  di  liberta'  costituzionalmente
 garantito, e cioe' della liberta' di espatrio.
   La  norma  denunciata  risale ad un'epoca - anteriore alla profonda
 riforma del diritto di famiglia realizzata con  la  legge  19  maggio
 1975,  n.  151  - in cui la potesta' genitoriale, anche nei confronti
 del  figlio  naturale  riconosciuto  da  entrambi  i  genitori,   era
 esercitata  in  via  normale  dal  solo padre (cfr. art. 260, secondo
 comma, cod.  civ., nel testo abrogato dalla legge n. 151 del 1975), e
 in cui, soprattutto, la legge non attribuiva alcuna rilevanza, a  tal
 proposito,  alla  convivenza dei due genitori naturali fra loro e col
 figlio medesimo.  Si comprende dunque che il  legislatore  del  1967,
 nel compiere le scelte che si sono dette, abbia limitato l'esclusione
 dell'autorizzazione   tutelare  al  caso  in  cui  vi  sia  l'assenso
 dell'altro  genitore  legittimo,  non  separato   e   dimorante   nel
 territorio  della  Repubblica,  e  non  abbia  invece contemplato una
 previsione analoga nel caso di genitori naturali, nei  cui  confronti
 non si verificava alcuna situazione pienamente confrontabile.
   Ma  a  seguito  della  riforma  il  genitore naturale - il quale e'
 titolare dei medesimi diritti e doveri verso la prole,  che  spettano
 al  genitore  legittimo  (art.  261  cod. civ., che gia' disponeva in
 senso  analogo  anche  secondo  il  testo  abrogato)  -   si   trova,
 allorquando  conviva  con  l'altro  genitore  che  a  sua volta abbia
 riconosciuto il figlio, in una situazione sostanzialmente identica  a
 quella del genitore legittimo non separato: quella cioe' in cui i due
 genitori  esercitano  congiuntamente  la  potesta'  nei confronti del
 figlio, e hanno dunque titolo e possibilita' effettiva di valutare  i
 rischi  di  inadempimento,  da  parte di ciascuno di essi, dei doveri
 verso il figlio medesimo (cfr. l'art. 317-bis in  relazione  all'art.
 316, del codice civile).
   Non  si  giustifica  dunque  piu'  la differente disciplina dettata
 dalla norma impugnata nei confronti del genitore naturale, rispetto a
 quella prevista per il genitore legittimo. Non e' infatti la  formale
 esistenza del vincolo matrimoniale che sta alla base della previsione
 legislativa  di cui alla seconda parte dell'art. 3, lettera b), della
 legge n. 1185 del 1967, bensi' la situazione di  convivenza  dei  due
 genitori,  dei quali ciascuno e' in grado di valutare l'affidabilita'
 dell'altro in ordine all'osservanza dei doveri verso il figlio:  come
 e'  reso  palese  dal  fatto  che  l'autorizzazione tutelare torna ad
 essere necessaria  qualora  i  genitori  legittimi  siano  legalmente
 separati.
   3.  -  La disposizione denunciata risulta pertanto in contrasto con
 gli artt. 3 e 16 della Costituzione,  in  quanto  non  si  giustifica
 ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto
 al  genitore  legittimo,  e non si giustifica l'imposizione, a carico
 del  genitore  naturale  che  abbia  l'assenso  dell'altro   genitore
 naturale  convivente  con lui e con il figlio, della limitazione alla
 liberta'  di  espatrio  consistente  nella  necessita'  di   ottenere
 l'autorizzazione  del  giudice  tutelare  al  fine  del  rilascio del
 passaporto.
   Restano    assorbiti    gli   altri   profili   di   illegittimita'
 costituzionale prospettati dal remittente.
                            per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  3,  lettera
 b),  della  legge  21  novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti),
 nella parte in cui non esclude la necessita' dell'autorizzazione  del
 giudice  tutelare  al  rilascio  del  passaporto  quando  il genitore
 naturale richiedente abbia  l'assenso  dell'altro  genitore  con  lui
 convivente  ed  esercente congiuntamente la potesta' genitoriale, che
 dimori nel territorio della Repubblica.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1521