N. 465 SENTENZA 16 - 30 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari - Sottufficiali della guardia di finanza -  Estensione  del
 trattamento  economico  previsto  per  gli ispettori della Polizia di
 Stato - Non  consentita  individuazione  della  corrispondenza  delle
 funzioni  delle  diverse  qualifiche  -  Ragionevolezza  della scelta
 legislativa  di  fronte  a  situazioni  e  sistemi non omogenei - Non
 fondatezza.
 
 (Legge 1 aprile 1981,  n.  121,  art.  43,  diciassettesimo  comma  e
 tabella  C)  allegata,  come  sostituita  dall'art.  9 della legge 12
 agosto 1982, n. 569, e relativa nota in calce alla tabella).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.1 del 7-1-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   43,
 diciassettesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
 ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza) e della
 tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art.  9  della
 legge  12  agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli
 del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai  livelli
 retributivi  di  alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile
 1981, n. 121) e della  nota  in  calce  alla  tabella,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  20  dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da  Andreoli  Ilario
 ed  altri,  iscritta  al  n.  1223  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di Principato Filippo e Buscemi
 Antonio nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il  giudice  relatore
 Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso del giudizio promosso con una serie di ricorsi di
 sottufficiali  della  Guardia  di  finanza  al   fine   di   ottenere
 l'estensione  nei  loro  confronti del trattamento economico previsto
 per  gli  ispettori  della  Polizia  di  Stato,   l'adito   Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio,  con ordinanza del 20 dicembre
 1995, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 ottobre 1996 (r.o.  n.
 1223  del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  43,
 diciassettesimo  comma,  della  legge  1  aprile  1981, n. 121 (Nuovo
 ordinamento dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza),  della
 tabella  C  allegata  a detta legge come sostituita dall'art. 9 della
 legge 12 agosto 1982, n.  569,  nonche'  della  nota  in  calce  alla
 tabella,   nella  parte  in  cui  tale  disciplina  non  consente  di
 individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche
 degli ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  quelle  proprie  dei
 sottufficiali   della  Guardia  di  finanza,  per  la  disparita'  di
 trattamento ed il vizio  di  irragionevolezza  prodotti  -  anche  in
 relazione  alla  equiparazione,  stabilita dalla sentenza della Corte
 costituzionale n. 277 del 1991, tra le qualifiche degli ispettori  di
 polizia  e  quelle  di pari grado dell'Arma dei carabinieri - nonche'
 per la incidenza di tale sperequazione sul piano del  buon  andamento
 della P.A.
   Il collegio rimettente si fa carico del rilievo che, come precisato
 dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 455 del 1993, la
 predetta pronuncia n. 277 del 1991 non ha portato al riespandersi del
 principio  di equiparazione secondo la omogeneita' delle funzioni tra
 le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali  del
 Corpo  della  Guardia  di  finanza, e che, pertanto, e' da escludersi
 che, sulla base del contesto normativo previgente al d.-l. 7  gennaio
 1992,  n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992,
 n. 216 (che, all'art. 2, attribuisce, a decorrere dal 1 gennaio 1992,
 il medesimo trattamento previsto per gli ispettori della  Polizia  di
 Stato,  ai  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 Guardia di finanza per i  gradi  corrispondenti),  potesse  ritenersi
 sussistente una siffatta omogeneizzazione e connessa equiparazione di
 trattamento economico.
   Peraltro,  la  disciplina impugnata, applicabile ai ricorrenti, che
 avevano adito il giudice amministrativo anteriormente alla entrata in
 vigore della novella del 1992, opererebbe - secondo il giudice a  quo
 -  un vulnus nella sfera giuridica di costoro. Ed infatti, mentre, in
 base  all'intervento  della  Corte  costituzionale,  i  sottufficiali
 dell'Arma  hanno visto ricondurre le proprie posizioni a quelle delle
 corrispondenti qualifiche degli ispettori  della  Polizia  di  Stato,
 analoga  estensione  non  si  e' verificata per i sottufficiali della
 Guardia di finanza se non a decorrere dal 1 gennaio 1992, ex art.   2
 del  d.-l.  n.  5  del  1992.  Ne'  i  ricorrenti possono beneficiare
 dell'art.  1, comma 1, dello stesso decreto. Questo, a seguito  della
 sentenza  n. 277 del 1991 della Corte costituzionale e delle sentenze
 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1219 del  1991  e
 del  Consiglio  di  Stato  n.  986 del 1991, che avevano accertato il
 diritto dei rispettivi ricorrenti, tutti  appartenenti  all'Arma  dei
 carabinieri,   al   trattamento  economico  corrispondente  a  quello
 stabilito per i pari grado della Polizia di Stato, ha autorizzato  la
 spesa  per  la  definizione  degli  effetti  economici delle sentenze
 stesse.
   Tale diverso  trattamento  non  sarebbe  giustificato,  secondo  il
 collegio rimettente, dal diverso contenuto dei compiti ascrivibili ai
 sottufficiali del Corpo di cui si tratta rispetto agli altri.
   Ed  infatti, per un verso l'art. 43 della legge n. 121 del 1981, ai
 commi sedicesimo e diciassettesimo, farebbe generico  riferimento  al
 personale  dei  carabinieri  e  degli altri Corpi ivi elencati, senza
 differenziare i primi dai secondi; per  l'altro,  tra  i  compiti  di
 istituto   del   Corpo   della   Guardia  di  finanza,  sarebbero  da
 ricomprendere quelli di polizia di  sicurezza,  non  limitati  ad  un
 marginale  concorso  al  mantenimento  dell'ordine  e della sicurezza
 pubblica,  ma  identificabili  con  quelli  svolti   da   polizia   e
 carabinieri.
   2.  -  Nel  giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti
 private Filippo Principato e  Antonio  Buscemi,  concludendo  per  la
 declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale  della  normativa
 impugnata.   Si sottolinea, al riguardo,  nell'atto  di  costituzione
 che,  ai sensi dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del
 1981, il  trattamento  economico  previsto  per  il  personale  della
 Polizia  di  Stato  si  estende  a  quello del Corpo della Guardia di
 finanza, e cio' in quanto quest'ultimo viene ricompreso nel  comparto
 unitario  delle  Forze  di  pubblica  sicurezza.    E  tale  unicita'
 organizzativo-funzionale del  comparto  emergerebbe  anche  da  altre
 disposizioni.   Ne'   potrebbe  escludersi,  sulla  base  del  quadro
 normativo vigente, che le mansioni attribuite ai vari gradi del ruolo
 dei  sottufficiali  del  Corpo  della  Guardia   di   finanza   siano
 equiparabili,   sul   piano  qualitativo  e  quantitativo,  a  quelle
 corrispondenti svolte dagli appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori
 della polizia di Stato. Pertanto, la tabella C allegata alla legge n.
 121  del  1981,  provvedendo "ad una diversa equiparazione alla quale
 corrisponde un minore trattamento economico" violerebbe il  principio
 di  uguaglianza  di cui all'art. 3 della Costituzione, oltre a quello
 della tutela del lavoro (art. 35, primo comma,  della  Costituzione),
 della retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro
 svolto (art. 36, primo comma, della Costituzione), e a quello di buon
 andamento  ed  imparzialita'  dell'amministrazione  (art.  97,  primo
 comma, della Costituzione).
   3. -  Nel  giudizio  e'  altresi'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  con  il patrocinio dell'Avvocatura generale
 dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la   inammissibilita'   o   la
 infondatezza della questione.
   In  proposito, si rileva nella memoria che successivamente al d.-l.
 n. 5 del 1992, che  ha  fatto  valere  il  principio  di  omogeneita'
 rispetto  alle  Forze  di polizia anche per il Corpo della Guardia di
 finanza, il legislatore, con una norma di  interpretazione  autentica
 (art.    4  della  legge  15  luglio 1994, n. 443), ha disposto anche
 l'attribuzione delle competenze arretrate  al  personale  di  cui  si
 tratta, sicche' dovrebbe ritenersi esaurito l'interesse economico dei
 ricorrenti.
   Ha,  inoltre, osservato che, anche se nella legislazione successiva
 il ruolo della Guardia di finanza si e' in gran  parte  affiancato  a
 quello  di  polizia  e  carabinieri,  soprattutto  nella  lotta  alla
 criminalita', nel  1981  i  compiti  istituzionali  del  Corpo  erano
 diversificati rispetto a quelli di polizia e carabinieri.
                        Considerato in diritto
   1.-  Il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio, solleva, in
 riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  43,  comma  diciassettesimo,
 della   legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo    ordinamento
 dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza),  della  tabella  C
 allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9  della  legge  12
 agosto  1982,  n.  569  (Disposizioni  concernenti  taluni  ruoli del
 personale della Polizia di Stato  e  modifiche  relative  ai  livelli
 retributivi  di  alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile
 1981, n. 121), nonche' della nota in calce alla tabella, nella  parte
 in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni
 delle  diverse  qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con
 quelle proprie dei  sottufficiali  della  Guardia  di  finanza.    Il
 collegio  rimettente censura la disparita' di trattamento ed il vizio
 di irragionevolezza a suo avviso prodotti dalla normativa de  qua  in
 relazione  alla  equiparazione,  operata  dalla  sentenza della Corte
 costituzionale n. 277  del  1991,  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
 Carabinieri  alle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di
 Stato.
   2.- Preliminarmente deve essere posto in rilievo che la sentenza n.
 277 del 1991 aveva  "ad  oggetto  la  mancata  individuazione,  nella
 tabella  di cui si discute, della qualifica di ispettore di polizia",
 che doveva costituire,  "nel  presupposto  di  omologia  di  funzioni
 espletate  dai  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, il parametro
 di  riferimento  per  il  trattamento  economico  di  questi  ultimi"
 (sentenza n. 65 del 1997).
   Come  ha  gia'  sottolineato  questa Corte, la sentenza invocata si
 basava sul principio della tendenziale corrispondenza del trattamento
 economico al tipo di funzioni esercitate, cui doveva  uniformarsi  la
 tabella  di  equiparazione  in  base  al criterio funzionale, il solo
 idoneo  a  rendere  omogeneo,  sotto  il  denominatore  comune  delle
 funzioni,  il  trattamento  economico nei rispettivi apparati secondo
 articolazioni diverse (sentenze n. 277 del 1991; n. 65 del 1997).  La
 contraddizione  tra  l'art  43, diciassettesimo comma, della legge n.
 121 del 1981, che  rinvia  alla  tabella,  e  quest'ultima,  che  non
 risponde allo scopo per il quale e' prevista, riguardava l'esclusione
 delle  qualifiche  degli ispettori dalla comparazione con i gradi dei
 sottufficiali  dei  carabinieri,  caratterizzati  da   una   speciale
 posizione (sentenze n. 277 del 1991 e n. 65 del 1997).
   La  Corte,  con  la  sentenza  n.  277  del  1991,  aveva  ritenuto
 espressamente  di  non  poter  andare  oltre   la   declaratoria   di
 incostituzionalita'  (per  la  parte  de  qua  relativa  alla mancata
 comparazione tra ispettori e  sottufficiali  dei  carabinieri)  della
 tabella  C  allegata  alla  legge  n.  121  del  1981,  evitando ogni
 intervento conseguentemente additivo circa la retribuzione spettante,
 in quanto cio' era precluso nella fattispecie al giudice delle leggi.
 Pertanto  "deve considerarsi un errato presupposto quello di ritenere
 che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente
 verificata  la   piena   equiparazione   anche   economica,   secondo
 l'omogeneita'  delle  funzioni,  tra  le  qualifiche  di ispettore di
 polizia  e  quelle  di  sottufficiale  dell'Arma   dei   Carabinieri"
 (sentenze n. 241 del 1996 e n. 455 del 1993).
   A  maggior ragione deve escludersi che, per effetto della anzidetta
 sentenza n. 277 del 1991, si  sia  prodotta  rispetto  alle  medesime
 qualifiche una equiparazione per i sottufficiali delle altre forze di
 polizia  (diverse  dai  Carabinieri),  come  quelli  della Guardia di
 finanza, mantenuti al di fuori sia dell'oggetto della pronuncia della
 Corte, sia delle conseguenti  decisioni  dei  giudici  amministrativi
 (sentenza n. 455 del 1993).
   Solo  in  sede di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, si e'
 fatto riferimento al Corpo della Guardia  di  finanza  introducendosi
 una equiparazione economica a livello di sottufficiali con decorrenza
 1  gennaio  1992.  Del  resto, in via transitoria l'ordinamento della
 Guardia di finanza, per quanto riguarda il personale non appartenente
 alle categorie degli ufficiali, era rimasto immodificato e  prevedeva
 un  inquadramento (sottufficiali da un canto e appuntati e finanzieri
 dall'altro) con modalita' completamente diverse rispetto alla Polizia
 di Stato, oggetto della istituzione di  quattro  distinti  ruoli  con
 compiti  e funzioni affatto nuovi per gli ispettori, e con sistemi di
 avanzamento  e  di  progressione  in  carriera  del   tutto   diversi
 (ordinanza n. 324 del 1993).
   Nello  stesso  tempo,  non  puo'  essere  disconosciuta  sul  piano
 generale la differenza di ordinamento e di funzioni della Guardia  di
 finanza.    In  particolare,  quanto  a  queste  ultime, accanto alle
 funzioni solo concorrenti  a  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della
 sicurezza pubblica - art. 16, primo comma, lettera b), della legge n.
 121  del  1981  -  i  compiti primari sono individuati essenzialmente
 nell'attivita' di "prevenzione e repressione delle evasioni  e  delle
 violazioni  finanziarie" integrati da una serie di poteri di indagine
 e     controllo     strumentali     rispetto      all'amministrazione
 finanziario-tributaria  (art.  1  della legge 23 aprile 1959, n. 189)
 con conseguente, peculiare assetto organizzativo  e  di  preparazione
 attitudinale (sentenza n. 65 del 1997).
   3.-  Sulla base delle predette considerazioni la questione proposta
 risulta infondata. Infatti, da un canto il  legislatore  ha  compiuto
 una  scelta non irragionevole e non arbitraria di fronte a situazioni
 e sistemi non omogenei, di modo che non si puo' ravvisare  violazione
 degli  artt.  3  e  97  della  Costituzione  nel  diverso trattamento
 giuridico, operato in sede applicativa,  in  presenza  di  situazioni
 difformi.
   Del  resto,  il  sistema  della  legge n. 121 del 1981 e successive
 integrazioni per quanto attiene al trattamento economico e  alla  sua
 unificazione per le forze di polizia non era destinato a creare vuoti
 normativi,  dovendosi  integrare  con la preesistente normativa e con
 quella sopravvenuta (atteso il carattere  del  rinvio  previsto)  per
 quanto  non  disciplinato  dalla  medesima  legge  n.  121  del  1981
 (sentenza n. 65 del 1997).
   Peraltro, giova sottolineare ancora una volta che  per  il  periodo
 fino  al  1992  la  situazione  era  transitoria,  secondo una scelta
 effettuata dal legislatore, in quanto  da  un  canto  la  Guardia  di
 finanza  aveva  conservato  il  suo assetto organizzativo-funzionale,
 dall'altro  si  era  in  attesa  dell'attuazione delle deleghe per il
 riordino  delle  carriere,  delle  attribuzioni  e  dei   trattamenti
 economici  (intesi in senso interdipendente) allo scopo di conseguire
 una disciplina omogenea (art. 3, comma 1, della legge 6  marzo  1992,
 n.  216).  Infatti,  "l'omogeneizzazione  economica  era destinata ad
 affinarsi  nel  corso  del  tempo,   nell'obiettivo   di   perseguire
 l'effettivo  equilibrio di trattamenti, che presuppone l'eliminazione
 di differenze di meccanismi di progressione  in  taluni  ordinamenti"
 (sentenza   n.   65   del   1997)   ovvero  l'adeguamento  di  moduli
 ordinamentali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  43,  comma  diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n.
 121   (Nuovo   ordinamento   dell'amministrazione   della    pubblica
 sicurezza),  della  tabella C allegata a detta legge, come sostituita
 dall'art.   9 della  legge  12  agosto  1982,  n.  569  (Disposizioni
 concernenti  taluni  ruoli  del  personale  della  Polizia di Stato e
 modifiche relative ai livelli  retributivi  di  alcune  qualifiche  e
 all'art.  79 della legge 1 aprile 1981, n. 121) e della nota in calce
 alla tabella, sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,  dal  tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1522