N. 468 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Carceri e sistema penitenziario - Arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia - Possesso del requisto di "Non aver riportato qualifiche inferiori a quello di buono riportato durante il servizio militare" - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 598 art. 4, n. 8; legge 18 febbraio 1963, n. 173, art. 126; d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, art. 1, comma 3, convertito dalla legge 29 febbraio 1992 n. 213; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 17, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). (Cost., artt. 3, 4, primo comma, e 52, secondo comma).(GU n.1 del 7-1-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 8 del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonche' dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; dell'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Valerio Onida; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1997, il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonche' "delle norme legislative che ne estendono l'operativita'", indicate nell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nell'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e nell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui condizionano l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria: art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395) al possesso del requisito di "non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare""; che il giudice a quo riferisce come al ricorrente nel giudizio incidentato sia stato negato, con provvedimento dell'8 maggio 1993, l'arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, per difetto del requisito predetto, ancorche' egli avesse sostenuto favorevolmente le prove psico-attitudinali; che, ad avviso del remittente, le norme denunciate contrastano anzitutto con il diritto al lavoro sancito dall'art. 4, primo comma, della Costituzione, in quanto, da un lato, porrebbero all'accesso ad un posto di lavoro un limite discriminatorio e privo di ragionevole giustificazione, in ragione di valutazioni conseguenti ad attivita' svolte durante il servizio di leva, anche, come nel caso di specie, in settori non attinenti all'ambito dell'addestramento e della disciplina militare, in relazione ad incarichi, espletati durante detto servizio, non coerenti con la preparazione culturale e professionale dell'interessato; dall'altro lato, imporrebbero un requisito non giustificabile in base ad alcuna esigenza collettiva, trattandosi di accedere ad un corpo ormai civile, ed essendo previste modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale degli aspiranti, la valutazione della cui sussistenza dovrebbe togliere rilievo alla qualifica riportata durante il servizio militare; che, in secondo luogo, l'autorita' remittente dubita della conformita' delle norme impugnate al principio costituzionale di eguaglianza, in quanto esse introdurrebbero per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo in questione una disciplina differenziata rispetto ad altre categorie di lavoratori, priva di ragionevole giustificazione per le ragioni gia' dette; che infine, secondo il giudice a quo sussisterebbe un contrasto con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbe pregiudicata dal servizio militare la posizione di lavoro del cittadino, in assenza di un interesse pubblico o comunque superindividuale meritevole di tutela; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, in quanto non sarebbe ravvisabile nella normativa impugnata alcun contrasto con i parametri costituzionali invocati; Considerato che il remittente afferma che l'art. 4, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945 sarebbe stato mantenuto in vigore dalle disposizioni insieme ad esso impugnate, e sarebbe stato abrogato solo dall'art. 5 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), ma non argomenta in alcun modo circa la compatibilita' della norma impugnata con la legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), che ha disciolto il Corpo militare degli agenti di custodia e ha istituito il Corpo civile di polizia penitenziaria: compatibilita' alla quale l'art. 29, comma 2, della stessa legge di riforma condizionava la perdurante applicabilita', nel periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo regolamento di servizio, della previgente normativa recata, fra l'altro, dal decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945; che, soprattutto, il remittente non spiega in base a quale iter logico abbia ritenuto applicabile alla specie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945, tenendo conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - e' posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, recato dal decreto legislativo n. 443 del 1992, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, e' sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come lo stesso giudice a quo avverte; e che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 1992 a cui fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992 "come del resto, successivamente, l'art. 2, comma 1, del d.-l. 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, e, implicitamente, l'art. 1, comma 1, del d.-l. 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488 - disponeva bensi' che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le "procedure" previste dalla normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione; che per verificare l'applicabilita' della norma denunciata si sarebbe altresi' dovuto tenere conto del fatto che le assunzioni previste dalla citata normativa transitoria non avvenivano in base ad un procedimento concorsuale, nell'ambito del quale fosse fissato un termine di presentazione delle domande, alla cui scadenza dovessero essere posseduti i requisiti richiesti, bensi' in base a domande di arruolamento e ad accertamenti di idoneita' fisica e attitudinale (cfr. artt. 6 e 7 del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584; art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; artt. 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173); e del fatto che alle domande di assunzione gia' presentate, anche prima della riforma del Corpo, la medesima legislazione transitoria attribuiva ultrattivita' ai fini delle procedure di assunzione da essa regolate (cfr. art. 2 del decreto-legge n. 163 del 1993; art 1 del decreto-legge n. 356 del 1994); che la motivazione sulla rilevanza, offerta dal giudice a quo risulta dunque insufficiente; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonche' dell'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'art. 29, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36 (Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile), convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella 97C1525