N. 469 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1997

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Tribunale di Palermo e
 Senato della Repubblica - Opinioni espresse dal sen. Carmine  Mancuso
 nei  confronti  del  questore  dott.  Bruno Contrada - Riconoscimento
 della  legittimazione   delle   parti   a   sollevare   conflitto   -
 Ammissibilita'.
 
(GU n.1 del 7-1-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Palermo  nei  confronti
 del  Senato della Repubblica a seguito della delibera con la quale il
 Senato della Repubblica in  data  20  settembre  1995  ha  dichiarato
 l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dal  senatore  Carmine
 Mancuso; conflitto promosso con ricorso depositato il 23 giugno  1997
 ed iscritto al n. 78 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto che, nel corso di una trasmissione  televisiva  andata  in
 onda   il  12  maggio  1993,  Carmine  Mancuso,  senatore  nella  XII
 legislatura, pronunciava  nei  confronti  del  questore  dott.  Bruno
 Contrada   delle   espressioni   ritenute   gravemente   diffamatorie
 dall'interessato, che percio' sporgeva querela;
     che, con ordinanza del 10 maggio 1994, il giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Palermo dichiarava  manifestamente
 infondata  l'eccezione  di  insindacabilita' ex art. 68, primo comma,
 della Costituzione, e,  conseguentemente,  ordinava  la  restituzione
 degli atti al pubblico ministero;
     che,  con  lettera  in  data  25 novembre 1994, il presidente del
 tribunale di Palermo provvedeva a trasmettere  copia  della  predetta
 ordinanza  al  presidente  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi
 dell'art.  3, comma 2, del d.-l. 9 novembre 1994, n.  627,  all'epoca
 vigente;
     che,  intervenuta  una  nuova disciplina (d.-l. 13 marzo 1995, n.
 69, poi reiterato da successivi decreti-legge, tutti,  peraltro,  non
 convertiti),  la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
 del Senato deliberava di richiedere copia degli atti del procedimento
 penale de quo;
     che, con deliberazione adottata nella  seduta  del  20  settembre
 1995,  l'Assemblea  del  Senato approvava la proposta della Giunta di
 dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo  comma,  della
 Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso;
     che, con ordinanza del 16 ottobre 1995, il tribunale di Palermo -
 premesso che l'art. 68, primo comma, della Costituzione configura una
 condizione   di  punibilita',  e  non,  come  il  secondo  comma,  di
 procedibilita',  con  conseguente  inapplicabilita'   del   combinato
 disposto  degli  artt.    129  e  469  cod.  proc.  pen., i quali non
 contemplano,  tra  le   ipotesi   di   proscioglimento,   prima   del
 dibattimento,   la  non  punibilita'  dell'imputato  -  disponeva  di
 "procedersi   al   dibattimento,   dovendo  peraltro  trovare  tutela
 l'eventuale interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale
 estraneita' ai fatti di reato";
     che,  a  seguito  di  tale  provvedimento,  il  Senato  sollevava
 conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Palermo;
     che questa Corte, con sentenza n. 129 del 1996, ha dichiarato che
 non  spettava  al  predetto  tribunale  disporre  la celebrazione del
 dibattimento nel processo  penale  pendente  a  carico  del  senatore
 Mancuso,  annullandone,  pertanto, la citata ordinanza del 16 ottobre
 1995;
     che, con successiva ordinanza, emessa in data 13 maggio 1997,  lo
 stesso tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
 del  Senato della Repubblica in relazione alla predetta deliberazione
 del 20 settembre  1995,  con  la  quale  quest'ultimo  ha  dichiarato
 insindacabili,   ai   sensi   dell'art.   68,   primo   comma,  della
 Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Mancuso;
     che il tribunale di Palermo ritiene che il Senato non abbia fatto
 corretto  uso  del  proprio  potere,  in  quanto   il   comportamento
 addebitato  all'imputato  nel  processo  de quo non sarebbe rientrato
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari, "attenendo, al contrario,
 a  vicende  personali  dello  stesso  senatore  ed  ai  rapporti  tra
 quest'ultimo, il proprio genitore ed il querelante";
     che,  pertanto, ad avviso del predetto tribunale, il Senato della
 Repubblica,  con  la  deliberazione  di  cui   si   tratta,   avrebbe
 illegittimamente compresso i poteri ad esso attribuiti dalla legge;
   Considerato  che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, e'  chiamata  a
 deliberare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in
 quanto esista "la materia di un conflitto la cui  risoluzione  spetti
 alla   sua   competenza",   restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
 decisione;
     che, in linea preliminare, la  forma  dell'ordinanza,  utilizzata
 dal  tribunale di Palermo per proporre il ricorso di cui all'art.  37
 della legge n. 87 del 1953, deve  ritenersi  idonea  per  una  valida
 instaurazione  del  conflitto, come ripetutamente affermato da questa
 Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 325 del 1997 e 339 del 1996);
     che deve essere riconosciuta la legittimazione del  tribunale  di
 Palermo  a  sollevare  conflitto  secondo il costante insegnamento di
 questa  Corte,  tenuto  conto  della  posizione  dei  singoli  organi
 giurisdizionali,  che svolgono le loro funzioni in posizione di piena
 indipendenza  costituzionalmente  garantita  (cfr.,  tra  le   altre,
 ordinanze  nn.  325 del 1997; 6, 269 e 339 del 1996; sentenze nn. 265
 del 1997, 129 del 1996);
     che, parimenti, il Senato  della  Repubblica  e'  legittimato  ad
 essere  parte  del  presente  conflitto,  quale  organo  competente a
 dichiarare   definitivamente   la   propria   volonta'   in    ordine
 all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,  della Costituzione
 (cfr., tra le altre, ordinanze n. 325 del 1997, nn. 6 e 339 del 1996;
 sentenze nn. 265 del 1997, 129 del 1996);
     che, per quanto attiene al profilo oggettivo  del  conflitto,  il
 ricorrente  lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente
 garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i
 suoi poteri.
                            Per questi motivi
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale  di
 Palermo  nei  confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in
 epigrafe;
   Dispone:
     che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione  della
 presente ordinanza al tribunale di Palermo, ricorrente;
     che,  a  cura  del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati al Senato  della  Repubblica,  in  persona  del  suo
 Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                      Il cancellieres: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
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