Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.5 del 8-1-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questo Ateneo; Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997 ed il successivo parere ministeriale favorevole; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel suo parere; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli dal n. 89 al n. 93 del vigente statuto sono annullati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Corso di laurea in scienze naturali Art. 89. Scopo ed accesso al corso di laurea L'obiettivo del corso di laurea e' quello di formare specialisti capaci di leggere a piu' livelli l'ambiente nelle sue componenti biologiche biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunita', ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio. Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identita', per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 90. Durata e articolazione dei corsi La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e' fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 93. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno 1.440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc. Parte dell'attivita' pratica nonche' la preparazione della tesi di laurea potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattica formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da un'annualita' di almeno ottanta ore o semiannualita' di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. l contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 93. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il biennio di base, dovra' frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 93 per non meno di complessive 80 ore. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Art. 91. Regolamento d'Ateneo Le facolta' nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 93. Art. 92. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (mono disciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attivita' teoricopratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini. Art. 93. Articolazione del corso di laurea 1. Corsi introduttivi integrati. I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza e' obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un piu' immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarita'. I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalita' di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento. 1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita: a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale; b) organi: funzioni generali; c) variabilita' ed ereditarieta'; d) specie, tassonomia, evoluzione; e) riproduzione, sviluppo e differenziamento; f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientificodisciplinari dell'area E. 2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra: a) carte geografiche e topografiche; b) ambiente fisico e sua evoluzione; c) minerali e rocce e loro origine; d) fossili e loro significato; e) storia geologica; f) dinamica della terra. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico disciplinari dell'area D. 2. Formazione di base. sono obbligatorie le seguenti annualita' nelle rispettive aree disciplinari: Area matematica: una annualita'. Settori: A0lB Algebra, A0lC Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S0lB Statistica per la ricerca sperimentale. Area fisica: una annualita'. Settore: B0lB Fisica. Area chimica: due annualita'. Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica. Area di scienze della vita: nove annualita'. Settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica. Area di scienze della terra: quattro annualita'. Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia. D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia. 3. Formazione di indirizzo. La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. La formazione di indirizzo consta di sei annualita' di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientificodisciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche. L'accesso al secondo biennio e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalita' degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo. Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi: a) Generale e didattico. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale; n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia. b) Conservazione e gestione delle risorse naturali. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore E03A Ecologia; n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia. c) Paleobiologico. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia; n. 1 nei settori D01A Paleontologia e Paleoecologia e A01B Botanica sistematica. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualita' di indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, preferibilmente nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 29 ottobre 1997 p. Il rettore: Scaravelli