UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.5 del 8-1-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto il  decreto ministeriale dell'8 agosto  1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996;
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
accademici di questo Ateneo;
  Vista  la  nota ministeriale  n.  2079  del  5  agosto 1997  ed  il
successivo parere ministeriale favorevole;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita'  e convalidati  dal  Ministero  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica nel suo parere;
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  gli articoli dal n. 89 al  n. 93 del vigente statuto sono annullati
e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                 Corso di laurea in scienze naturali
                              Art. 89.
                 Scopo ed accesso al corso di laurea
  L'obiettivo del  corso di laurea  e' quello di  formare specialisti
capaci  di leggere  a piu'  livelli l'ambiente  nelle sue  componenti
biologiche biotiche  e abiotiche e  nelle loro interazioni.  A questo
fine  il corso  di laurea  realizza  una sintesi  equilibrata tra  le
materie  dell'area  biologica e  dell'area  di  scienze della  terra;
evidenziando  ed  approfondendo  le  correlazioni  tra  organismi,  a
livello  di  individui,  popolazioni,   specie  e  comunita',  ed  il
substrato terrestre  sul quale i processi  morfogenetici modellano le
forme del paesaggio.
  Il  corso  di  laurea,  inoltre,  mira  a  sviluppare  gradualmente
fondamenti scientifici e metodologici  per una didattica diffusa, con
una  sua specifica  identita',  per  ogni ordine  e  grado di  scuola
preuniversitaria.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
                              Art. 90.
                   Durata e articolazione dei corsi
  La durata  degli studi del corso  di laurea in scienze  naturali e'
fissata  in quattro  anni, articolati  in un  primo biennio  dedicato
esclusivamente  alla formazione  di  base ed  in  un secondo  biennio
dedicato in  parte al  completamento della formazione  di base  ed in
parte  alla   preparazione  dottrinale  e  metodologica   in  settori
specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 93.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  puo' articolare  ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didatticoformativa  comportera'  un totale  di  almeno
1.440 ore  di preparazione di base  e di almeno 480  ore di specifica
preparazione nelle  materie di indirizzo; essa  constera' di lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari  corsi  monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite  tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione  e  discussione  di  elaborati  ecc.  Parte
dell'attivita' pratica  nonche' la preparazione della  tesi di laurea
potra' essere svolta  anche presso laboratori e  centri esterni sotto
la responsabilita' del docente del  corso, previo stipula di apposite
convenzioni.
  L'attivita' didattica formativa e'  di norma organizzata sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno  ottanta ore  o semiannualita'  di quaranta  ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta ore,  per un massimo equivalente a tre  moduli o 120 ore,
impartiti da  piu' insegnanti e  comunque con un unico  esame finale.
Della commissione  di esame  faranno parte  tutti gli  insegnanti del
corso integrato.
  l contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 93.
  Durante il  primo biennio  del corso di  laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente,  durante il  biennio di  base, dovra'  frequentare due
corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno
di scienze della terra, di cui al  successivo art. 93 per non meno di
complessive 80 ore.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero  degli esami  convenzionali ad  un massimo  di 23,  di cui  17
relativi agli insegnamenti  di base e sei  relativi agli insegnamenti
di indirizzo.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza di un anno  presso un laboratorio
sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in  scienze   naturali,  indipendentemente   dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
                              Art. 91.
                         Regolamento d'Ateneo
  Le  facolta'  nel   recepire  nel  regolamento  di   Ateneo  e  nel
regolamento didattico l'ordinamento  didattico nazionale indicheranno
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati nell'art. 93.
                              Art. 92.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento quanto  espressamente previsto  dal comma 2  dell'art. 11
della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce i corsi  ufficiali di insegnamento (mono disciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori scientificodisciplinari  con l'aggiunta  delle qualificazioni
atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo art. 5;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h)  fissa le  modalita'  di organizzazione  dei corsi  introduttivi
integrati  e  le  attivita'  teoricopratiche da  svolgersi  nel  loro
ambito;
  i) indica  le annualita' e/o i  moduli comuni ai diplomi  di laurea
affini.
                              Art. 93.
                  Articolazione del corso di laurea
1. Corsi introduttivi integrati.
  I corsi  introduttivi integrati, la cui  frequenza e' obbligatoria,
hanno il  fine di far  percepire, fin dall'inizio, allo  studente gli
elementi   di   integrazione   che    devono   essere   specifici   e
caratterizzanti  della  formazione  del naturalista.  Essi,  inoltre,
mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a
favorire un  piu' immediato  inserimento dello studente  nell'iter di
studi. I  corsi sono attuati  con il  concorso di piu'  docenti delle
discipline interessate e non danno luogo a titolarita'.
  I  consigli delle  strutture didattiche,  nell'organizzare i  corsi
integrati, indicheranno, anno per  anno, un coordinatore per ciascuno
di  essi, scelto  tra i  docenti impegnati  nei cicli  di lezione,  e
stabiliranno le modalita' di  frequenza e dell'accertamento finale di
apprendimento.
  1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi:   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) variabilita' ed ereditarieta';
    d) specie, tassonomia, evoluzione;
    e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;
    f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientificodisciplinari dell'area E.
  2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili e loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientifico disciplinari dell'area D.
2. Formazione di base.
  sono  obbligatorie le  seguenti  annualita'  nelle rispettive  aree
disciplinari:
  Area matematica: una annualita'.
  Settori:   A0lB   Algebra,   A0lC   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
S0lB Statistica per la ricerca sperimentale.
  Area fisica: una annualita'.
  Settore: B0lB Fisica.
  Area chimica: due annualita'.
  Settori:  C03X   Chimica  generale  ed  inorganica,   C05X  Chimica
organica.
  Area di scienze della vita: nove annualita'.
  Settori: E01A  Botanica, E01B Botanica sistematica,  E02A Zoologia,
E02B   Anatomia   comparata   e  citologia,   E03A   Ecologia,   E03B
Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.
  Area di scienze della terra: quattro annualita'.
  Settori:   D01A  Paleontologia   e  paleoecologia,   D01B  Geologia
stratigrafica  e  sedimentologica,  D01C Geologia  strutturale,  D02A
Geografia fisica e geomorfologia. D03A Mineralogia, D03B Petrologia e
petrografia.
3. Formazione di indirizzo.
  La facolta' su proposta del  consiglio di corso di laurea determina
nello  statuto  o nel  regolamento  didattico  uno o  piu'  indirizzi
tenendo conto  della effettiva disponibilita' di  docenti in rapporto
agli  insegnamenti  da impartire  nonche'  delle  attrezzature e  del
numero di studenti iscritti al corso di laurea.
  La formazione  di indirizzo  consta di sei  annualita' di  cui due,
caratterizzanti  l'indirizzo,  prelevate  da due  differenti  settori
scientificodisciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati
da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.
  L'accesso al  secondo biennio e' condizionato  al superamento delle
condizioni e  propedeuticita' fissate nel manifesto  degli studi. Gli
studenti sono  tenuti a  scegliere all'atto dell'iscrizione  al terzo
anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli  indirizzi  saranno   finalizzati  sia  all'approfondimento  di
conoscenze specifiche,  delle aree di fisica,  chimica, scienze della
terra e di scienze della vita  utili per le finalita' degli indirizzi
sia  allo  studio  delle  metodologie necessarie  per  l'analisi,  il
controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.
  Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi:
   a) Generale e didattico.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
   n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;
   n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.
   b) Conservazione e gestione delle risorse naturali.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
   n. 1 nel settore E03A Ecologia;
   n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.
    c) Paleobiologico.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
  n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia;
  n. 1 nei settori D01A Paleontologia e Paleoecologia e A01B Botanica
sistematica.
  Gli  insegnamenti opzionali  a  completamento  delle annualita'  di
indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun  indirizzo, preferibilmente nelle aree  A, B, C,
D, E, G  e K con il  vincolo che almeno uno appartenga  all'area D ed
almeno uno all'area E.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 29 ottobre 1997
                                            p. Il rettore: Scaravelli