COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997 

  Sostituzione dell'art. 6, comma 1,  del regolamento n. 10358 del 10
dicembre 1996, disciplinante le ipotesi  in cui la negoziazione degli
strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve
essere eseguita nei mercati regolamentati e le condizioni in presenza
delle quali tale obbligo non sussiste. (Deliberazione n. 11134).
(GU n.5 del 8-1-1998)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la   legge  7   giugno  1974,  n.   216,  e   le  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto, in  particolare, l'art.  21, comma  2, del  suddetto decreto
legislativo in  cui e'  previsto che la  Consob puo'  disciplinare le
ipotesi in  cui la  negoziazione degli strumenti  finanziari trattati
nei mercati regolamentati italiani  debba essere eseguita nei mercati
regolamentati, stabilendo, conformemente  alla normativa comunitaria,
le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste;
  Vista la  delibera n. 10358 del  10 dicembre 1996, con  la quale e'
stato approvato il  regolamento di cui all'articolo 21,  comma 2, del
suddetto decreto legislativo;
  Visto in  particolare l'art. 6  del citato regolamento  che prevede
che le disposizioni contenute nel regolamento stesso si applicano per
un  periodo massimo  di un  anno  a far  data dalla  loro entrata  in
vigore;
  Tenuto conto  che il  citato regolamento subordina  l'emanazione di
una  eventuale nuova  disciplina  alla valutazione  degli effetti  di
circostanze,  quali  l'avvio   dell'operativita'  delle  societa'  di
gestione   dei  mercati   regolamentati,  non   ancora  compiutamente
verificatesi;
  Ritenuto  opportuno mantenere  in vigore  l'attuale disciplina  per
favorire il miglior  funzionamento dei mercati ed  assicurare la loro
integrita'  e   la  significativita'   dei  prezzi   degli  strumenti
finanziari ivi trattati;
                              Delibera:
  L'art. 6, comma 1, del  regolamento disciplinante le ipotesi in cui
la  negoziazione  degli  strumenti finanziari  trattati  nei  mercati
regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati
e le condizioni in presenza delle quali tale obbligo non sussiste, e'
sostituito dal seguente:
  "1. Le disposizioni  del presente regolamento si  applicano fino al
31 dicembre 1998".
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 22 dicembre 1997
                                        Il presidente: Padoa-Schioppa