Modificazioni al decreto ministeriale 18 maggio 1989, recante disposizioni sull'ammissione a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici.(GU n.6 del 9-1-1998)
IL DIRETTORE REGIONALE per l'armonizzazione e la tutela del mercato Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 10 maggio 1988 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante disposizioni sull'ammissione alla verificazione metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici; Visto il decreto 18 maggio 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1988, con particolare attenzione all'art. 2, comma 2; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centale metrico nella riunione del 19 novembre 1997; Considerato che in materia di manuali d'uso e manutenzione, la normativa tecnica comunitaria non prevede l'approvazione degli stessi e che pertanto una tale procedura comporta attualmente un aggravio delle procedure amministrative; Considerato che il costante adeguamento dei manuali d'uso e manutenzione degli strumenti metrologici ad esigenze di semplicita', linearita' e di adeguamento al progresso tecnologico, impone una semplificazione delle procedure amministrative; Ritenuta la necessita' del mantenimento degli obblighi di presentazione dei manuali predetti all'atto delle verificazioni prima e periodica, degli strumenti metrologici; Decreta: Articolo unico 1. Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto 18 maggio 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' sostituito dal seguente: "Art. 1-bis (Provvedimento di ammissione alla verificazione metrica). - 1. Il provvedimento ministeriale di ammissione alla verificazione metrica di strumenti dimisura di modello nuovo o modificato rispetto ad altro gia' approvato, e' emanato a seguito di accertamento delle proprieta' metrologiche dell'esemplare di cui all'art. 1, comma 3 e degli altri eventuali esemplari rivelatisi necessari per un'idonea valutazione della produzione di cui tali esemplari sono rappresentativi. 2. Il provvedimento di ammissione reca, oltre ai dati che devono figurare nelle iscrizioni regolamentari da riportare sullo strumento approvato a termini delle norme vigenti, i dati identificativi e gli elementi seguenti, in quanto applicabili, da integrare eventualmente con altri ritenuti necessari: il tipo dello strumento; le apparecchiature ed i dispositivi associati od associabili; l'uso cui e' destinato; l'obbligo, da parte del fabbricante e dell'utente, di mettere a disposizione degli ispettori metrici, in sede di verificazione prima e periodica; di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento; le condizioni alle quali e' autorizzata l'ammissione. 3. Gli allegati del provvedimento di ammissione devono contenere, in quanto applicabili: una breve descrizione tecnica dello strumento; una breve descrizione del funzionamento; una sintetica descrizione delle funzioni svolte; una vista generale dello strumento insieme alle viste degli eventuali dispositivi periferici; fotografie atte ad identificare tutti i principali componenti; lo schema di funzionamento, quello a blocchi ed ogni altro disegno necessario per la rappresentazione delle caratteristiche dei dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, aventi rilevanza funzionale o metrologica; le modalita', gli accertamenti e le prove da eseguire nelle verificazioni prima e periodica e negli altri controlli metrologici; il piano di legalizzazione.". Roma, 9 dicembre 1997 Il direttore generale: Lirosi