MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1997 

  Recepimento delle  direttive della  Commissione n. 93/61/CEE  del 2
luglio 1993  e n. 93/62/CEE  del 5  luglio 1993, relative  alle norme
tecniche sulla  commercializzazione delle  piantine di ortaggi  e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
(GU n.6 del 9-1-1998)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  698  "Regolamento  recante   norme  di  attuazione  direttiva  n.
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi
e  dei  relativi  materiali  di moltiplicazione  ad  eccezione  delle
sementi;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  n. 91/683/CEE  del Consiglio  del 19
dicembre 1991 che modifica la  direttiva n. 77/93/CEE, concernente le
misure  di protezione  contro  l'introduzione negli  Stati membri  di
organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il decreto  ministeriale  14 aprile  1997  che recepisce  le
direttive  della Commissione  n. 93/61/CEE  del  2 luglio  1993 e  n.
93/62/CEE  del 5  luglio  1993, relative  alle  norme tecniche  sulla
commercializzazione  delle piantine  di  ortaggi e  dei materiali  di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
  Considerata  la   necessita'  di   definire  il   "mercato  locale"
conformemente a  quanto previsto  in materia dal  sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  536, nonche' di apportare modifiche
correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto;
  Visto  il  decreto legislativo  4  giugno  1997, n.  143,  recante:
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997
"Recepimento  delle direttive  della Commissione  n. 93/61/CEE  del 2
luglio 1993  e n. 93/62/CEE  del 5  luglio 1993, relative  alle norme
tecniche sulla  commercializzazione dei materiali  di moltiplicazione
delle  piantine di  ortaggi  e dei  materiali  di moltiplicazione  di
ortaggi ad esclusione delle sementi", sono modificati come segue:
  1) all'art. 3, comma 1, si aggiunge la seguente lettera q):
  q)  "mercato locale":  commercializzazione  effettuata dai  piccoli
produttori nell'ambito del territorio  della provincia ove e' ubicata
l'azienda;
  2) all'art.  9 il  testo del  comma 2  e' sostituito  dal seguente:
"Sono  esonerati  dagli  obblighi  di   cui  al  comma  precedente  i
commercianti al dettaglio ed i  piccoli coltivatori di cui all'art. 8
del  decreto del  Presidente della  Repubblica 21  dicembre 1996,  n.
698.";
  3) all'art.  18, comma 1, terzo  rigo, le parole "180  giorni" sono
sostituite dalle parole il "31 gennaio 1998";
  4) all'allegato IV, lettera a),  primo rigo, dopo le parole "titoli
di  studio:"  si  aggiungono  le  seguenti  parole  "Specializzazione
postlaurea in fitopatologia,";
  5)  all'allegato  IV, terzultimo  rigo,  dopo  le parole  "all'albo
professionale" si  aggiungono le  seguenti parole "che  consente tale
tipo di attivita'".
  Il  presente decreto  dopo la  registrazione alla  Corte dei  conti
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 376