Modificazione allo statuto del Libero istituto universitario.(GU n.6 del 9-1-1998)
IL PRESIDENTE Visto lo statuto del Libero istituto universitario "Campus Biomedico" di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la delibera del comitato accademico del 1 ottobre 1997; Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 15 ottobre 1997; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 1997; Decreta: Lo statuto del Libero istituto universitario "Campus Biomedico" e' modificato come segue: "STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' "CAMPUS BIO-MEDICO" DI ROMA (LUCBM) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Carattere e finalita' 1. La Libera Universita' "Campus Biomedico" di Roma (LUCBM) e' disciplinata dal presente statuto che modifica il precedente approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991. 2. La LUCBM ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia. 3. La LUCBM promuove strutture, tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e, per quanto concerne la facolta' di medicina e chirurgia, di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignita' della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute. 4. Il perseguimento dei fini istituzionali della LUCBM e' garantito dall'Associazione Campus Biomedico e dalla CBM S.p.a. che sono gli enti promotori, e che assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo. 5. Al funzionamento e allo sviluppo della LUCBM sono altresi' destinate le rette, le tasse, i contributi versati dagli studenti, nonche' ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredita' e lasciti. 6. La LUCBM non persegue fini di lucro. Art. 2. Obiettivi formativi 1. Scopo della LUCBM e' la formazione professionale ed umana degli studenti, nonche' l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della societa'. 2. La LUCBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre universita', anche non italiane, con le quali realizzare corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, teleconferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale. 3. La LUCBM e' un luogo di insegnamento, di ricerca, di studio, di incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti. 4. Il rispetto della liberta', con l'assunzione della conseguente responsabilita' personale, e' uno dei principi cui si ispira l'attivita' accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunita' accademica. Art. 3. Strutture e sede 1. La LUCBM ha sede in Roma. 2. La LUCBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonche' attraverso le proprie strutture amministrative. 3. La LUCBM programma e organizza l'attivita' delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza. Art. 4. Titoli di studio 1. La LUCBM conferisce i seguenti titoli: a) diploma di laurea; b) diploma di specializzazione; c) diploma universitario. Art. 5. Dottorato di ricerca La LUCBM rilascia titoli di dottore di ricerca per i quali sia stato abilitato a norma della vigente legislazione universitaria anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre universita', anche non italiane, organizzando i corsi necessari. Art. 6. Altre attivita' istituzionali 1. La LUCBM puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi a corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e ad altre attivita' istituzionali da essa promosse. 2. La LUCBM puo' altresi' attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnicoprofessionale anche mediante appositi contratti e convenzioni. Art. 7. Diritto allo studio La LUCBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa puo' svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta. Titolo II ORGANI ISTITUZIONALI Art. 8. Gli organi della LUCBM sono: il consiglio di amministrazione; il presidente; il consiglio di facolta'; il rettore. Organo di controllo della LUCBM e': il collegio dei revisori dei conti. Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) quattro rappresentanti dell'associazione Campus Biomedico; d) quattro rappresentanti della CBM S.p.a.; e) un professore designato dal consiglio di facolta'; f) un rappresentante degli studenti; g) il direttore amministrativo. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente. 4. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a sette; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Il direttore amministrativo svolge la funzione di segretario ed ha il compito di redigere il verbale. Art. 10. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Al Consiglio di amministrazione competono i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il governo della LUCBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali. 2. In particolare il consiglio di amministrazione: a) elegge, su proposta degli enti promotori, il presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'articolo precedente; b) puo' nominare, su proposta del presidente, un vicepresidente tra i suoi componenti; c) puo' nominare, su proposta della CBM S.p.a., un consigliere delegato, conferendogli le deleghe che riterra' necessarie; d) determina, sentito il consiglio di facolta', l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Universita' per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 ed assume i provvedimenti conseguenti; e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, ivi compresi quelli del policlinico universitario "Campus Biomedico", da sottoporre alla ratifica dell'assemblea della CBM S.p.a.; f) sentito il consiglio di facolta', nomina il rettore; g) nomina, su proposta dell'associazione Campus Biomedico, il direttore amministrativo; h) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il consiglio di facolta' per le materie di sua competenza, previo nullaosta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche; i) adotta i regolamenti dell'Universita' concernenti in particolare: j) il funzionamento generale delle strutture didattiche e del policlinico universitario; k) l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; l) la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale; m) delibera, sentito il consiglio di facolta', circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato; n) delibera, su proposta del consiglio di facolta', gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina; o) delibera, su proposta del consiglio di facolta', sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato; p) delibera, su proposta del consiglio di facolta', sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; q) delibera, sentito il consiglio di facolta', sull'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati e diplomati universitari finanziate anche con contributi di enti terzi; r) determina, sentito il consiglio di facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalita'; s) stabilisce l'entita' delle rette, tasse e contributi a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio; t) approva la programmazione e l'indirizzo, nonche' le modalita' organizzative e gestionali del Policlinico universitario "Campus Biomedico"; u) nomina la direzione del policlinico; v) nomina il collegio dei revisori dei conti, su proposta degli enti promotori; w) nomina la commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa; x) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva; y) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandata ad altri organi. Art. 11. Comitato esecutivo 1. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato esecutivo formato al massimo di 5 membri, composto dal presidente, dal consigliere delegato se nominato, e da altri consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere a), c), d) e g) del punto 1 dell'art. 9. 2. Al comitato esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal consiglio di amministrazione. Art. 12. Il presidente 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della LUCBM verso i terzi ed in giudizio, cura l'attuazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica. 2. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o dal consigliere delegato. Art. 13. Il rettore 1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia, sentito il consiglio di facolta'; dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato. 2. Il rettore: a) rappresenta la LUCBM nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni; c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico della LUCBM; d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza; f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari; 3. Il rettore puo' nominare, tra i professori di prima fascia dell'Universita' un prorettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. Art. 14. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti secondo le modalita' e con le attribuzioni previste dal vigente ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento generale d'Ateneo. Possono partecipare al consiglio di facolta', con voto consultivo i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma universitario secondo quanto stabilito dal regolamento di facolta'. 2. Al consiglio di facolta' spettano inoltre le eventuali attribuzioni del senato accademico, fatte salve quelle conferite ad altri organi del presente statuto. 3. Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' sono esercitate dal piu' giovane fra i professori di ruolo di prima fascia. 4. Il consiglio di facolta' inoltre: a) cura la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche nonche' la verifica del loro svolgimento; b) formula proposte al consiglio di amministrazione sulla copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari e sul conferimento di incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato e da' parere sulla istituzione di cattedre convenzionate; c) provvede alla costituzione dei consigli del corso di laurea e dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo; d) da' pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; e) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento di facolta'; f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandati dalle norme del presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo. Art. 15. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. 2. Ha un ruolo tecnicogiuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione. Art. 16. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Il Presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio di amministrazione e durano in carica tre anni. 3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono demandati al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 17. Commissione per la valutazione scientifica didattica e dell'efficienza amministrativa Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta al consiglio di facolta', e' costituita apposita commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa, composta ed operante secondo le modalita' contenute nel regolamento generale d'Ateneo. Titolo III STRUTTURE DIDATTICHE DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA Art. 18. Strutture didattiche e di ricerca L'attivita' didattica e di ricerca e' svolta nella LUCBM nelle strutture indicate e disciplinate nei regolamenti di Ateneo. Art. 19. Policlinico universitario "Campus Biomedico" 1. Il policlinico universitario "Campus Biomedico" costituisce parte integrante della LUCBM e le sue attivita' sono strettamente collegate a quelle della facolta' di medicina e chirurgia. Il policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, e' un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti. 2. Il policlinico universitario e' organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonche' da quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il policlinico universitario e' una gestione speciale della LUCBM soggetto al governo del consiglio di amministrazione tramite le direttive indicate alla direzione del policlinico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale della LUCBM, e redatto secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la regione Lazio ed eventualmente con altre regioni. 4. La direzione del Policlinico ha la responsabilita' della gestione del policlinico universitario; formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in ordine alle linee e agli indirizzi generali di sviluppo del policlinico universitario, agli obiettivi annuali di gestione, ai bilanci annuali, alle convenzioni, alle assunzioni e agli altri atti fondamentali di gestione dello stesso, nonche' in ordine alla loro attuazione. 5. La composizione e il funzionamento della direzione del policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal regolamento del policlinico. Titolo IV PROFESSORI E RICERCATORI PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI Art. 20. Professori e ricercatori 1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori confermati e da professori a contratto. 2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori e' fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facolta' nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente statuto e tenuto conto della natura della LUCBM. 4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Art. 21. Personale non docente La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento. Art. 22. Studenti e tasse 1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attivita' della LUCBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo. 2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori. 3. L'importo delle rette universitarie e delle tasse e contributi e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione. 4. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo. Titolo V DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI Art. 23. Disposizioni comuni Le fonti normative della LUCBM sono, oltre alle disposizioni del presente statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento didattico di Ateneo; c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) regolamento del policlinico universitario "Campus biomedico". Il consiglio di amministrazione puo' emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie. Art. 24. Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi per le materie la cui disciplina e' ad essi demandata le norme vigenti, sempreche' non incompatibili con il presente statuto. 2. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate da un comitato tecnicoorganizzativo, costituito dal presidente e da altri due membri nominati dall'associazione Campus biomedico, dalla fondazione Alberto Sordi e dalla CBM S.p.a. 3. Il comitato tecnicoorganizzativo durera' in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre un triennio accademico. 4. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato accademico composto dal presidente e da altri due membri nominati dall'associazione Campus biomedico e dalla fondazione Alberto Sordi fra i professori universitari di discipline afferenti all'ordinamento didattico di cui al presente statuto. 5. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facolta', saranno aggregati al comitato accademico. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e, comunque, non oltre un triennio accademico. Art. 25. Disposizioni finali 1. Qualora la LUCBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta all'associazione Campus biomedico. 2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge". Roma, 22 dicembre 1997 Il presidente: Zanni