N. 893 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1997

                                N. 893
  Ordinanza  emessa  il  3  novembre  1997  dal  pretore  di  Roma nel
 procedimento penale a carico di Capotondi Costantina
 Reati contro il patrimonio -  Fatto  commesso  a  danno  del  coniuge
    divorziato  - Punibilita' a querela della persona offesa - Mancata
    previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto  previsto
    nell'ipotesi  asseritamente  analoga di fatto commesso dal coniuge
    legalmente separato.
 (C.P., art. 649, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 14-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza  per  la  trattazione  in  pubblica
 udienza  del  processo  contro l'imputato Capotondi Costantina nata a
 Roma il 4 aprile 1944, lib.  presente,  avvocato  Luigi  Scialla,  di
 fiducia presente.
   Rilevato  che  per  i  reati  di  cui al capo 1 del Titolo XIII del
 codice  pen.  e'  stabilita  la  speciale   procedibilita'   di   non
 punibilita'  di  cui al secondo comma dell'art. 649 c.p. nell'ipotesi
 in cui imputato e persona offesa siano coniugi legalmente separati;
   Considerato che tale condizione di procedibilita' non e'  stabilita
 nell'ipotesi di parti che siano divorziate;
   Ritenuto  che  tale  ultima  situazione sia assolutamente analoga a
 quella della separazione legale quantomeno  sotto  il  profilo  della
 ratio della norma che intende lasciare la scelta alla parte offesa di
 avanzare  istanza  punitiva allorquando sia stata legata all'imputato
 da rapporti di coniugio;
   Ritenuto  pertanto  che  appare  configurarsi  una   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  situazioni  analoghe e che pertanto
 appare non manifestamente infondata la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 649, secondo comma, c.p. nella parte in cui
 non prevede la  procedibilita'  a  querela  dei  reati  ivi  indicati
 commessi  a  danno  di  coniuge divorziato con riferimento all'art. 3
 della Costituzione;
   Ritenuta  la  questione  rilevante atteso che nel caso di specie il
 reato contestato all'imputata non sarebbe procedibile per mancanza di
 querela laddove venisse accolta la  prospettata  questione  causa  di
 incostituzionalita'.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953 n. 87 dichiara non
 manifestamente infondata e rilevante  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  649,  secondo  comma, c.p. con riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il procedimento, e dispone l'immediata trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento dandone avviso alle parti presenti.
     Roma, addi' 3 novembre 1997
                         Il pretore: Di Lorenzo
 97C1494