N. 893 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1997
N. 893 Ordinanza emessa il 3 novembre 1997 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Capotondi Costantina Reati contro il patrimonio - Fatto commesso a danno del coniuge divorziato - Punibilita' a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi asseritamente analoga di fatto commesso dal coniuge legalmente separato. (C.P., art. 649, comma 2). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 14-1-1998 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza per la trattazione in pubblica udienza del processo contro l'imputato Capotondi Costantina nata a Roma il 4 aprile 1944, lib. presente, avvocato Luigi Scialla, di fiducia presente. Rilevato che per i reati di cui al capo 1 del Titolo XIII del codice pen. e' stabilita la speciale procedibilita' di non punibilita' di cui al secondo comma dell'art. 649 c.p. nell'ipotesi in cui imputato e persona offesa siano coniugi legalmente separati; Considerato che tale condizione di procedibilita' non e' stabilita nell'ipotesi di parti che siano divorziate; Ritenuto che tale ultima situazione sia assolutamente analoga a quella della separazione legale quantomeno sotto il profilo della ratio della norma che intende lasciare la scelta alla parte offesa di avanzare istanza punitiva allorquando sia stata legata all'imputato da rapporti di coniugio; Ritenuto pertanto che appare configurarsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni analoghe e che pertanto appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela dei reati ivi indicati commessi a danno di coniuge divorziato con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Ritenuta la questione rilevante atteso che nel caso di specie il reato contestato all'imputata non sarebbe procedibile per mancanza di querela laddove venisse accolta la prospettata questione causa di incostituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, secondo comma, c.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento dandone avviso alle parti presenti. Roma, addi' 3 novembre 1997 Il pretore: Di Lorenzo 97C1494