N. 896 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1997
N. 896 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Tella Anna Maria ed altri Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997 - Esclusione di punibilita', limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento, per i reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982 - Applicabilita' ai periodi di imposta fino al 1994, definibili ex art. 3, decreto-legge n. 564 del 1994 e ex art. 2, comma 137, legge n. 662 del 1996 - Mancata previsione circa l'applicabilita' di tale beneficio anche agli stessi periodi di imposta gia' definiti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza. (D.Lgs. 19 luglio 1997, n. 218 art. 2, comma 6 (recte: 19 giugno 1997, n. 218)). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 14-1-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza. All'esito delle indagini preliminari il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio di Teodosio Greco, Anna Maria Tella e Maria Pia Manzini, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 1, comma 2, n. 2-3, 1, comma 2, lett. b) del d.-l. 10 luglio 1992, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificata per effetto del d.-l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154, reati che si assume realizzati nella qualita' di amministratori di societa' e, per il Greco, di amministratore di fatto. Risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nell'udienza preliminare che nel 1995 il liquidatore della societa' - persona fisica diversa dai prevenuti - ebbe ad aderire alla proposta di accertamento con adesione formulata dall'amministrazione finanziaria a mente dell'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, provvedendo a corrispondere le somme richieste per ciascun periodo di imposta, ivi compresi quelli che formano oggetto dell'imputazione. L'accertamento con adesione previsto dalla normativa ora citata non produceva, come ben noto, alcun effetto extratributario, fatta eccezione per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 2-bis, comma 8, in base ai quali avrebbe, secondo alcuni, potuto ricavarsi il venir meno dell'obbligo presidiato dalla sanzione prevista dall'art. 1, comma 6, della legge n. 516/1982. In attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 120 della legge 23 novembre 1996, n. 662, e' stato recentemente emanato il d.lgs. 19 luglio 1997 con il quale e' giunto a definizione un processo di revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, cui ora conseguono anche effetti di ordine penale. Difatti, al fine di incentivare l'interesse del contribuente alla definizione delle pendenze tributarie, non solo e' caduta ogni preclusione alla praticabilita' dell'adesione - in precedenza inibita dall'astratta configurabilita' di alcune fattispecie penalmente rilevanti - ma l'art. 2, comma 3, derogando al principio di ultrattivita' dei reati tributari sancito dall'art. 20 della legge n. 4/1929, prevede che la definizione concordata escluda con effetto retroattivo la punibilita', limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento, per i reati previsti dagli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3 della legge n. 516/1982. In particolare, poi, il comma 6 dell'art. 2 del decreto estende l'applicazione dei precedenti commi anche "ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Secondo la prospettazione della difesa degli imputati, l'estensione della praticabilita' dell'accertamento con adesione anche a periodi di imposta definibili secondo l'art. 3 del decreto-legge 564 e dell'art. 2, comma 137, della legge n. 662 - in sostanza, fino al 1994 - e la conseguente esplicazione dell'effetto estintivo del reato determinerebbe una non ragionevole disparita' di trattamento rispetto alla posizione di quanti, pur avendo aderito alla proposta di accertamento disciplinata dalle norme sopra richiamate, non potrebbe beneficiare della predetta causa di non punibilita'. La verifica della fondatezza della richiesta della difesa impone il positivo accertamento dell'esistenza dei due presupposti che legittimano il giudice a sollevare incidente di costituzionalita'. Quanto alla rilevanza, reputa il giudicante indispensabile una premessa. Difatti, la questione prospettata dalla difesa appare idonea ad incidere sulla ratio decidendi di questo giudizio a condizione che la non punibilita' del reato conseguente ad un'eventuale sentenza additiva della Corte possa ridondare anche a vantaggio di chi, come gli imputati, non sarebbe stato formalmente legittimato ad avvalersi della procedura di accertamento con adesione in quanto privo della carica di amministratore della societa' o perche' cessato (Manzini e Tella), ovvero per non esserlo mai stato (Greco). In altri termini, si tratta di individuare i limiti soggettivi della causa di non punibilita' introdotta dal legislatore. Ritiene questo giudice che utili elementi per una la risposta al quesito possano essere desunti dall'elaborazione maturata con riguardo all'amnistia per reati tributari introdotta dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23. E' noto che all'indomani dell'entrata in vigore di dette disposizioni, si pose il problema di stabilire le condizioni per l'operativita' dell'amnistia anche per i concorrenti nel reato, ovvero, a contrario, se la presentazione di una sola dichiarazione integrativa ex lege, n. 413/1991, o la definizione del periodo di imposta da parte di uno solo concorrente, giovasse anche agli altri. Dopo iniziali incertezze interpretative si e' andato consolidando l'indirizzo interpretativo incline ad attribuire valenza oggettiva a tale causa di estinzione del reato, superando il dato formale rappresentato dall'art. 182 c.p. secondo cui "salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce", indirizzo del resto autorevolmente avallato anche dalla giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza 19 gennaio 1995, n. 19 ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 92. In particolare, prendendo le mosse dal rilevato carattere oggettivo dell'amnistia - fondato in sostanza sulla presentazione della dichiarazione integrativa o della definizione del periodo di imposta - la Corte traeva il convincimento che tale regime non autorizzasse "a ritenere che il legislatore (avesse: n.d.e.) voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti la causa di estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario". Proprio il dedotto carattere oggettivo dell'amnistia tributaria, alla quale dovevano considerarsi estranee valutazioni (di natura soggettiva) eccedenti il mero dato consistente nell'adempimento degli oneri previsti dalla legge, pare avvicinare a se' sul piano ontologico, la causa di non punibilita' prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto n. 218, posto che, al di la' del differente nomen iuris adottato dal legislatore, non v'e' dubbio che tale rinuncia dell'ordinamento all'esercizio della potesta' punitiva rivesta un fondamento oggettivo-formale, correlato alla definizione concordata del periodo di imposta, a fini tendenzialmente deflattivi. Di conseguenza, non sussistono motivi per negare, quantomeno in via astratta, che nel campo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e dell'IVA, la scelta del legale rappresentante di societa' avvalersi dell'accertamento con adesione non sia scevra di conseguenze favorevoli anche nei confronti degli ex amministratori, ovvero di soggetti gestori ma estranei a cariche sociali. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per precludere a coloro che non fossero piu' investiti di cariche sociali di fruire di eventuali deroghe al principio di ultrattivita della legge penale tributaria in dipendenza della mera circostanza, in se' penalmente irrilevante, di avere medio tempore perduto la qualita' di amministratore. Risolto nel senso sopra descritto il profilo della rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, si osserva che la stessa si presenta altresi' non manifestamente infondata. Pare innanzitutto da escludere, ad avviso di questo giudice, che la disposizione in questa sede sospettata di illegittimita' costituzionale possa consentire, attraverso un'interpretazione in bonam partem, la diretta ed immediata applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 2, comma 3, a chi abbia gia' definito ex art. 3 del decreto-legge n. 564 precedenti periodi di imposta. Difatti, l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 2, comma 6, sembrano precludere un simile approdo ermeneutico. In primo luogo, la formulazione della norma, in ossequio al criterio informatore dettato dalla legge delega - l'art. 3, comma 120, lett. a) della legge n. 662/1996 - rende del tutto evidente che il riferimento ai periodi di imposta definibili a norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 546 e dell'art. 2, comma 137, della legge n. 662 assolve la funzione di individuare, dilatandoli, i limiti temporali di applicabilita' della definizione concordata, sancendo una sorta di riapertura dei termini. Invero, ad escludere che il legislatore abbia inteso semplicemente estendere gli effetti del "nuovo" accertamento con adesione anche ai contribuenti le cui pendenze fossero gia' state definite secondo le disposizioni richiamate dall'art. 2, comma 6, militano sia il dato oggettivo, costituito appunto dall'utilizzo della locuzione "periodi di imposta" anziche' di quella, soggettiva, di "contribuenti", sia il tempo dell'espressione verbale utilizzata - "era applicabile" - che appare sintomatica della voluntas legis di assumere a riferimento periodi astrattamente (in allora) definibili, ma in realta' mai definiti secondo le norme espressamente richiamate dal comma 6. Contro una differente soluzione milita poi anche il non secondario rilievo che non sembra, ad avviso del giudicante, consentito in questo caso l'impiego del canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che impone, nei casi dubbi, di privilegiare l'ermeneusi piu' conforme al dettato costituzionale. Difatti, l'effetto primario ed immediato scaturente dall'interpretazione qui non condivisa verrebbe a coincidere con l'estensione surrettizia di una causa di non punibilita' - ritenuta peraltro, da parte della dottrina, di stretta applicazione - a fatti penalmente rilevanti retti dal principio di ultrattivita' della legge penale, la cui conformita' alla Costituzione, quale espressione dell'interesse al "puntuale assolvimento degli obblighi tributari", e' stata ripetutamente affermata dalla Corte (sentt. 6 giugno 1974, n. 164, 16 gennaio 1978, n. 6, 6 marzo 1995, n. 80). Se le precedenti considerazioni hanno un senso, si deve concludere che la mancata estensione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 2, comma 3, anche ai contribuenti che abbiano gia' provveduto a definire le proprie posizioni a norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 564/1994, e 2, comma 137 della legge n. 662 risulti in contrasto con il criterio limite della ragionevolezza, dettato dall'art. 3, comma primo della Costituzione. Invero, pur all'interno di un quadro di discrezionalita' legislativa funzionale ad agevolare, attraverso la previsione di meccanismi incentivanti, la definizione concordata delle controversie fiscali, non pare dubbio che al legislatore si imponga l'obbligo di riservare un trattamento ingiustificatamente differenziato a situazioni sostanzialmente identiche. Tale principio costituzionale pare, al contrario, eluso allorquando si consente al contribuente di avvalersi della possibilita', corredata dal premiante effetto estintivo della punibilita', di definire, oggi, mediante accertamento con adesione periodi d'imposta fino al 1994, escludendo invece dal beneficio di ordine penale le situazioni relative agli stessi periodi di imposta gia' definite tempestivamente pur senza l'incentivo del concorrente effetto premiale di ordine penale. Conclusivamente, ritiene questo giudicante sussistenti i presupposti normativi per sollevare, aderendo alla richiesta della difesa, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, nella parte in cui non estende l'applicabilita' della causa di non punibilita' prevista dal precedente comma 3, seconda parte, ai periodi di imposta gia' definiti nei termini previsti dall'art. 3 del decreto-legge n. 564 del 1994 per contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione. Tale limitazione, rispetto alla formulazione letterale della fattispecie normativa sospettata di incostituzionalita' si giustifica in considerazione del fatto che non viene in questione, in questa sede processuale - difettando quindi di rilevanza - l'accertamento con adesione previsto dall'art. 2, comma 137, della legge n. 662/1996.
P. Q. M. Visti gli artt. 136 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6 del d.lgs. 19 luglio 1997, n. 218 nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'art. 2, comma 3, seconda parte, del predetto decreto anche ai periodi di imposta gia' definiti sulla base dell'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Modena, addi' 20 ottobre 1997 Il giudice: Ziroldi 97C1497