MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

COMUNICATO

Accordo  di  programma  del  23 dicembre  1997,  stipulato  ai  sensi
  dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121,
  convertito nella  legge 23  giugno 1993, n.  204, tra  il Ministero
  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e  la  regione
  autonoma della  Sardegna per  l'applicazione della legge  30 luglio
  1990,  n.  221,  relativamente  alla concessione  di  contributi  a
  programmi   di   recupero   ambientale  di   compendi   immobiliari
  direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella
  regione Sardegna.
(GU n.14 del 19-1-1998)

ACCORDO DI PROGRAMMA tra
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                         LA REGIONE SARDEGNA
                            Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  75, ha  approvato il  Piano di  riconversione
produttiva  delle   aree  della   regione  autonoma   della  Sardegna
interessate  dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi   dell'art.  1  del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204,  recante "Interventi  urgenti  a sostegno  del
settore minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  Piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  Piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  L'art. 1 della citata legge 23  giugno 1993, n. 204, prevede che il
Piano, finanziato  con il  concorso di  risorse statali,  regionali e
comunitarie, venga attuato mediante  accordi di programma e contratti
di programma;
  Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione stessa;
  In  attuazione del  Piano sono  stati  gia' stipulati,  in date  28
ottobre 1996 e 31 dicembre 1996, tra il Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato  e la  regione autonoma  della Sardegna
accordi di programma  relativi ad interventi per  la realizzazione di
iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della
legge 3  febbraio 1989, n. 41,  come modificato dall'art. 3,  comma 7
della  legge  30   luglio  1990,  n.  221,  per   gli  interventi  di
riabilitazione ambientale nei bacini  minerari della regione autonoma
della Sardegna, ai  sensi dell'art. 1, comma 6 della  legge 23 giugno
1993,  n. 204,  e per  programmi di  recupero ambientale  di compendi
immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle  attivita'
minerarie nella  regione autonoma della Sardegna,  ai sensi dell'art.
1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;
  L'art.  1, comma  4  della citata  legge 23  giugno  1993, n.  204,
prevede  che   i  programmi   di  recupero  ambientale   di  compendi
immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle  attivita'
minerarie  debbano essere  destinati al  soddisfacimento di  esigenze
sociali, culturali e di insediamenti produttivi;
  Il  punto 2.4)  del Piano  ricomprende, tra  gli interventi  per la
tutela  ambientale  da  promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme
all'uopo stanziate  dalla legge n.  204/1993, quelli per  il recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita' minerarie,  gia'  dismesse  o interessate  da
processi  di  ristrutturazione  o   di  riconversione,  destinati  al
soddisfacimento  di esigenze  sociali,  culturali  e di  insediamenti
produttivi, attraverso  progetti di  valorizzazione del  territorio e
delle sue risorse;
  Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato    fondi   statali   per    lire   9.700.000.000
(novemiliardisettecentomilioni)  in  conto   residui  degli  esercizi
precedenti         e          per         lire         13.500.000.000
(tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza;
  Con note  prot. 487095 del 1  settembre 1995 e prot.  487173 del 18
dicembre 1995  trasmesse rispettivamente alla regione  autonoma della
Sardegna e alla regione Toscana,  la Direzione generale delle miniere
del  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  ha
stabilito le  modalita' di presentazione delle  domande di contributo
ed  i requisiti  minimi dei  progetti di  intervento per  il recupero
ambientale dei predetti compendi immobiliari;
  A seguito di intese con dette  regioni, si e' ritenuto di procedere
alla  stipula  di accordi  di  programma  per la  determinazione  dei
progetti  di   recupero  ambientale  dei  compendi   immobiliari,  da
promuovere  con i  fondi statali  all'uopo disponibili  fino a  tutto
l'esercizio finanziario 1996, concordando altresi' di utilizzare, per
la determinazione  della quota parte  di fondi spettanti  alle stesse
regioni,  il metodo  gia'  impiegato in  occasione  degli accordi  di
programma gia' stipulati come sopra citato;
                           Considerato che:
  Sono  pervenute  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  11  domande  di contributo  per  interventi  di
recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree
della   regione    autonoma   della   Sardegna    interessate   dalla
ristrutturazione o  dalla cessazione dell'attivita' mineraria,  per 6
delle  quali  si e'  proceduto  all'emanazione  dei provvedimenti  di
concessione dei contributi stessi;
  Per alcuni  dei programmi interessati  dai progetti di  recupero di
cui sopra e tuttora giacenti sono stati concessi contributi, ai sensi
dell'art. 9,  comma 5 della  legge 30 luglio  1990, n. 221,  a favore
della stessa regione o di altri  enti locali, per la realizzazione di
studi di piani di fattibilita';
  Tali studi  erano finalizzati  a disporre  di un  esauriente quadro
conoscitivo  per  valutare  la  realizzabilita' e  la  priorita'  dei
progetti di  recupero, nell'ambito  delle aree specifiche,  e risulta
quindi  indispensabile acquisire  i  risultati  conoscitivi di  detti
studi  di  fattibilita'  che  sono da  riguardare  come  propedeutici
rispetto ai progetti operativi di recupero;
  Alcuni  di detti  studi  non sono  ancora  completati e,  pertanto,
possono  essere  ritenuti  ammissibili   a  contributo  unicamente  i
progetti relativi  a programmi di  intervento per i quali  tali studi
non sono attualmente in corso;
  A seguito delle istruttorie  effettuate dai competenti uffici della
Direzione generale per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
del  Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e
sulla base dell'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna
con  deliberazione n.  57/97 in  data  23 dicembre  1997, i  progetti
risultati in atto ammissibili sono i seguenti:
  a)  progetto  presentato dal  comune  di  Arbus (Cagliari)  per  la
ristrutturazione  ad   uso  albergoristorante  dell'ex   ospedale  di
Ingurtosu   per  un   costo   preventivato   di  lire   2.350.000.000
(duemiliarditrecentocinquantamilioni), ritenuto  ammissibile per lire
2.255.785.000
(duemiliardiduecentocinquantacinquemilionisettecentottantacinquemila)
percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
  b)  progetto presentato  dal comune  di Narcao  (Cagliari) per  gli
interventi di valorizzazione a  fini turisticoculturali della miniera
di   Rosas,  per   un  costo   preventivato  di   lire  3.000.000.000
(tremiliardi),   ritenuto   ammissibile    per   lire   2.780.084.150
(duemiliardisettecentoottantamilioniottantaquattromilacentocinquanta)
percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
  L'importo  complessivo  dei  costi ammissibili  di  detti  progetti
risulta          pari          a          lire          5.035.869.150
(cinquemiliarditrentacinquemilioniottocentosessantanovemilacentocinqu
nta);
  Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  del
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  la
regione autonoma della Sardegna ha  espresso la propria intesa con la
stessa citata deliberazione n. 57/97 in data 23 dicembre 1997;
  Per fronteggiare la situazione  di crisi economica ed occupazionale
particolarmente   grave  dell'area   mineraria  sarda   e'  opportuno
proseguire  nell'attuazione  del  Piano di  riconversione  produttiva
citato in premessa  per cio' che riguarda gli  interventi di recupero
ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione autonoma
della Sardegna interessate dalla  ristrutturazione o dalla cessazione
dell'attivita' mineraria,  con la concessione di  contributi statali,
nei  limiti dei  fondi  disponibili a  tutto l'esercizio  finanziario
1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;
  Altri  interventi  o  stralci  operativi di  progetti  di  recupero
ambientale dei  compendi immobiliari nelle stesse  aree della regione
autonoma della  Sardegna, ivi  compresi quelli previsti  dai progetti
gia'  presentati e  ritenuti  attualmente  non ammissibili,  potranno
beneficiare   di   contributi   con    ricorso   ai   fondi   statali
complessivamente disponibili  nell'esercizio finanziario 1997  per la
quota parte che  compete alla stessa regione sulla  base delle intese
citate in  premessa nonche' a  risorse regionali e  comunitarie, come
previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993;
                Si conviene e si stipula quanto segue:
                             Articolo 1
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della Sardegna  concludono un Accordo di  programma ai sensi
dell'art.  1, comma  1  del  decreto-legge 24  aprile  1993, n.  121,
convertito nella  legge 23 giugno  1993, n. 204,  recante "Interventi
urgenti   a  sostegno   del  settore   minerario",  per   dare  avvio
all'attuazione  degli interventi  previsti dall'art.  2 del  presente
accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari
direttamente  o indirettamente  legati alle  attivita' minerarie  nei
bacini minerari  caratterizzati da attivita' minerarie  dismesse o in
fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del
Piano  di riconversione  produttiva delle  aree della  stessa regione
destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree
interessate dalla crisi mineraria.
                             Articolo 2
  Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del
Piano di  riconversione produttiva delle aree  della regione autonoma
della  Sardegna per  la  parte relativa  al  recupero ambientale  dei
compendi immobiliari sono i seguenti:
  1)  progetto  presentato dal  comune  di  Arbus (Cagliari)  per  la
ristrutturazione  ad   uso  albergoristorante  dell'ex   ospedale  di
Ingurtosu   per  un   costo   preventivato   di  lire   2.350.000.000
(duemiliarditrecentocinquantamilioni), ritenuto  ammissibile per lire
2.255.785.000
(duemiliardiduecentocinquantacinquemilionisettecentottantacinquemila)
percentuale  di   contributo  richiesta  pari  al   100%  -  soggetto
attuatore: Ente minerario sardo;
  2)  progetto presentato  dal comune  di Narcao  (Cagliari) per  gli
interventi di valorizzazione a  fini turisticoculturali della miniera
di   Rosas,  per   un  costo   preventivato  di   lire  3.000.000.000
(tremiliardi),   ritenuto   ammissibile    per   lire   2.780.084.150
(duemiliardisettecentoottantamilioniottantaquattromilacentocinquanta)
percentuale  di   contributo  richiesta  pari  al   100%  -  soggetto
attuatore: comune di Narcao (Cagliari).
  Per la realizzazione di tali  interventi di recupero ambientale dei
compendi immobiliari,  verranno erogati contributi statali  fino alla
concorrenza       dell'importo       di      lire       5.035.869.150
(cinquemiliarditrentacinquemilioniottocentosessantanovemilacentocinqu
nta).
  L'impegno di  detto importo a  carico dello Stato  verra' ripartito
tra  gli interventi  di cui  al presente  articolo in  proporzione ai
costi ammissibili degli stessi.
  L'impegno   delle   relative   somme   avverra',   con   successivi
provvedimenti,  sul  capitolo  7911  dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1997,  residui 1996, dopo aver  ricevuto dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri l'autorizzazione  all'assunzione  dello
stesso impegno  ai sensi dell'art.  8, comma 2, del  decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669.
                             Articolo 3
  In  attuazione  del presente  Accordo  di  programma, il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della Sardegna si impegnano:
  a  provvedere  a  quanto  di propria  competenza  per  l'attuazione
dell'Accordo stesso;
  ad  adeguare  la  propria  azione   agli  indirizzi  del  Piano  di
riconversione   produttiva,   gestendo   in   maniera   unitaria   le
problematiche esposte nel medesimo;
  ad indirizzare secondo  le linee del presente  Accordo le societa',
le  aziende  e  gli  enti che  siano  direttamente  o  indirettamente
coinvolti nella realizzazione  degli interventi previsti dall'Accordo
stesso;
  a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano
di riconversione produttiva e del  presente Accordo di programma, con
particolare  riguardo  alla  situazione economica,  occupazionale  ed
ambientale  delle aree  di  crisi mineraria,  nonche'  allo stato  di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.
  La  regione autonoma  della Sardegna  si impegna  ad assicurare  ai
soggetti destinatari  dei contributi,  attuatori degli  interventi di
che trattasi -  Ente minerario sardo e comune di  Narcao (Cagliari) -
le  concessioni   e  gli  affidamenti  eventualmente   necessari  per
l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.
                             Articolo 4
  I contributi per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2
verranno  concessi  ai soggetti  attuatori  con  decreti emanati  dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le
norme vigenti.
                             Articolo 5
  Il presente Accordo di programma ha validita' fino al completamento
delle realizzazioni di  cui all'art. 2 e delle  verifiche sulle spese
effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.
                             Articolo 6
  Sono fatte  salve le competenze delle  pubbliche amministrazioni e,
in   particolare,  quelle   riguardanti  i   temi  della   sicurezza,
dell'igiene e della salute dei lavoratori.
                             Articolo 7
  Per la  completa attuazione del Piano  di riconversione produttiva,
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione autonoma della Sardegna  stipulano altri Accordi di programma
tenendo  conto  della  disponibilita' dei  fondi  relativamente  agli
esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e
dei progetti  presentati per  ciascuna delle tipologie  di interventi
previste nel Piano stesso.
                             Articolo 8
  Il presente  Accordo di  programma sara' pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1997
                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Bersani
      Il presidente della giunta
 della regione autonoma della Sardegna
               Palomba