MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 31 dicembre 1997 

  Differimento del  termine utile per  il versamento della  quota per
l'anno 1998 da parte delle  imprese iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche  e giuridiche che esercitano  l'autotrasporto di cose
per conto di terzi in conseguenza  della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997 che  ha colpito il territorio delle  regioni Marche ed
Umbria. (Deliberazione n. 25/97).
(GU n.14 del 19-1-1998)

                        IL COMITATO CENTRALE
  Per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 novembre 1994,
n. 681;
  Viste le  ordinanze emanate dal Ministro  dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile  n. 2694 del 13 ottobre 1997
e n. 2728 del 22 dicembre 1997;
  Considerato  che il  versamento  del contributo  all'albo, pur  non
avendo natura  tipicamente tributaria, e' tuttavia  assimilabile agli
adempimenti ed  ai versamenti  aventi natura  patrimoniale effettuati
nei   confronti  di   pubbliche   amministrazioni,   i  cui   termini
amministrativi  sono oggetto  di  sospensione ai  sensi dell'art.  14
della  citata ordinanza  13  ottobre 1997,  n. 2694,  successivamente
prorogata con ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728;
  Considerata la  situazione di  emergenza che perdura  nei territori
delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Il termine  per il  versamento del  contributo all'Albo  per l'anno
1998 e'  differito al 31  marzo 1998 per  le imprese aventi  sede nei
comuni di  cui all'art. 1,  commi 2  e 3 dell'ordinanza  del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2668   del  28   settembre  1997,   e  successive   modificazioni  ed
integrazioni ed  al 31 dicembre 1998  per le imprese aventi  sede nei
comuni di cui all'art. 1 della  stessa ordinanza i cui immobili, sedi
di attivita'  produttive, siano stati oggetto  di ordinanze sindacali
di sgombero per inagibilita' totale o parziale.
   Roma, 31 dicembre 1997
                                             Il presidente: De Lipsis