Differimento del termine utile per il versamento della quota per l'anno 1998 da parte delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria. (Deliberazione n. 25/97).(GU n.14 del 19-1-1998)
IL COMITATO CENTRALE Per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; Viste le ordinanze emanate dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997; Considerato che il versamento del contributo all'albo, pur non avendo natura tipicamente tributaria, e' tuttavia assimilabile agli adempimenti ed ai versamenti aventi natura patrimoniale effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni, i cui termini amministrativi sono oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 14 della citata ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, successivamente prorogata con ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728; Considerata la situazione di emergenza che perdura nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici; Delibera: Art. 1. Il termine per il versamento del contributo all'Albo per l'anno 1998 e' differito al 31 marzo 1998 per le imprese aventi sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni ed al 31 dicembre 1998 per le imprese aventi sede nei comuni di cui all'art. 1 della stessa ordinanza i cui immobili, sedi di attivita' produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale. Roma, 31 dicembre 1997 Il presidente: De Lipsis