UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 1 dicembre 1997 

   Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente il  corso
di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.
(GU n.15 del 20-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 12)

                             IL RETTORE
                                VISTO
   lo Statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata,  emanato
con  Decreto  Rettorale  n.  581  del  7  aprile  1994  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 29 il quale dispone  che,  in
attesa  dell'emanazione  del  regolamento  didattico  d'Ateneo di cui
all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore
le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute  nello  Statuto
dell'Universita' approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive
modificazioni ed integrazioni;
                             CONSIDERATO
   che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento
didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi
dei  corsi  di  diploma  universitario,  dei  corsi di laurea e delle
scuole di specializzazioni vengono operate sul  preesistente  statuto
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  testo  unico ed approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno  1983,  n.  412,  e
successive modificazioni:
                               ATTESO
   che il Regolamento didattico di Ateneo e' in fase di elaborazione,
anche   in   attuazione   della   circolare   n.   71  del  Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  10
gennaio 1997;
                                VISTO
   il  T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D.
31 agosto 1933, n. 1592;
                                VISTO
   il regio decreto-legge 20-06-1935, n. 1071, convertito nella legge
2 gennaio 1936, n. 73;
                                VISTO
   il  regio  decreto  30  settembre  1938,   n.   1652,   successive
modificazioni;
                                VISTA
   la legge 11 aprile 1953, n. 312;
                                VISTA
   la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
                                VISTO
   il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
relativo al riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa
fascia   di   formazione   per   la   sperimentazione   didattica   e
organizzativa;
                                VISTA
   la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  di  istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
                                VISTA
   la legge 19 novembre  1990,  n.  341,  recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
                                VISTI
   i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 che hanno individuato i settori  scientifico-disciplinari
degli  insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
                                VISTO
   la legge 7 agosto 1990, n. 245;
                                VISTO
   il Decreto  Ministeriale  dell'8  agosto  1996  (pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  236  dell'8  ottobre  1996);  che  prevede
l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in Scienze delle produzioni animali;
                                VISTE
   le  deliberazioni adottate dal Consiglio della Facolta' di Agraria
in data 6 novembre 1996, dal Senato Accademico in data 4 marzo 1997 e
dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 1997, ciascuno per
le rispettive competenze;
                                VISTA
   la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante "misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101
e 119;
                                VISTA
   la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e gli
studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della  predetta
legge n. 127/1997;
                               ATTESO
   che  l'art.  17  del  Regio  Decreto  n.  1592  del 31 agosto 1933
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore"
prevede  che  gli  "...statuti  sono  proposti dal senato accademico,
uditi il Consiglio di amministrazione e  le  Facolta'  o  Scuole  che
costituiscono  l'Universita'  o l'Istituto..." e che le modificazioni
da apportare agli statuti  "...sono  proposte  ed  approvate  con  le
medesime modalita'...";
                            RICONOSCIUTA
   la   particolare   necessita'  di  approvare  le  nuove  modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
                             CONSIDERATO
   che il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997, prot. n.
2079  in  tema  di autonomia didattica - regime transitorio - atto di
indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiche' da  tale  data
essa   non   rientra   nella   sfera   di  competenza  del  Consiglio
universitario nazionale;
                               DECRETA
   Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato
con  D.P.R.  27-06-1983,  n.  412  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
                             ARTICOLO 1
   1a)  - L'art. 43 concernente le lauree conferite dalla Facolta' di
Agraria e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:
   - l'art. 43 dello Statuto viene cosi' modificato:
     La Facolta' di Agraria conferisce:
   a)  la laurea in Scienze e tecnologie agrarie
   b)  la laurea in Scienze forestali ed ambientali
   c)  la laurea in Scienze e tecnologie alimentari
   d)  la laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali
   e)  il diploma universitario in Produzioni animali
   f)  il diploma universitario in Produzioni vegetali
   g)   il diploma universitario in Gestione tecnica e amministrativa
in agricoltura
   1b) - l'articolo  56  dello  Statuto  (ordinamenti  didattici)  e'
soppresso   e  sostituito  dai  presenti  con  lo  scorrimento  della
numerazione successiva.
                               ART. 56
       LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
   Presso la Facolta' di Agraria e presso  la  Facolta'  di  Medicina
Veterinaria,  puo'  essere  istituito il corso di laurea in scienze e
tecnologie delle produzioni animali. Il corso di laurea  puo'  essere
istituito  anche  presso  una  delle  due  Facolta',  con il concorso
dell'altra. In tal caso  le  Autorita'  Accademiche  dell'Universita'
stabiliranno  le  modalita' e gli organi per la gestione dei corsi di
laurea. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita'  alle  leggi
di accesso agli studi universitari.
                         ART. 57 AFFINATA':
   Il  corso  di  laurea  in  scienze  e  tecnologie delle produzioni
animali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai  corsi  di  di-
ploma delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria.
   Per gli il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio
dai  corsi  di  diploma  universitario  e  di diploma di laurea della
facolta' di agraria e di medicina veterinaria e da  quelli  di  altre
facolta'  al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni
animali, il consiglio di  facolta'  adottera'  il  criterio  generale
della   loro   validita'  culturale  (propedeutica  o  professionale)
nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento  del  di-
ploma  di  laurea.  Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti
seguiti con  esito  positivo  nei  corsi  di  diploma  universitario,
indicando   le   singole  corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli
insegnamenti del corso di laurea. Le facolta' indicheranno,  inoltre,
sia  gli  eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti
ed attivati per completare la formazione per  accedere  al  corso  di
laurea,  che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari
per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente  propedeutici  agli  insegnamenti  specifici.  I
consigli  di  facolta' indicheranno inoltre l'anno di corso del corso
di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
   Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad  un  corso
di  diploma  universitario, i consigli di facolta' riconosceranno gli
insegnamenti sempre con il criterio dello loro utilita' ai fini della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indicheranno  il  piano  degli  studi da completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
            ART. 58 ARTICOLAZIONE DEL CORSO DEGLI STUDI:
   La durata degli studi del corso di laurea in scienze e  tecnologie
delle  produzioni  animali  e'  fissata  in cinque anni. Ciascuno dei
cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu'
brevi.
   L'impegno  didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio applicativo.
   L'attivita' didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorico-formale  e  didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e  discussione  di  elaborati  e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
   Parte   dell'attivita'  didattico  teorico-pratica  potra'  essere
svolta  anche  presso  qualificate  strutture  esterne,  italiane   o
straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite
convenzioni o programmi di scambio.
   Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990,  l'ordinamento  didattico  nazionale  e' articolato in aree
disciplinari, di cui al successivo comma 6. Nell'organizzare il piano
degli studi le facolta' attiveranno corsi ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari  e/o  integrati.  Un  corso  di  insegnamento ha una
durata  di  circa  100  ore,  comprensive  di  tutte   le   attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di 50  ore.  I  corsi  integrati  sono
costituiti  da  un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo
fanno parte della commissione d'esame.
   Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore  a  25  ne'
superiore a 28, con ugual numero di prove finali di esame.
   Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti  il  superamento
della  prova della conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua
straniera tra quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni   rilasciate   da  altre
istituzioni,  anche   straniere.   In   assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
   L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
                   ART. 59 MANIFESTO DEGLI STUDI:
   All'atto  della predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il consiglio di facolta' definisce il piano di  studi  ufficiali  del
corso  di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da
attivare, in applicazione quanto disposto dal secondo comma dell'art.
11 della Legge n. 341/1990.
   In particolare il Consiglio di facolta':
   a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento  (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
   b)  ripartisce  il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono precisando per ogni corso  la  frazione  destinata
alle attivita' pratiche;
   c)  fissa  la  frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
   d) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i  corsi  di
insegnamento  di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza ed avere superato la relativa prova  di  valutazione  al
fine  di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
                          ART. 60 DOCENZA:
   La  copertura  dei  corsi  attivati e' affidata nel rispetto delle
leggi vigenti, dal consiglio  di  facolta'  ai  professori  di  ruolo
afferenti     ai     settori     scientifico-disciplinari    indicati
nell'ordinamento didattico ed  ai  professori  di  ruolo  di  settori
ritenuti  dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a
professori di ruolo o ricercatori confermati.
   Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
       ART. 61 AREE DISCIPLINARI ED IMPEGNO DIDATTICO MINIMO:
   L'articolazione del corso di studi per  conseguire  la  laurea  in
scienze    e   tecnologie   delle   produzioni   animali,   comprende
obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo
di ore per ciascuna specificato:
MATEMATICA, STATISTICA E INFORMATICA (150 ore)
Settori:
A02A (Analisi matematica)
A02B (Probabilita' e statistica matematica)
A04A (Analisi numerica)
A04B (Ricerca operative)
S01A (Statistica)
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale)
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
K05B (Informatica)
F01X (Statistica medica)
FISICA (50 ore)
Settori:
B01B (Fisica)
CHIMICA (150 ore)
Settori:
C01A (Chimica analitica)
C03X (Chimica generale ed inorganica)
C05X (Chimica organica)
C06X (Chimica)
BIOLOGIA (150 ore)
Settori:
E01A (Botanica)
E01B (Botanica sistematica)
E01C (Biologia vegetale ed applicata)
E02A (Zoologia)
E02B (Anatomia comparata e citologia)
V30A (Anatomia degli animali domestici)
G06A (Entomologia agraria)
BIOCHIMICA GENERALE E APPLICATA (100 ore)
Settori:
E05A (Biochimica)
E05B (Biochimica clinica)
GENETICA (100 ore)
Settori:
E11X (Genetica)
G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico)
G04X (Genetica agraria)
ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (200 ore)
Settori:
V30A (Anatomia degli animali domestici)
V30B (Fisiologia degli animali domestici)
MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA (100 ore)
Settori:
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale)
V32A (Malattie infettive degli animali domestici)
AGRONOMIA,  COLTIVAZIONI, PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI FORAGGI (150
ore)
Settori:
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee)
INGEGNERIA APPLICATA ALLE PRODUZIONI ANIMALI (150 ore)
Settori:
G05A (Idraulica agraria e forestale)
G05B (Meccanica agraria)
G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura)
NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 ore)
Settori:
G09B (Nutrizione e alimentazione animale)
MIGLIORAMENTO GENETICO ANIMALE (100 ore)
Settori:
G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico)
TECNOLOGIE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (300 ore)
Settori:
G09C (Zootecnica speciale)
G09D (Zoocolture)
ECONOMIA ED ESTIMO (350 ore)
Settori:
G01X (Economia ed estimo rurale)
IGIENE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (250 ore)
Settori:
V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria)
V32A (Malattie infettive degli animali domestici)
V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici)
V34B (Clinica ostetrica e veterinaria)
INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI  PRODOTTI  DI  ORIGINE  ANIMALE
(100 ore)
Settori:
G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari)
V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale).
   Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla facolta' alla eventuale
definizione dei profili professionali specifici, o  ad  attivita'  di
tirocinio,   o   alla   integrazione   della  formazione  di  base  o
professionale,  prevedendo  anche  possibilita'  di  scelta  per  gli
studenti.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Potenza, 1 dicembre 1997
                                                    Il rettore: BOARI