Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.(GU n.15 del 20-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 12)
IL RETTORE VISTO lo Statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, emanato con Decreto Rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 il quale dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Universita' approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazioni vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni: ATTESO che il Regolamento didattico di Ateneo e' in fase di elaborazione, anche in attuazione della circolare n. 71 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 gennaio 1997; VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; VISTO il regio decreto-legge 20-06-1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni; VISTA la legge 11 aprile 1953, n. 312; VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 che hanno individuato i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 245; VISTO il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1996); che prevede l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Scienze delle produzioni animali; VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio della Facolta' di Agraria in data 6 novembre 1996, dal Senato Accademico in data 4 marzo 1997 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 1997, ciascuno per le rispettive competenze; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, riportante "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; VISTA la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del 5 agosto 1997, prot. n. 2079 esplicativa della predetta legge n. 127/1997; ATTESO che l'art. 17 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" prevede che gli "...statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione e le Facolta' o Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto..." e che le modificazioni da apportare agli statuti "...sono proposte ed approvate con le medesime modalita'..."; RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; CONSIDERATO che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997, prot. n. 2079 in tema di autonomia didattica - regime transitorio - atto di indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiche' da tale data essa non rientra nella sfera di competenza del Consiglio universitario nazionale; DECRETA Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato con D.P.R. 27-06-1983, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: ARTICOLO 1 1a) - L'art. 43 concernente le lauree conferite dalla Facolta' di Agraria e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: - l'art. 43 dello Statuto viene cosi' modificato: La Facolta' di Agraria conferisce: a) la laurea in Scienze e tecnologie agrarie b) la laurea in Scienze forestali ed ambientali c) la laurea in Scienze e tecnologie alimentari d) la laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali e) il diploma universitario in Produzioni animali f) il diploma universitario in Produzioni vegetali g) il diploma universitario in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 1b) - l'articolo 56 dello Statuto (ordinamenti didattici) e' soppresso e sostituito dai presenti con lo scorrimento della numerazione successiva. ART. 56 LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI Presso la Facolta' di Agraria e presso la Facolta' di Medicina Veterinaria, puo' essere istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. Il corso di laurea puo' essere istituito anche presso una delle due Facolta', con il concorso dell'altra. In tal caso le Autorita' Accademiche dell'Universita' stabiliranno le modalita' e gli organi per la gestione dei corsi di laurea. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. ART. 57 AFFINATA': Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di di- ploma delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria. Per gli il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facolta' indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facolta' indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facolta' riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio dello loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. ART. 58 ARTICOLAZIONE DEL CORSO DEGLI STUDI: La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo. L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattico teorico-pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo comma 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facolta' attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione d'esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova della conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. ART. 59 MANIFESTO DEGLI STUDI: All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della Legge n. 341/1990. In particolare il Consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; d) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. ART. 60 DOCENZA: La copertura dei corsi attivati e' affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico ed ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori confermati. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. ART. 61 AREE DISCIPLINARI ED IMPEGNO DIDATTICO MINIMO: L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: MATEMATICA, STATISTICA E INFORMATICA (150 ore) Settori: A02A (Analisi matematica) A02B (Probabilita' e statistica matematica) A04A (Analisi numerica) A04B (Ricerca operative) S01A (Statistica) S01B (Statistica per la ricerca sperimentale) K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni) K05B (Informatica) F01X (Statistica medica) FISICA (50 ore) Settori: B01B (Fisica) CHIMICA (150 ore) Settori: C01A (Chimica analitica) C03X (Chimica generale ed inorganica) C05X (Chimica organica) C06X (Chimica) BIOLOGIA (150 ore) Settori: E01A (Botanica) E01B (Botanica sistematica) E01C (Biologia vegetale ed applicata) E02A (Zoologia) E02B (Anatomia comparata e citologia) V30A (Anatomia degli animali domestici) G06A (Entomologia agraria) BIOCHIMICA GENERALE E APPLICATA (100 ore) Settori: E05A (Biochimica) E05B (Biochimica clinica) GENETICA (100 ore) Settori: E11X (Genetica) G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico) G04X (Genetica agraria) ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (200 ore) Settori: V30A (Anatomia degli animali domestici) V30B (Fisiologia degli animali domestici) MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA (100 ore) Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale) V32A (Malattie infettive degli animali domestici) AGRONOMIA, COLTIVAZIONI, PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI FORAGGI (150 ore) Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee) INGEGNERIA APPLICATA ALLE PRODUZIONI ANIMALI (150 ore) Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale) G05B (Meccanica agraria) G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura) NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 ore) Settori: G09B (Nutrizione e alimentazione animale) MIGLIORAMENTO GENETICO ANIMALE (100 ore) Settori: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico) TECNOLOGIE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (300 ore) Settori: G09C (Zootecnica speciale) G09D (Zoocolture) ECONOMIA ED ESTIMO (350 ore) Settori: G01X (Economia ed estimo rurale) IGIENE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (250 ore) Settori: V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria) V32A (Malattie infettive degli animali domestici) V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici) V34B (Clinica ostetrica e veterinaria) INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (100 ore) Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari) V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione dei profili professionali specifici, o ad attivita' di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Potenza, 1 dicembre 1997 Il rettore: BOARI