MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Limitazione di funzioni del titolare
del consolato onorario in Norfolk (USA)
(GU n.16 del 21-1-1998)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
  Il  sig. Vito  Piraino, console  onorario in  Norfolk (USA),  oltre
all'adempimento  dei  generali  doveri   di  difesa  degli  interessi
nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le  funzioni
consolari limitatamente a:
  1)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia in  Filadelfia degli  atti di  stato civile  pervenuti dalle
autorita' locali, dai  cittadini italiani o dai comandanti  di navi o
di aeromobili nazionali o stranieri;
  2)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in  Filadelfia  delle dichiarazioni  concernenti  lo  stato
civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;
  3)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia in  Filadelfia dei testamenti formati  a bordo di navi  o di
aeromobili;
  4)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in  Filadelfia  degli   atti  dipendenti  dall'apertura  di
successione in Italia;
  5)  emanazione   di  atti  conservativi,  che   non  implichino  la
disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro
aereo;
  6)  rinnovo  di  passaporti   nazionali  dei  cittadini  che  siano
residenti  nella circoscrizione  territoriale dell'ufficio  consolare
onorario,  dopo  aver  interpellato,  caso  per  caso,  il  consolato
generale d'Italia in Filadelfia;
  7)  ricezione  e trasmissione  al  consolato  generale d'Italia  in
Filadelfia  della  documentazione relativa  al  rilascio  di visti  e
relativa al rilascio dei passaporti nazionali;
  8) rilascio  di certificazioni (esclusi i  certificati di residenza
all'estero   e  i   certificati   di   cittadinanza)  vidimazioni   e
legalizzazioni,  dichiarazione sostitutive  dell'atto di  notorieta',
autentiche di firme nei casi previsti  dalla legge 4 gennaio 1968, n.
15, nonche' di quelle apposte sulle  procure speciali per le quali la
legge non richiede la forma dell'atto pubblico;
  9)  effettuazione  delle  operazioni richieste  dalla  legislazione
vigente  in  dipendenza dell'arrivo  e  della  partenza di  una  nave
nazionale;
  10) tenuta  dello schedario dei  cittadini e di quello  delle firme
delle autorita' locali.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Dini