N. 63 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 1997

                                 N. 63
  Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in  cancelleria  il
 30 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Ambiente  (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre
    1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di  dettaglio
    per   l'attuazione   della   direttiva  CEE  92/43  relativa  alla
    conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche'  della
    flora   e   della   fauna   selvatiche   -  Impugnazione  di  tale
    provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in  quanto
    dichiarato,  in piu' d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma
    1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma
    di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e  7,
    delle  Norme  di  attuazione  statutaria  emanate  con  d.P.R.  19
    novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9  marzo  1989,  n.  86  (da
    correlarsi  anche  all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400)
    secondo i  quali  nelle  materie  di  esclusiva  competenza  delle
    province  autonome  (come  quelle,  su cui il decreto in questione
    impinge,  attinenti,  nei   suoi   vari   aspetti,   alla   tutela
    dell'ambiente,  ad  esse  attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1),
    5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello statuto speciale)  lo
    Stato   puo',   per   l'attuazione  delle  direttive  comunitarie,
    intervenire con leggi e talvolta anche con  atti  di  indirizzo  e
    coordinamento  (quale,  pero',  il contestato provvedimento, anche
    per la mancata consultazione della ricorrente richiesta  dall'art.
    3,  comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo
    1992, n. 266, certo non e') ma non con regolamenti  -  Dovendo  al
    riguardo  considerarsi  anche le numerose leggi della provincia di
    Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio  1970,  sulla  tutela  del
    paesaggio;  n.  14  dei  17  luglio  1987,  sulla protezione della
    selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre  1993,
    sul  Consorzio  per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio,
    ecc.)  da  considerarsi  tutte  anticipazioni   della   richiamata
    direttiva  comunitaria,  e di fronte alle quali non potrebbe certo
    parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio  della  sua
    competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra
    parte,  ove  si  fosse  verificata,  non  sarebbe valsa comunque a
    giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel
    caso, a  norma  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica  n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla
    richiesta del parere della provincia e dalla  prescrizione  di  un
    "congruo termine per provvedere", nel caso sicuramente omesse.
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Regolamento  recante  attuazione  della
    direttiva CEE 92/43, relativa  alla  conservazione  degli  habitat
    naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e  della  fauna
    selvatiche - Impugnazione, in subordine  al  mancato  accoglimento
    dell'altra  suesposta  questione,  delle  disposizioni  (in quanto
    tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3,
    4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si  attribuiscono  al  Ministero
    dell'ambiente  rilevanti  competenze riguardo alla designazione di
    vari tipi di  habitat,  da  individuarsi  dalle  regioni  e  dalla
    province  autonome,  quali  "Zone speciali di conservazione"; alla
    emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento
    ecologico  funzionale;  alla  valutazione  di  impatto  ambientale
    (anche  per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro
    sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e
    di settore proposti;  alla  definizione  di  linee  guida  per  il
    monitoraggio  dello  stato  di  conservazione delle specie e degli
    habitat naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione  di
    specie  animali  e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva
    comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio
    da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza
    connesse all'applicazione  del  regolamento  ed  altre  competenze
    tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle
    richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano
    e  ad  esse  definitivamente  trasferite dalle Norme di attuazione
    statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974,  n.
    279,  e  del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n. 266) - Riferimenti alle
    sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996.
 (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e  segnatamente  artt.
    3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12).
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige,  artt.  8, comma 1), n. 5), n. 6), n.
    15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16
    marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19  novembre  1987,  n.
    526,  artt.  6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23
    agosto 1988, n. 400, art. 17).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 Presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore,  dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6464 del
 9 dicembre 1997, rappresentata  e  difesa,  tanto  unitamente  quanto
 disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura  speciale  10 dicembre 1997,
 autenticata dal segretario  della  Giunta  avv.  Adolf  Auckenthaler,
 ufficiale  rogante  dell'Amministrazione  provinciale  (repertorio n.
 18622), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il
 qual'ultimo e' elettivamente  domiciliata  in  Roma,  corso  Vittorio
 Emanuele II, n. 284, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento
 di  competenza  in  relazione  al  d.P.R.   8 settembre 1997, n. 357,
 recante:  "Regolamento  recante  l'attuazione  della   direttiva   n.
 92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali e
 seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche".
                               F a t t o
   1. - La provincia autonoma di Bolzano e'  titolare,  in  base  allo
 statuto  speciale  per  la  regione  Trentino-Alto Adige   (d.P.R. 31
 agosto 1972, n.  670)  ed  alle  relative  norme  di  attuazione,  di
 competenze legislative ed amministrative di tipo esc1usivo in materia
 di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1), urbanistica e
 piani regolatori (art. 8, n. 5), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6),
 caccia  e  pesca  (art.  8,  n.  15),  alpicoltura  e  parchi  per la
 protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16), agricoltura,  foreste
 e   corpo   forestale,  patrimonio  zootecnico  ed  ittico,  istituti
 fitologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali,  servizi
 antigrandine, bonifica (art.  8, n. 21).
   Con  d.P.R.  22  marzo  1974,  n. 279, e' stata emanata la relativa
 normativa di attuazione in materia di  minime  proprieta'  culturali,
 caccia e pesca, agricoltura e foreste.
   In  particolare merita di essere qui ricordato come l'art. 1, comma
 2, del d. P.R. n. 279/1974 stabilisce che, nella  provincia  autonoma
 di  Bolzano,  "lo  standard di protezione della fauna e' disciplinato
 con legge provinciale che stabilisce il  calendario  venatorio  e  le
 specie  cacciabili,  attenendosi  ai livelli di protezione risultanti
 dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte
 nell'ordinamento statale"; e  come  l'art.  3  del  medesimo  decreto
 presidenziale  stabilisca  anche  che  fra  le funzioni proprie della
 Provincia sono comprese anche quelle concernenti il  Parco  nazionale
 dello  Stelvio,  la  cui  gestione unitaria e' assicurata mediante la
 costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e le due  province
 autonome, previa intesa fra tali enti.
   La  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  ampiamente  esercitato le
 suddette competenze, stabilendo una organica  disciplina  legislativa
 in  materia  di  tutela  del paesaggio e della fauna e flora, che per
 diversi aspetti ha anticipato la stessa direttiva CEE  n.  92/43/CEE.
 Si tratta, in particolare, delle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.
 16, recante:  "Tutela del paesaggio"; 11 giugno 1975, n. 29, recante:
 "Norme  per  la  tutela  dei  bacini  d'acqua";  12 marzo 1981, n. 7,
 recante: "Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei  parchi
 naturali";  17  luglio 1987, n. 14, recante: "Norme per la protezione
 della selvaggina e per l'esercizio della caccia"; 3 novembre 1993, n.
 19, "Costituzione del Consorzio per la gestione del  Parco  nazionale
 dello  Stelvio";  28  giugno  1972,  n.  13,  recante:  "Norme per la
 protezione della flora alpina";  13  agosto  1973,  n.  27,  recante:
 "Norme  per  la  protezione  della  fauna";  19  giugno  1991, n. 18,
 "Disciplina della raccolta  dei  funghi  a  tutela  degli  ecosistemi
 vegetali";  e  7  luglio  1992,  n.  27,  recante: "Istituzione della
 procedura  di  valutazione  dell'impatto  ambientale".  La  provincia
 autonoma  di  Bolzano,  sempre  in  forza  delle  competenze  ad essa
 spettanti (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279) ha,  inoltre,  istituito  un
 proprio  Corpo  forestale (legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33,
 recante: "Modifiche al vigente ordinamento del personale  provinciale
 ed  istituzione  del  Corpo  forestale  provinciale");  ed  una volta
 realizzatosi l'intesa di cui al citato art. 3 del d.P.R.  n.  279/74,
 ne  ha  recepito  la  disciplina  con la legge provinciale 3 novembre
 1993, n. 19 ("Costituzione del Consorzio per la  gestione  del  Parco
 nazionale dello Stelvio").
   Si  deve,  inoltre, ricordare che, in forza dell'art. 7 delle norme
 di attuazione di cui al d.P.R.  19  novembre  1987  (Estensione  alla
 regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle province autonome di Trento e
 Bolzano, delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616),  alla
 provincia  autonoma  di  Bolzano  spetta, nelle materie di competenza
 esclusiva,   il   potere   di   "dare   immediata   attuazione   alle
 raccomandazioni  e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti
 previsti dallo statuto speciale alle leggi statali di attuazione  dei
 predetti atti comunitari".
   Tale   potere   della   Provincia,   che   costituisce  un  aspetto
 particolarmente rilevante della sua speciale autonomia, e' stato  poi
 confermato dall'art.  9, comma 1 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86
 (c.d. "legge La Pergola").
   2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
 d.P.R.  8  settembre 1997, n. 357, gia' indicato in epigrafe, con cui
 il Governo ha inteso dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/43 (del
 Consiglio) del 21 maggio 1992,  "relativa  alla  conservazione  degli
 habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
 selvatiche". In particolare il preambolo del decreto  richiama  anche
 l'art.  4  della  legge  comunitaria 1993 (legge 22 febbraio 1994, n.
 146) che ha  autorizzato  l'attuazione  in  via  regolamentare  della
 direttiva n. 92/43/CEE.
   Come  si  e'  gia'  detto, la legislazione della provincia autonoma
 ricorrente  aveva  gia'  in  gran  parte  anticipato  la   disciplina
 protezionistica  necessaria  ad  attuare  gli indirizzi dettati dalla
 suddetta direttiva comunitaria.  Comunque  non  puo'  esservi  dubbio
 alcuno  sul  fatto  che  spetta  alla  Provincia (e solo ad essa), in
 quanto titolare di competenze  legislative  esclusive  nelle  materie
 interessate della direttiva CEE n. 92/43, di darvi attuazione.
   Viceversa,  con  il decreto presidenziale in questione n. 357/1997,
 il Governo ha inteso dare applicazione  alla  direttiva  CEE  in  via
 regolamentare,  dettando  esso  stesso una disciplina analitica della
 materia che - come si vedra' - pretenderebbe  di  essere  applicabile
 anche nella provincia autonoma di Bolzano.
   Tale  decreto presidenziale e', pertanto, lesivo delle attribuzioni
 della provincia autonoma di Bolzano  che  quindi  lo  impugna  per  i
 seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   Violazione   delle   attribuzioni  costituzionali  della  provincia
 autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8. comma 1, cifre 1, 5, 6,  15,
 16 e 21, art. 16 dello Statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto
 1972,  n.  670,  e  delle  relative  norme d'attuazione approvate con
 d.P.R.  2 marzo 1974, n. 279, con d.P.R. 19  novembre  1987,  n.  526
 (spec.    artt. 6-8), nonche' con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec.
 artt.  1-3).
   1. - La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dal decreto
 del Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  che
 pretende  di  regolare  l'attuazione  della  direttiva  n. 92/43/CEE,
 relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
 nonche'  della  flora  e  della fauna selvatiche anche nel territorio
 ricadente nella provincia autonoma di Bolzano, risulta  con  evidenza
 da quanto esposto sopra.
   L'art.   7   del   d.P.R   19   novembre   1987  prevede,  infatti,
 esplicitamente che "la regione e le province di Trento e di  Bolzano,
 nelle   materie  di  competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata
 attuazione  alle  raccomandazioni  e  direttive  comunitarie,   salvo
 adeguarsi,  nei  limiti  previsti  dallo statuto speciale, alle leggi
 statali di attuazione dei predetti atti comunitari".
   Al Governo della Republica e'  quindi  sottratto  qualsiasi  potere
 regolamentare  in  ordine  all'attuazione delle direttive comunitarie
 nelle materie in cui la provincia autonoma di Bolzano e' titolare  di
 competenza primaria.
   Poiche'  spetta  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  provvedere
 all'attuazione  delle  direttive   comunitarie   nelle   materie   di
 competenza  propria,  lo  spazio  per  un  intervento  dello Stato in
 materia e' estremamente ridotto,  e  comunque  non  puo'  validamente
 fuoruscire da quanto disposto dall'art. 7, d.P.R. n. 526/1987 stesso.
 Laddove la disciplina della direttiva comunitaria e' sufficientemente
 dettagliata,  si'  da  non  abbisognare  di  una ulteriore disciplina
 legislativa  interna,  allora  spetta   alla   provincia   ricorrente
 provvedere  all'attivita' amministrativa di esecuzione (v. anche art.
 6, d.P.R. n. 526/1987), e lo Stato potra' legittimamente  intervenire
 solo mediante atti di indirizzo e coordinamento (purche' questi siano
 adottati  nelle  forme  ed in presenza dei presupposti prescritti per
 tali atti: v. spec. art. 3, d.lgs. 16  marzo  1992,  n.  266).  Nelle
 parti  in  cui  la  disciplina  stabilita dalla direttiva comunitaria
 richieda per qualche aspetto  una  ulteriore  normazione  di  diritto
 interno  (da  parte  delle autorita' competenti secondo l'ordinamento
 degli Stati membri), spetta egualmente alla Provincia  ricorrente  il
 compito  di  provvedere  a  legiferare  in materia, salvo in tal caso
 adeguarsi (come previsto ancora dall'art. 7 del d.P.R.  n.  526/1987,
 ed  analogamente    dall'art.  9,  comma  3,  legge  n. 86/1989) alle
 eventuali leggi statali di  attuazione  della  direttiva  nei  limiti
 previsti dallo statuto speciale d'autonomia: cioe' rispettando i soli
 "principi  e  norme costituenti limiti" per la competenza legislativa
 provinciale esclusiva ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale (v.
 art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266/1992).
   Ma nel caso in questione lo Stato ha agito diversamente.  Esso  non
 ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, ne' si e' limitato a
 stabilire  una  disciplina  legislativa di principio per indirizzare,
 nei limiti richiesti  dalla  disciplina  comunitaria,  la  successiva
 legislazione  provinciale. Ha, invece, emanato un proprio regolamento
 con il quale pretende di dettare principi alla quale la provincia  si
 dovrebbe  adeguare,  oppure ha stabilito esso stesso una analitica ed
 esaustiva disciplina della materia,  invadendo  cosi'  le  competenze
 provinciali in materia.
   Che  tale  comportamento  sia lesivo delle attribuzioni provinciali
 risulta chiaramente confermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma
 corte in tale materia, fra cui ci sia in  particolare  consentito  di
 ricordare  (a  noi  stessi  ed  alla Presidenza del Consiglio) quanto
 recentemente affermato nella sentenza n. 126/1996,  secondo  cui  "E'
 principio  indubitabile che la partecipazione dell'Italia al processo
 di  integrazione  europea  e  agli  obblighi  che  ne  derivano  deve
 coordinarsi  con  la  propria  struttura costituzionale fondamentale,
 della quale fa parte integrante la struttura  regionale  dello  Stato
 (compresa  la  particolarita' della posizione delle province autonome
 di  Trento  e   Bolzano,   entro   l'organizzazione   della   regione
 Trentino-Alto  Adige).  Tale necessario coordinamento ha dato luogo a
 un lungo e, in alcuni passaggi, tormentato processo di affinamento di
 principi e istituiti.  L'equilibrio che ne deriva puo'  sintetizzarsi
 come segue.
   a)  L'attuazione  negli  Stati  membri delle norme comunitarie deve
 tener conto della struttura  (accentrata,  decentrata,  federale)  di
 ciascuno  di  essi, cosicche' l'Italia e' abilitata, oltre che tenuta
 dal  suo  stesso  diritto  costituzionale,  a   rispettare   il   suo
 fondamentale   impianto   regionale.  Pertanto,  ove  l'attuazione  o
 l'esecuzione  di  una  norma  comunitaria  metta  in  questione   una
 competenza  legislativa  o  amministrativa  spettante  a  un soggetto
 titolare di autonomia costituzionale, non si puo' dubitare che  (come
 affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n.
 304  del  1987), normalmente, ad esso spetti agire in attuazione o in
 esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con  lo
 Stato  e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie
 di competenza regionale (e provinciale):  rapporti e limiti nei quali
 lo Stato e' abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a
 seconda della natura della competenza regionale (e provinciale),  per
 far  valere  gli  interessi  unitari  di  cui esso e' portatore. Sono
 espressione di tali principi tanto  gli  articoli  6  del  d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616  e  9  della  legge 9 marzo 1989, n 86. (Norme
 generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
 comunitario   e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi
 comunitari),  quanto, in relazione alla regione Trentino-Alto Adige e
 alle province autonome di Trento e Bolzano,  gli  artt.  6  e  7  del
 d.P.R.   19   novembre   1987,   n.   526  (Estensione  alla  regione
 Trentino-Alto Adige e alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
 delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
 luglio 1977, n. 616)".
   Di fronte alla chiara affermazione dell'ecc.ma Corte costituzionale
 che l'attuazione delle norme comunitarie deve avvenire  nel  rispetto
 dell'assetto costituzionale dello Stato e, quindi, nel rispetto degli
 artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che sono espressione
 dello  stesso,  risulta  con  tutta  evidenza  che  al  Governo della
 Repubblica non spetta  alcun  potere  di  attuare  mediante  semplici
 regolamenti  le  direttive  CEE nelle materie di competenza esclusiva
 della provincia autonoma di Bolzano.
   2. - Non spetta pertanto al Governo della  Repubblica  far  obbligo
 alla  provincia  di  attuare  gli obiettivi di un regolamento statale
 come risulterebbe invece all'art. 1, comma 4: "le regioni  a  statuto
 speciale  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano provvedono
 all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel  rispetto
 di  quanto  previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
 attuazione".
   Spetta,  invece,  alla  provincia  ricorrente,  in   virtu'   delle
 attribuzioni  conferitele  dallo Statuto e dalle norme di attuazione,
 di dare autonomamente diretta attuazione alla direttiva CEE n. 92/43,
 con l'unico vincolo - stabilito dal  citato  art.  7  del  d.P.R.  n.
 526/1987  - di adeguarsi "nei limiti previsti dallo statuto speciale,
 alle leggi statali  di  attuazione  dei  predetti  atti  comunitari":
 cioe',  come  pure  si  e'  visto,  alle  leggi statali che pongono i
 principi ed i limiti ex art.   4 dello  Statuto  (art.  2,  comma  1,
 decreto legislativo n. 226/1992).
   Da   quanto   sopra   consegue  dunque,  in  primo  luogo,  che  e'
 tassativamente escluso che la provincia ricorrente debba adeguare  il
 proprio   ordinamento  ad  un  atto  amministrativo  -  quale  e'  il
 regolamento governativo  in  questione,  emanato  con  il  d.P.R.  n.
 357/l997  -  laddove  le  norme  d'attuazione  dello Statuto speciale
 ammettono un eventuale intervento  statale  solo  nella  forma  della
 legge  (o  dell'atto  ad  essa  equiparato  sotto  il  profilo  della
 efficacia formale).
   Del  resto,  la  giurisprudenza  di   codesta   ecc.ma   Corte   ha
 ripetutamente  affermato  il  principio secondo cui, proprio in forza
 del riparto costituzionalmente operato fra le  competenze  statali  e
 regionali  (e delle province autonome), e' escluso che un regolamento
 governativo possa validamente intervenire nelle materie di competenza
 propria della Provincia ricorrente, ovvero contenere  norme  volte  a
 limitare  l'esercizio  delle  sue  competenze  (per  tutte  sent.  n.
 250/1996).
   Ed  al  riguardo  non  possono  esserci  dubbi  circa   la   natura
 regolamentare  del  decreto  presidenziale n. 357/1997 qui impugnato,
 stante  (oltre  alla  sua  "autoqualificazione")  anche   l'esplicito
 richiamo,  in  esso  contenuto,  all'art. 17, comma 1, della legge n.
 400/1988, ed al parere del Consiglio di Stato espresso ai  sensi  del
 medesimo  art.  17,  comma  1  e 4 (di quello stesso art. 17 che - al
 primo comma, lett. B) - del resto esclude espressamente, in  ossequio
 al suddetto riparto costituzionale di competenze, la possibilita' che
 il  Governo  emani  regolamenti  "relativi  a  materie riservate alla
 competenza regionale").
   Si aggiunga  poi,  sotto  questo  profilo,  che  la  lesione  delle
 attribuzioni  provinciali  ad opera del regolamento impugnato risulta
 tanto piu' grave ed evidente perche' non si puo' in  realta'  neppure
 sostenere  (come  taluno  potrebbe  cercare  di  fare  "forzando"  il
 significato dell'ultimo comma dell'art.  1)  che  il  regolamento  in
 questione  vale  per la provincia ricorrente solo come indicazione di
 obiettivi,  non  pretendendo  le   sue   disposizioni   una   diretta
 applicazione in ambito provinciale.
   Infatti  -  a parte che, se pure cio' fosse vero, non verrebbe meno
 la lesione delle attribuzioni provinciali, stante che (come meglio si
 vedra' fra poco) si tratterebbe in tal caso di un atto  di  indirizzo
 illegittimo  e  per  altro  verso  lesivo  -  sta di fatto che quella
 ipotesi e' testualmente contraddetta dalle numerose disposizioni  del
 regolamento (per es. artt. 3, comma 1; 4, comma 1 e 2; 5, comma 2; 7;
 8,  comma  4;  12, comma 1) che esplicitano la diretta applicabilita'
 alle province autonome della relativa disciplina (ed  impediscono  di
 attribuire  alla  formulazione  dell'ultimo  comma  dell'art.  1  del
 regolamento il valore di una clausola di effettiva salvaguardia delle
 competenze della provincia ricorrente: per  una  fattispecie  analoga
 sent. n.  381/1996).
   3.  -  Cio'  detto,  si  deve  aggiungere  che  la  invasione delle
 competenze  provinciali  operata   dall'impugnato   regolamento   non
 potrebbe  neppure  essere  giustificata  in  base  ad  una carenza di
 intervento in materia della Provincia ricorrente.
   Non solo, infatti, la provincia  autonoma  di  Bolzano  aveva  gia'
 autonomamente  disciplinato  con proprie leggi (dianzi richiamate) la
 materia su cui e' intervenuta la direttiva CEE n.  92/43:  onde  essa
 non  potrebbe  considerarsi  inadempiente  in  ordine alla attuazione
 della disciplina comunitaria. Ma, se anche  cosi'  fosse,  egualmente
 l'impugnato   regolamento   governativo   risulterebbe  lesivo  delle
 attribuzioni provinciali.
   Cio', soprattutto, perche' in caso di inadempienza da  parte  della
 provincia  nella  attuazione  degli  obblighi  comunitari  vi  e' una
 specifica ed inderogabile  disciplina  che  consente  al  Governo  di
 intervenire,   stabilita   dalle  norme  d'attuazione  dello  Statuto
 speciale contenute nel piu' volte citato d.P.R. n. 526/1987.  Questo,
 infatti, all'art.  8 (cioe' subito dopo aver riservato alla provincia
 il  potere  di dare attuazione alle direttive comunitarie) stabilisce
 che:  "1.  Il  Governo  della  Repubblica,  in  caso   di   accertata
 inattivita'   degli  organi  regionali  e  provinciali  che  comporti
 inadempimento  agli  obblighi  comunitari,   puo'   prescrivere   con
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
 parlamentare  per  le  questioni  regionali e sentita la regione o la
 provincia interessata, un congruo termine per provvedere. 2.  Qualora
 l'inattivita'  degli  organi  regionali o provinciali perduri dopo la
 scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo'  adottare  i
 provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi".
   Ma  nel  caso  in  questione  l'emanazione  dell'impugnato  decreto
 presidenziale n. 357/1997 non e' stata preceduta da alcuna "messa  in
 mora" nei confronti della provincia autonoma ricorrente.
   4.  - In via subordinata, la lesione delle attribuzioni provinciali
 sussisterebbe   anche   qualora   -   nonostante   la   sua    stessa
 autoqualificazione  come  regolamento  ed il suo inequivoco contenuto
 sostanziale - si sostenesse che l'impugnato decreto presidenziale  n.
 357/1997  sia  in  realta'  un  atto  di  indirizzo  e  coordinamento
 dell'attivita' amministrativa della provincia.
   Se cosi' fosse, infatti, dovrebbe trattarsi, comunque, di  un  atto
 di  indirizzo  e  coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266. Il d.P.R. pero' non e'  tale  e  non  si  autoqualifica
 neppure  come  tale,  ne'  potrebbe  farlo  in  quanto  non  e' stata
 osservata la procedura di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266. In particolare non sarebbe stato  rispettato  l'obbligo
 ivi stabilito di una consultazione preventiva delle province autonome
 di  Trento  e  di  Bolzano  a cura della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri:  "su   ciascun   atto   amministrativo   di   indirizzo   e
 coordinamento  per  quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo
 statuto speciale e con le  relative  norme  di  attuazione,  comprese
 quelle contenute nel presente decreto".
   5.  - Solo in via ulteriormente subordinata si eccepisce, comunque,
 che anche le singole disposizioni del d.P.R. 8  settembre  1997,  qui
 impugnato, sono lesive delle competenze provinciali.
   Lo   stesso  e'  informato  a  principi  di  assoluto  centralismo,
 riservando  tutti  i  poteri  presso  il   Ministero   dell'ambiente,
 relegando  la  provincia  in  un  ruolo  assolutamente  secondario  e
 subordinato, incompatibile con il fatto  che  si  tratta  di  materie
 nelle quali la provincia e' titolare di competenza esclusiva.
   L'art.  3  d.P.R.  8  settembre 1997, prevede che: "Le regioni e le
 province autonome di Trento e di  Bolzano  individuano,  con  proprio
 procedimento,  i  siti  in  cui  si  trovano tipi di habitat elencati
 nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato  B  e  ne
 danno   comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente,  ai  fini  della
 formulazione  della  proposta   del   Ministro   dell'ambiente   alla
 Commissione   europea,   dei  siti  di  importanza  comunitaria,  per
 costituire la rete ecologica europea coerente  di  zone  speciali  di
 conservazione denominata Natura 2000".
   In  tal  modo  alla  provincia vengono riconosciuti soltanto poteri
 propositivi per l'individuazione dei siti di importanza  comunitaria,
 mentre  la  competenza    per la formulazione della relativa proposta
 alla Commissione europea,  per  la  designazione  di  tali  siti,  e'
 riservata al Ministro. Si tratta di un accentramento di poteri presso
 il  Ministro  dell'ambiente  che non e' in alcun modo richiesto dalla
 direttiva CEE che invade le competenze provinciali.
   L'art. 4  del  d.P.R.  impugnato  fa  poi  obbligo  alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano  di  adottare  opportune  misure per evitare il
 degrado degli habitat naturali e le  misure  di  conservazione  delle
 zone  speciali  entro  dei  termini  di 3 e 6 mesi, senza avere alcun
 potere di farlo, in quanto alla provincia autonoma di Bolzano  spetta
 il  potere  di  attuare  le  direttive  CEE  direttamente ed entro il
 termine stabilito nella direttiva stessa.
   L'art. 5 del d.P.R. impugnato dispone che: "I proponenti  di  piani
 territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli
 e  faunistici  venatori,  presentano  al Ministero dell'ambiente, nel
 caso di piani di rilevanza nazionale, o alle regioni o alle  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  caso di piani a rilevanza
 regionale  o provinciale, una relazione documentata per individuare e
 valutare i principali effetti che il piano puo'  avere  sul  sito  di
 importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione
 del medesimo".
   In  realta'  al Governo della Repubblica non spetta alcun potere di
 prescrivere  una  dettagliata  procedura  relativa   all'adozione   e
 all'approvazione di tali progetti.
   La  provincia  nella  materia  di urbanistica e piani regolatori e'
 titolare di competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 8,  n.  5,  come
 del resto essa lo e' in materia di tutela ambientale.
   Particolarmente  lesiva  delle  attribuzioni  provinciali e' poi la
 disposizione di cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica impugnato che pretende di applicare gli obblighi derivanti
 dall'art.    4, commi 2 e 3, e dall'art. 5 del regolamento impugnato,
 anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge  11  febbraio
 1992, n.  157.
   La  provincia  autonoma  di Bolzano ha, pero', competenza esclusiva
 anche in materia di alpicoltura e  parchi  per  la  protezione  della
 flora  e  fauna  (art.  8,  n.  16) e la relativa norma di attuazione
 all'art.  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
 279/1974  stabilisce  che "le attribuzioni dell'amministrazione dello
 Stato in materia di ... alpicoltura e parchi per la protezione  della
 flora  e  della  fauna...  esercitate  sia  direttamente dagli organi
 centrali e periferici dello Stato, sia per  il  tramite  di  enti  ed
 istituti  pubblici  a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle
 gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse  materie
 sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento
 e  Bolzano  con  l'osservanza  delle  norme del presente decreto". Il
 comma 2 dello stesso  articolo  aggiunge  poi  che  "lo  standard  di
 protezione  della  fauna  e'  disciplinato  con legge provinciale che
 stabilisce  il  calendario  venatorio   e   le   specie   cacciabili,
 attenendosi  ai  livelli  di  protezione risultanti dalle convenzioni
 internazionali o dalle norme comunitarie introdotte  nell'ordinamento
 statale".  L'art.  3  del  medesimo  decreto presidenziale stabilisce
 anche che fra le funzioni proprie della provincia sono comprese anche
 quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, la cui  gestione
 unitaria  e'  assicurata  mediante  la  costituzione  di  un apposito
 consorzio fra lo Stato e le due province autonome, previa intesa  fra
 tali enti.
   Le  censure  rivolte  agli  artt.  4  e 5 del regolamento impugnato
 debbono ritenersi riferite, quindi, anche all'art.  6  dello  stesso,
 tenuto  conto  anche  che  la  provincia  autonoma di Bolzano ha gia'
 attuato, con proprie leggi provinciali, gli obblighi derivanti  dalla
 direttiva CEE anche in relazione alle aree protette.
   Lesivo  delle attribuzioni provinciali e' anche l'art. 7 del d.P.R.
 impugnato che fa obbligo alle regioni e  alle  province  autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano di adottare "le idonee misure per garantire il
 monitoraggio dello  stato  di  conservazione  delle  specie  e  degli
 habitat  naturali di interesse comunitario con particolare attenzione
 a   quelli   prioritari,   dandone   comunicazione    al    Ministero
 dell'ambiente.  Il  Ministero  dell'ambiente  definisce  con  proprio
 decreto, sentiti  per  quanto  di  competenza  il  Ministero  per  le
 politiche  agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le
 linee guida per il monitoraggio".
   Anche tale disciplina per il suo carattere rigidamente accentratore
 invade le competenze provinciali.
   Al  Ministero  dell'ambiente  in  realta'  non puo' spettare alcuna
 competenza ad emanare  decreti  contenenti  le  linee  guida  per  il
 monitoraggio,  come  non  puo'  essere  fatto  obbligo alla provincia
 autonoma di Bolzano di  comunicare  le  proprie  misure  adottate  al
 Ministero stesso.
   Una   simile   avocazione   di   poteri,  da  parte  del  Ministero
 dell'ambiente, non e'  affatto  richiesta  dalla  direttiva  CEE,  in
 quanto le attivita' rese necessarie per l'esecuzione della stessa non
 devono   necessariamente  essere  poste  in  essere  da  un'Autorita'
 centrale, quale il Ministero.
   La  stessa  censura  viene  rivolta  all'art.  8  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica impugnato che fa obbligo alle province di
 instaurare  un  sistema  di  monitoraggio  continuo  delle  catture o
 uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato
 D, lettera a) e di  trasmettere  un  rapporto  annuale  al  Ministero
 dell'ambiente.
   Il  comma  5 di tale art. 8 attribuisce ad un organo statale, quale
 il Ministero dell'ambiente,  il  potere  di  indicare  le  misure  di
 conservazione  necessarie  per  assicurare che le catture o uccisioni
 accidentali non  abbiano  un  significativo  impatto  negativo  sulle
 specie   in   questione,  anche  se  la  competenza  in  ordine  alla
 regolamentazione della caccia spetta  esclusivamente  alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano come risulta dall'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974,
 n. 279, che  dispone:  "Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello
 Stato  in  materia  di ordinamento delle minime proprieta' colturali,
 ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita'  familiari  rette  da
 antichi  statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi
 per la protezione della flora e della fauna, agricoltura,  foreste  e
 Corpo   forestale,   patrimonio   zootecnico   ed   ittico,  istituti
 fitopatologici, consorzi  agrari  e  stazioni  agrarie  sperimentali,
 servizi  antigrandine,  bonifica,  esercitate  sia direttamente dagli
 organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite  di  enti
 ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o sovraprovinciale e
 quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige  nelle  stesse
 materie,   sono  esercitate,  per  il  rispettivo  territorio,  dalle
 province di  Trento  e  Bolzano  con  l'osservanza  delle  norme  del
 presente decreto.
   Lo  standard  di  protezione  della  fauna e disciplinato con legge
 provinciale che  stabilisce  il  calendario  venatorio  e  le  specie
 cacciabili,  attenendosi  ai  livelli  di protezione risultanti dalle
 convenzioni  internazionali  o  dalle  norme  comunitarie  introdotte
 nell'ordinamento statale".
   Per  la  stessa  ragione il decreto del Presidente della Repubblica
 impugnato invade la competenza provinciale, in quanto attribuisce  al
 Ministero  dell'ambiente  di  stabilire "adeguate misure affinche' il
 prelievo nell'ambiente naturale,  degli  esemplari  delle  specie  di
 fauna  e  flora  selvatiche  di  cui  all'allegato E, nonche' il loro
 sfruttamento, siano compatibili con il  mantenimento  delle  suddette
 specie  in  uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 10, primo
 comma).
   Anche  in questo caso al Ministero dell'ambiente vengono attribuiti
 poteri che non gli possono spettare perche' interamente devoluti alla
 provincia autonoma di Bolzano.
   Al Ministero dell'ambiente non puo' poi essere attribuito il potere
 di autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli artt. 8,  9
 e  10,  comma  3,  lett.  a) e b), di cui all'art. 11 del decreto del
 Presidente della Repubblica impugnato, in quanto  anche  tale  potere
 spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.
   Sempre  per le stesse ragioni al Ministero dell'ambiente non spetta
 poi alcun potere di dare le autorizzazioni per la  reintroduzione  di
 specie  animali e vegetali e la introduzione di specie non locali che
 gli attribuisce l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
 impugnato.
   Anche questa attivita' rientra integralmente nelle materie  di  cui
 all'art.  8  n.  6, 8, 15, 16 e 21 dello statuto speciale interamente
 devolute alla provincia ricorrente.
   Infine, va rilevato che nel territorio della provincia autonoma  di
 Bolzano al Corpo forestale dello Stato non possono spettare poteri di
 sorveglianza,  come  vorrebbe,  invece,  l'art.  15  del  decreto del
 Presidente della Repubblica impugnato.
    Cio' viola palesemente l'art.  8,  nn.  6,  15,  16  e  21  ed  in
 particolare  il  sopra  riportato art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 279, che ha trasferito integralmente le attribuzioni  in  materia  di
 Corpo  forestale  dello  Stato  alla  provincia  autonoma di Bolzano,
 sicche' provincia  non  puo'  esistere  un  corpo  forestale  statale
 assieme al corpo forestale provinciale.
   Il principio e', peraltro, ribadito dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo
 1992,  n.  266,  il  quale  esclude  che  nelle materie di competenza
 propria della regione  o  delle  province  autonome  la  legge  possa
 "attribuire  agli  organi  statali  funzioni amministrative, comprese
 quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di  accertamento  di
 violazioni  amministrative,  diverse  da  quelle spettanti allo Stato
 secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione,  salvi
 gli   interventi  richiesti  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto
 medesimo".
   Del resto, la stessa direttiva CEE si limita a  stabilire  all'art.
 11  che "gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di
 conservazione delle specie e degli habitat di cui all'art. 2, tenendo
 particolarmente conto dei tipi di habitat  naturali  e  delle  specie
 prioritarie".
   Non   e',   quindi,   minimamente  richiesto  dalla  direttiva  CEE
 quell'accentramento  presso  organi   statali   delle   funzioni   di
 sorveglianza  e  controllo  che  ha,  invece, operato nel decreto del
 Presidente della Repubblica impugnato.
                               P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del  presente
 ricorso,  dichiarare che non spetta allo Stato dare attuazione, anche
 nei confronti della provincia autonoma di Bolzano (e  tanto  meno  in
 via  regolamentare),  alla  direttiva    n.  92/43/CEE "relativa alla
 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
 della  fauna selvatiche", e per l'effetto annullare, in parte qua, il
 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, indicato in epigrafe.
     Bolzano-Roma, addi' 15 dicembre 1997
           Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
 98C0004