N. 912 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 1997

                                N. 912
  Ordinanza  emessa  l'8  ottobre  1997  dal  pretore  di Roma sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico  di  Mancinelli
 Massimiliano
 Paesaggio  (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate
    a  vincolo  paesaggistico   senza   autorizzazione   -   Lamentata
    individuazione  delle  aree  protette  in  via  legislativa  e per
    categorie anziche' con provvedimenti amministrativi e nelle  forme
    del   "giusto  procedimento"  -  Asserita  indeterminatezza  della
    condotta vietata nonche' della sanzione da applicare - Lesione del
    principio di legalita' - Incidenza sul diritto di proprieta'.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies (recte: d.-l.  27  giugno
    1985,  n.  312,  art.  1-sexies, convertito, con modificazioni, in
    legge 8 agosto 1985, n. 431)).
 (Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli  atti  del  procedimento
 penale  contro Mancinelli Massimiliano imputato dei reati di cui:  A)
 art. 20, lett. c), legge n. 47/1985; B) art. 1-sexies legge 8  agosto
 1985 n. 431.
   Il  giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro l'art.
 1-sexies  legge  n.  431/1985  in  merito  al   quale   si   sospetta
 l'incostituzionalita'  come da motivazione che di seguito si esprime.
 Tanto  premesso  in  punto   di   rilevanza   sulla   non   manifesta
 infondatezza, si osserva:
   La  norma incriminatrice di cui all'art. 1-sexies legge n. 431/1985
 richiamato rimanda ad aree  considerate  protette,  desumibili  dalla
 espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.
   L'individuazione  dei  beni oggetto di tutela per categorie - quale
 presupposto   normativo,   che   attraverso   il   meccanismo   della
 incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice
 -  confligge,  gia'  di  per  se',  con  i  parametri  costituzionali
 contenuti negli artt.   42 e 97 della  Costituzione.  In  effetti  la
 proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile -
 salvo  le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge - postula
 che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo,
 con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione  e  godimento,
 cio'  non  di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le
 forme del giusto procedimento, la cui rilevanza  e  necessarieta'  si
 desume   dal   generale  canone  del  buon  andamento  amministrativo
 codificato all'art. 97 della Cost.  Cio' al duplice fine  di  rendere
 conoscibile,   attraverso   procedure  di  esternazioni  ad  evidenza
 pubblica, le ragioni  che  connotano  il  particolare  pregio  di  un
 determinato  bene  e di consentire parallelamente ai privati di poter
 introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e  istanze.
 Cio'  e' evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto
 per via legislativa anziche' provvedimentale.
   Ulteriore negativo riflesso di tale situazione  e'  la  sostanziale
 perdita  di  concretezza  della  stessa  ratio  punitiva sottesa alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione  accentuata a beni e valori di particolare considerazione.
 Conseguentemente le stesse norme incriminatrici  solo  apparentemente
 risultano  rispettose  del  principio  di  tipicita' inteso nella sua
 stretta corrrelazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in
 tali eventualita', giova ribadirlo, solo  in  termini  assiomatici  e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione, risulta sussistente.
   In  questa  ottica,  in  cui  la  tutela  del  valore ambientale e'
 affidata piuttosto a illusioni repressive che  non  a  concreti  atti
 della  pubblica  autorita'  di  individuazione  del bene da tutelare,
 viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza,  atteso
 che  si  introduce  un regime particolarmente afflittivo senza alcuna
 certezza che lo stesso sia in  rapporto  di  sintonia  con  interessi
 effettivamente  sussistenti.    Di  tale  disarmonia  del  sistema e'
 espressione la norma richiamata nella rubrica del presente  processo,
 come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore
 afflittivita'  della  predetta  norma incriminatrice, che presenta un
 carattere prevalentemente formale, quale  risposta  punitiva  per  la
 mancata  acquisizione  del  titolo autorizzatorio da parte degli enti
 preposti alla tutela del vincolo, rispetto  alla  previsione  di  cui
 all'art.  734  c.p.,  che  considera  la  deturpazione di fatto ed in
 concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore
 paesaggistico ed ambientale.
   Ne'  puo'  pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art.
 1-sexies legge n. 431/1985, in  se'  considerato,  in  raffronto  con
 l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  per violazione del
 principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. Al
 riguardo non appaiono persuasive  le  precisazioni  giurisprudenziali
 che  individuano  in  quella riportata dall'art. 20 lett. c) legge n.
 47/1985, fondando sull'argomento che  soltanto  l'art.  20  lett.  c)
 richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale  argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate  nell'art.    20
 richiamato  e,  da  qui, la palese inderterminatezza della previsione
 sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse  condividersi  la
 richiamata   impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'  cennata
 problematica  insistente  sulla   irragionevole   concentrazione   di
 previsioni   sanzionatorie   distinte  per  un  medesimo  fatto  e  a
 salvaguardia dello stesso interesse.
   Neppure puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art.  1-sexies,
 l'obbligo  di  specificazione  della  condotta  incriminata, che, nel
 testo  della  norma  in  discorso,  viene  individuata  con  generico
 riferimento  alla violazione delle disposizioni della stessa legge n.
 431/1985.  Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non  e'
 sempre  chiara  l'individuazione  della  condotta vietata, in quanto,
 esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-quinquies, solo in  alcuni
 casi  si  possono  identificare norme a contenuto precettivo. Come si
 puo' notare, infatti, nella legge n. 431/1985  non  e'  compresa  una
 specifica  disposizione  che  pone l'obbligo della autorizzazione per
 ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge  o,
 comunque,  soggetta  a  vincolo  paesaggistico,  e non sembra che una
 soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul  richiamo
 ad  un  presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire
 l'obbligo della  autorizzazione  di  cui  alla  legge  n.  1497/1939,
 sarebbe  del  tutto  corretta  dal  punto  di  vista  del gia' citato
 principio di legalita' di rango costituzionale.
   In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la  disposizione
 in  parola,  l'art.  1-sexies  non  sarebbe  applicabile  in  caso di
 realizzazione di opere in zone  vincolate  senza  autorizzazione  per
 mancanza   dell'estremo   delle  condotte  vietate,  stante  la  gia'
 ricordata carenza  di  norme,  nel  corpo  della  legge  medesima,  a
 contenuto precettivo.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  del  suddetto  art.  1-sexies  legge  n.
 431/1985  con  riferimento  ai  parametri  costituzionali di cui agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza, a  cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   In Tivoli, addi' 8 ottobre 1997.
                           Il pretore: Croce
 98C0031