N. 916 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1993- 30 dicembre 1997
N. 916 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 dicembre 1997) dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di C.A. Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca per il passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio - Disparita' di trattamento tra condannati a seconda della celerita' con cui vengono celebrati i giudizi. (C.P., art. 168, commi 1 e 2). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso: che il p.m., in sede, presentava richiesta di applicazione di condono a favore di C. A., nato il 15 dicembre 1967, sulla residua pena ottenuta a seguito di provvedimento di cumulo; che il C. ha subi'to due condanne, una emessa dalla sezione per i minorenni della Corte di appello di Catanzaro il 20 giugno 1986, divenuta esecutiva il 5 luglio 1986 e relativa a reati commessi il 25 novembre 1983, e l'altra emessa dalla Corte d'appello, sezione Minori, di Reggio Calabria il 20 aprile 1990, divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991 e relativa a reati commessi il 21 aprile 1985; che la prima condanna e' stata sottoposta alla sospensione; che il p.m., nel provvedimento di cumulo, asseriva la non revocabilita' del beneficio della sospensione concessa, in quanto "... per cio' che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n. 1 c.p., il secondo reato (recte: il secondo gruppo di reati) e' stato commesso dal condannato prima del passaggio in giudicato della sentenza che concedeva il beneficio (sentenza irrevocabile il 5 luglio 1986, data del reato ulteriore il 21 aprile 1985)", mentre "... per cio' che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n. 2 c.p., la condanna riportata da ultimo dal C., sia pure per un delitto anteriore all'esecutivita' della sentenza concessiva del beneficio, e' divenuta irrevocabile (4 ottobre 1991) dopo la scadenza del termine del periodo di esperimento (cinque anni) decorrente dalla data del passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna"; tutto cio' premesso, si osserva quanto segue: Invero, pur se il ragionamento del p.m. e' sostenuto da numerose sentenze della suprema Corte di cassazione secondo le quali i cinque anni fissati quale periodo di esperimento per l'eventuale revoca della sospensione condizionale della pena decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e secondo cui la scadenza del termine interviene indipendentemente dalla data di commissione di altri reati successivi, purche' entro i cinque anni non sia passata in giudicato altra sentenza, ritiene, tuttavia, questo collegio che tale interpretazione dell'art. 168 n. 1 e n. 2 c.p. appare in contrasto con gli articoli della Costituzione, perche' prevede soluzioni diverse per casi analoghi. Nella fattispecie concreta, infatti, si registra la seguente situazione: il C. commette un primo gruppo di reati il 25 novembre 1983, per i quali viene condannato con sentenza del 20 giugno 1986 divenuta esecutiva il 5 luglio 1986, concessiva della sospensione condizionale; commette altro gruppo di reati il 21 aprile 1985 quindi prima del passaggio in giudicato della prima pronuncia - per i quali viene condannato con sentenza del 20 aprile 1990, divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991, cioe' dopo la scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 168 n. 2 c.p. Alla luce di tale ricostruzione della vicenda giudiziaria, appare evidente che la revoca o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza dipende, in caso di ulteriori reati commessi dallo stesso prevenuto, nell'ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 168 c.p., del fatto che la pronuncia concessiva della sospensione non sia divenuta ancora res iudicata, e, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo gia' citato, dal fatto che la seconda sentenza diventi esecutiva dopo che siano trascorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della precedente pronuncia, cioe', in entrambe le fattispecie giuridiche, dalla celerita' con la quale vengono celebrati i giudizi, condizione che certamente non rappresenta i requisiti dell'oggettivita' e della certezza. Ne consegue, infatti, che il prevenuto subira' o meno la revoca della gia' concessa sospensione a seconda della tempestivita' o meno con la quale venga perseguito e condannato: la lentezza della giustizia si risolverebbe, come nella fattispecie concreta, in un "premio" per colui che delinque ripetutamente con evidente disparita' di trattamento rispetto a colui che, pur delinquando con la stessa cadenza temporale, venga giudicato da tribunale "piu' solerte". Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene questo collegio che non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, primo e secondo comma, c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Sospende il procedimento, manda alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al P.M.M., in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 26 gennaio 1993 Il presidente: Pachi' 98C0035