N. 916 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1993- 30 dicembre 1997

                                N. 916
  Ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il 30 dicembre 1997) dal tribunale per i minorenni di
 Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di C.A.
 Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca per il  passaggio
    in  giudicato  di  altra  sentenza di condanna entro il termine di
    cinque anni decorrente dalla data del passaggio in giudicato della
    sentenza concessiva del beneficio - Disparita' di trattamento  tra
    condannati  a  seconda della celerita' con cui vengono celebrati i
    giudizi.
 (C.P., art. 168, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Premesso:
     che  il  p.m.,  in  sede, presentava richiesta di applicazione di
 condono a favore di C. A., nato il 15 dicembre  1967,  sulla  residua
 pena ottenuta a seguito di provvedimento di cumulo;
     che il C. ha subi'to due condanne, una emessa dalla sezione per i
 minorenni  della  Corte  di  appello  di Catanzaro il 20 giugno 1986,
 divenuta esecutiva il 5 luglio 1986 e relativa a reati commessi il 25
 novembre 1983,  e  l'altra  emessa  dalla  Corte  d'appello,  sezione
 Minori, di Reggio Calabria il 20 aprile 1990, divenuta esecutiva il 4
 ottobre 1991 e relativa a reati commessi il 21 aprile 1985;
     che la prima condanna e' stata sottoposta alla sospensione;
     che  il  p.m.,  nel  provvedimento  di  cumulo,  asseriva  la non
 revocabilita' del beneficio della  sospensione  concessa,  in  quanto
 "...  per  cio' che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n. 1 c.p.,
 il secondo reato (recte:   il  secondo  gruppo  di  reati)  e'  stato
 commesso  dal  condannato  prima  del  passaggio  in  giudicato della
 sentenza che concedeva  il  beneficio  (sentenza  irrevocabile  il  5
 luglio  1986,  data  del  reato ulteriore il 21 aprile 1985)", mentre
 "... per cio' che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n.  2  c.p.,
 la  condanna  riportata  da  ultimo  dal  C., sia pure per un delitto
 anteriore all'esecutivita' della sentenza concessiva  del  beneficio,
 e'  divenuta  irrevocabile  (4  ottobre  1991)  dopo  la scadenza del
 termine del periodo di esperimento  (cinque  anni)  decorrente  dalla
 data del passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna";
 tutto cio' premesso, si osserva quanto segue:
   Invero,  pur  se  il ragionamento del p.m. e' sostenuto da numerose
 sentenze della suprema Corte di cassazione secondo le quali i  cinque
 anni  fissati  quale  periodo  di  esperimento per l'eventuale revoca
 della sospensione condizionale della pena decorrono  dalla  data  del
 passaggio  in  giudicato  della  sentenza  concessiva del beneficio e
 secondo cui la  scadenza  del  termine  interviene  indipendentemente
 dalla  data di commissione di altri reati successivi, purche' entro i
 cinque anni non sia passata in  giudicato  altra  sentenza,  ritiene,
 tuttavia, questo collegio che tale interpretazione dell'art. 168 n. 1
 e  n. 2 c.p. appare in contrasto con gli articoli della Costituzione,
 perche' prevede soluzioni diverse per casi analoghi.
   Nella  fattispecie  concreta,  infatti,  si  registra  la  seguente
 situazione:    il C. commette un primo gruppo di reati il 25 novembre
 1983, per i quali viene condannato con sentenza del  20  giugno  1986
 divenuta  esecutiva  il  5  luglio 1986, concessiva della sospensione
 condizionale; commette altro gruppo di reati il 21 aprile 1985 quindi
 prima del passaggio in giudicato della prima pronuncia - per i  quali
 viene  condannato con sentenza del 20 aprile 1990, divenuta esecutiva
 il 4 ottobre 1991, cioe' dopo la scadenza  del  termine  quinquennale
 previsto dall'art. 168 n. 2 c.p.
   Alla  luce  di tale ricostruzione della vicenda giudiziaria, appare
 evidente che  la  revoca  o  meno  del  beneficio  della  sospensione
 condizionale  della  pena  concessa in precedenza dipende, in caso di
 ulteriori reati commessi dallo stesso prevenuto, nell'ipotesi di  cui
 al 1 comma dell'art.  168 c.p., del fatto che la pronuncia concessiva
 della   sospensione   non   sia  divenuta  ancora  res  iudicata,  e,
 nell'ipotesi  di  cui al secondo comma dell'articolo gia' citato, dal
 fatto che la  seconda  sentenza  diventi  esecutiva  dopo  che  siano
 trascorsi   5  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della  precedente
 pronuncia,  cioe',  in  entrambe  le  fattispecie  giuridiche,  dalla
 celerita'  con  la  quale vengono celebrati i giudizi, condizione che
 certamente non rappresenta  i  requisiti  dell'oggettivita'  e  della
 certezza.
   Ne  consegue,  infatti,  che  il prevenuto subira' o meno la revoca
 della gia' concessa sospensione a seconda della tempestivita' o  meno
 con  la  quale  venga  perseguito  e  condannato:  la  lentezza della
 giustizia si risolverebbe, come nella  fattispecie  concreta,  in  un
 "premio" per colui che delinque ripetutamente con evidente disparita'
 di  trattamento  rispetto  a colui che, pur delinquando con la stessa
 cadenza temporale, venga giudicato da tribunale "piu' solerte".
   Alla luce delle  considerazioni  sin  qui  svolte,  ritiene  questo
 collegio   che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 168,  primo  e  secondo  comma,
 c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
   Sospende  il  procedimento,  manda  alla cancelleria di trasmettere
 immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, di  notificare  la
 presente  ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  P.M.M., in sede, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Reggio Calabria, addi' 26 gennaio 1993
                         Il presidente: Pachi'
 98C0035