MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 luglio 1997, n. 493 

  Regolamento recante  norme sul trattamento economico  del personale
inviato in brevi missioni all'estero  ai sensi degli articoli 17, 21,
24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
(GU n.18 del 23-1-1998)
 
 Vigente al: 7-2-1998  
 

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  26 febbraio  1987, n.  49, sulla  nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, contenente il regolamento di  esecuzione della predetta legge n.
49/1987;
  Visto il  decreto interministeriale  n. 863  del 19  febbraio 1988,
concernente il  trattamento economico  spettante al personale  di cui
all'articolo 17, lettere a), b) e  c) della predetta legge inviato in
missione ed in particolare l'articolo 15 sulle indennita' di servizio
all'estero per le missioni di durata inferiore a quattro mesi;
  Considerato il  lungo tempo trascorso dall'emanazione  del predetto
decreto  interministeriale, le  rilevanti variazioni  intervenute nei
coefficienti di sede  (che possono essere variati ai  sensi del comma
2,  paragrafo 2,  del  citato articolo  15), oltreche'  l'intervenuta
creazione di nuovi Stati sovrani;
  Rilevata anche la  necessita' di adeguare i coefficienti  di sede a
quelli applicabili  al personale  della rappresentanza  diplomatica o
consolare dei luoghi di missione,  in conformita' con quanto previsto
per il personale del Ministero degli affari esteri;
  Considerata anche l'opportunita' di uniformare le indennita' per le
brevi  missioni  di  cooperazione   a  quelle  corrisposte  da  altre
amministrazioni  dello Stato  ed in  particolare dal  Ministero degli
affari esteri per missioni di analoga durata, differenziando altresi'
il  trattamento  economico  del  personale di  cui  all'articolo  17,
lettera c), da  quello del personale di cui  all'articolo 17, lettere
a) e b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17;
  Visto  il   parere  favorevole,  con  osservazioni,   espresso  dal
Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
  Ritenuta la  necessita' di  attenersi alle indicazioni  fornite dal
citato parere;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  testo dell'articolo  15  del  decreto interministeriale  19
febbraio 1988, n. 863, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Al  personale di cui all'articolo 17, lettera  a), della legge
26 febbraio 1987, n. 49, inviato all'estero ai sensi dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposto il trattamento di missione, comprensivo delle spese di
viaggio,  calcolato in  base alle  disposizioni del  regio decreto  3
giugno  1926,  n.  941,  e successive  integrazioni  e  modifiche,  e
comunque secondo le diarie vigenti.
  2. Al personale di cui all'articolo  17, lettera b), della legge 26
febbraio 1987,  n. 49, inviato  all'estero ai sensi  dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposto  il trattamento di missione  all'estero calcolato come
indicato al comma precedente.
  A  tal fine  si applica  la seguente  tabella di  equiparazione fra
categorie di personale:
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al primo  livello di  retribuzione/dirigenti del  personale
civile delle amministrazioni dello Stato;
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al  secondo  livello   di  retribuzione  -  nona  qualifica
funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato;
  esperti  di cui  all'articolo  2 del  decreto interministeriale  n.
863/1988  al  terzo  livello   di  retribuzione  -  ottava  qualifica
funzionale, del personale civile delle amministrazioni dello Stato.
  3. Al personale di cui all'articolo  17, lettera c), della legge 26
febbraio 1987,  n. 49, inviato  all'estero ai sensi  dell'articolo 27
della stessa legge  per missioni di durata inferiore  a quattro mesi,
e' corrisposta un'indennita' di servizio costituita dalla somma delle
seguenti componenti:
  una  indennita' di  base giornaliera  distinta secondo  le seguenti
categorie:
  A.1  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  venti anni
di comprovata esperienza professionale ..............  L. 3.570
  A.2  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  dieci anni
di comprovata esperienza professionale ..............  "  2.674
  A.3  - personale  munito  di laurea  o di  altro
titolo di  studio equipollente o  qualificazione
professionale equiparabile  con  almeno  tre   anni
di comprovata esperienza professionale ..............  "  1.920
  B - personale munito di diploma di istruzione di
secondo grado o di altro titolo di studio equipol-
lente o  qualificazione professionale equiparabili
e con almeno tre anni di comprovata effettiva
esperienza professionale ............................  "  1.880
  C -  personale tecnico qualificato sprovvisto dei
titoli richiesti per  le  categorie  superiori  con
almeno  tre anni di comprovata effettiva esperienza
professionale .......................................  "  1.587
  una  maggiorazione  di sede  pari,  per  ogni giorno  di  missione,
all'indennita' di base giornaliera di  cui sopra, moltiplicata per un
coefficiente  di sede  identico  a  quello fissato  alla  data del  1
gennaio  1996 per  il  personale della  rappresentanza diplomatica  o
consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.
  4. Sono comunque a carico dell'amministrazione le spese di viaggio,
ivi  comprese quelle  sostenute per  gli spostamenti  all'interno del
Paese, effettuati  - dal  personale di  cui precedente  punto 3  - in
esecuzione dell'incarico di missione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 luglio 1997
                                      Il Ministro degli affari esteri
                                                    Dini
p. il Ministro del tesoro
        Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
  Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 30