MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 16 gennaio 1998 

  Legge 23 dicembre 1997, n.  454. Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della strada).
(GU n.19 del 24-1-1998)

                                   Alla direzione generale dell'ANAS
                                   All'AISCAT      -     Associazione
                                  autostrade e trafori
                                   Alle amministrazioni  regionali  e
                                  province autonome
                                   Alle Amministrazioni provinciali
                                   Al    Ministero   dell'interno   -
                                  Dipartimento polizia stradale
                                   Al  Ministero  dei   trasporti   -
                                  Gabinetto
                                   Al  Comando generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                   Al    Comitato    centrale    albo
                                  nazionale autotrasportatori
  Nella  Gazzetta Ufficiale  n. 303  del  31 dicembre  1997 e'  stata
pubblicata la  legge 23 dicembre  1997, n. 454,  recante: "Interventi
per   la   ristrutturazione    dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita'".
  L'art.  11  introduce  modifiche  al  codice  della  strada  ed  in
particolare all'art. 10 relativo alla  circolazione dei veicoli e dei
trasporti eccezionali; argomento di competenza di questo Ministero in
quanto attinente sia alla  sicurezza della circolazione stradale, sia
all'usura ed alla manutenzione delle infrastrutture stradali.
  In ordine alla portata  delle disposizioni introdotte e' necessario
fare alcune precisazioni.
  Occorre premettere  che tutti  i veicoli  che, compreso  il proprio
carico, rispettano le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente
dagli articoli 61  e 62 del codice sono liberi  di circolare su tutte
le   strade  salvo   limitazioni  locali   indicate  con   l'apposita
segnaletica.
  Nel caso in  cui i veicoli, compreso il proprio  carico, eccedono i
suddetti  limiti  si  configura,  sotto  determinate  condizioni,  la
fattispecie  dei veicoli  e dei  trasporti eccezionali,  disciplinati
dall'art.  10 del  codice e  la cui  circolazione e'  subordinata, ai
sensi del comma 6 dello stesso articolo, al rilascio di una specifica
autorizzazione.
  Lo stesso  comma 6 prevede  esplicitamente le tipologie  di veicoli
eccezionali non soggetti  ad autorizzazione ed il  successivo comma 7
estende l'esenzione dal regime  autorizzativo ai veicoli classificati
mezzi d'opera nei limiti del rispetto di determinate condizioni.
  Le modifiche introdotte dall'art. 11  della legge n. 454/1997 hanno
ridefinito, alla lettera a) del comma 1, la tipologia di trasporto in
condizioni  di eccezionalita'  individuata  dal comma  2, lettera  b)
dell'art. 10 del codice, estendendone l'applicazione.
  La successiva  lettera b) dello  stesso comma  1 prevede che  per i
suddetti veicoli, nel caso di  percorsi ripetitivi e sagome costanti,
"l'autorizzazione  alla  circolazione  si  intende  concessa  con  il
pagamento di un indennizzo forfetario ...".
  Tale formulazione  non puo'  essere intesa  come esenzione  per gli
stessi veicoli  del titolo autorizzativo  previsto dal comma  6 dello
stesso art.  10, ma  unicamente come  definizione della  modalita' di
pagamento  dell'indennizzo  d'usura  e  della  quantificazione  dello
stesso.
  Peraltro,  laddove il  legislatore ha  inteso esentare  determinate
categorie di veicoli dall'autorizzazione  lo ha fatto esplicitamente,
al  comma 6  ed  al comma  7  dello stesso  art.  10, con  l'espressa
menzione "non sono soggetti ad autorizzazione".
  Poiche' nel  caso in esame non  vi e' alcuna menzione  di esenzione
dall'autorizzazione deve ritenersi che  resti in vigore l'obbligo che
i  trasporti in  condizioni di  eccezionalita', definiti  dalla nuova
formulazione del  comma 2, lettera  b), dell'art. 10 del  codice, per
circolare siano in possesso di un titolo autorizzativo.
  Ne'  la ricevuta  del pagamento  di un  indennizzo forfetario  puo'
costituire titolo autorizzativo in quanto lo stesso e' espressione di
una volonta' dell'amministrazione concedente  che viene manifestata a
seguito  di  un  procedimento  autorizzativo che  ha  inizio  con  la
richiesta dell'interessato.
  L'espressione  considerata   va  pertanto  intesa  nel   senso  che
l'autorizzazione   va  subordinata   al  pagamento   di  un   importo
forfetario.
  Peraltro  una  diversa  interpretazione della  norma  comporterebbe
delle gravi ripercussioni in ordine alla sicurezza della circolazione
stradale ed ancorpiu'  in ordine alla stabilita'  delle opere d'arte.
Cio'  in  quanto, in  assenza  di  una specifica  autorizzazione  per
ciascun trasporto, si avrebbe la circolazione di un numero indefinito
di veicoli di massa fino a  108 t (il limite legale fissato dall'art.
62  del  codice e'  di  44  t)  senza  che nessuno  abbia  verificato
l'idoneita',  delle  opere  d'arte e  delle  pavimentazioni  stradali
interessate, a  sopportare le  sollecitazioni dinamiche  impresse dai
suddetti veicoli.
  Peraltro  la  nuova  formulazione  della lettera  b)  del  comma  2
dell'art. 10, ha eliminato:
  la previsione che per il trasporto di almeno uno degli elementi sia
necessario l'uso di un veicolo eccezionale;
   il limite di tre elementi trasportabili;
   l'indivisibilita' degli elementi oggetto del trasporto.
  Tali  modifiche   ampliano  l'utilizzo   di  veicoli   e  trasporti
eccezionali  fino  ad una  massa  di  108  t  per qualunque  tipo  di
trasporto, e l'esenzione dal regime autorizzativo, senza alcuna forma
di   controllo,  eliminerebbe   di   fatto   ogni  disciplina   della
circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con conseguenze
gravi sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla usura delle
opere d'arte e delle infrastrutture stradali.
  Un  ulteriore   elemento  che  conforta  l'interpretazione   che  i
trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'  definiti  dalla  nuova
formulazione del comma  2, lettera b), dell'art. 10  del codice, sono
soggetti  a  specifica  autorizzazione  e'  fornito  dalla  direttiva
comunitaria 96/53/CE del  25 luglio 1996, che si allega  in copia, la
quale, all'art. 4, comma 3,  stabilisce che i veicoli eccezionali per
dimensioni  "possono   essere  ammessi  a  circolare   unicamente  se
provvisti    di    autorizzazioni    speciali    rilasciate,    senza
discriminazioni,  dalle  autorita'  competenti  ...  allorche'  detti
veicoli  trasportano  o  sono   destinati  al  trasporto  di  carichi
indivisibili".
  Pertanto  la formulazione  dell'art.  11 della  legge n.  454/1997,
laddove  fosse   interpretata  come   esenzione  dall'autorizzazione,
sarebbe in contrasto  con la suddetta direttiva  comunitaria e quindi
non operante.
  Per quanto attiene all'indennizzo forfetario  di cui al comma 2-bis
dell'art.  10 del  codice, comma  introdotto dall'art.  11, comma  1,
lettera  b),  della   legge  n.  454/1997,  lo   stesso  deve  essere
corrisposto con  le modalita'  indicate all'art.  18 del  decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'ipotesi di
valutazione convenzionale dell'indennizzo.
  La ripetitivita'  dei percorsi  e la  similitudine delle  sagome di
carico,  richieste  come  presupposto del  pagamento  con  indennizzo
forfetario  dal suddetto  comma 2-bis,  mentre per  le autorizzazioni
periodiche   sono   implicite   nella  loro   definizione,   per   le
autorizzazioni  multiple  o  singole  devono  essere  dichiarate  dal
richiedente l'autorizzazione all'atto di ciascuna richiesta formulata
nel  corso  dell'anno,  e  verificate  dall'ente  competente  per  il
rilascio.
                                                   Il Ministro: Costa