N. 837 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 837
  Ordinanza  emessa  il  12  marzo  e  26  giugno  1997  dal tribunale
 amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto  da  D'Angelo
 Stefano  contro  il  Ministero  delle  risorse  agricole alimentari e
 forestali ed altro
 Impiego pubblico - Corpo forestale dello  Stato  -  Inquadramento  di
    soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse
    qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata
    previsione  dell'eguale  trattamento  rispetto alle corrispondenti
    qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza  -
    Violazione   dei   principi   di   uguaglianza,   di  retribuzione
    proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della
    pubblica amministrazione - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (recte: 12 maggio 1995)).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17677 del  1995
 proposto da D'Angelo Stefano rappresentato e difeso dall'avv. Adriano
 Casellato  ed  elettivamente  domiciliato  presso lo stesso, in Roma,
 viale Regina Margherita n. 290;
   contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e  forestali,
 in   persona   del   Ministro   pro-tempore  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato e la  Presidenza  del  Consiglio
 dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n.c.;
   per  l'annullamento  in  parte  qua del decreto ministeriale dell'8
 agosto 1995, con il quale il ricorrente, in asserita applicazione del
 d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992
 n.  216,  in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
 direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato,  e'  stato
 inquadrato   nella  qualifica  di  vice  ispettore  del  ruolo  degli
 ispettori  del  Corpo  forestale  dello   Stato   e   collocato   nel
 corrispondente  livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto o
 provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato per
 il ricorrente e l'avvocato dello Stato Nunziata per l'Amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato    disposto
 l'inquadramento,  in  applicazione  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
 1995  n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale   dello   Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il ricorrente e' stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore
 del  neo  istituito  ruolo ispettori - articolato nelle qualifiche di
 ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore  -  e
 allo  stesso  e'  stato  attribuito, con decorrenza 1 settembre 1995,
 sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n.  121
 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo.
   Ad avviso del ricorrente, appartenente all'ex grado di  brigadiere,
 tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
     1)  Violazione  artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso
 di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   Il provvedimento impugnato  e'  illegittimo  in  via  derivata  per
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  59  del d.lgs. 12 maggio
 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1 settembre 1995 la  decorrenza
 giuridica  ed  economica  dell'inquadramento, non ha tenuto conto che
 l'art. 3 della legge 6 marzo  1992  n.  216,  aveva  previsto  il  31
 dicembre  1992  come  data  entro  la  quale  avrebbero dovuto essere
 emanati i decreti delegati, statuendo  implicitamente  la  decorrenza
 degli effetti delle nuove norme dall 1 gennaio 1993;
     2)  Violazione  artt.  3,  35,  36,  76 e 97 della Costituzione -
 Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   Il provvedimento impugnato  dispone  l'inquadramento  giuridico  ed
 economico  del  ricorrente in modo sperequato, ed al di fuori di ogni
 effettiva omogeneizzazione, rispetto  alle  posizioni  corrispondenti
 del  personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino
 delle  carriere  e'  stato  stabilito   con   contemporanei   decreti
 legislativi in attuazione della medesima delega ex art. 3 della legge
 n. 216 del 1992).
   L'illegittimita'  di tale provvedimento deriva dalla illegittimita'
 costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12  maggio  1995  n.  201  che
 disciplina,  in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo
 irragionevolmente, in violazione dei principi di  omogeneizzazione  e
 perequazione  delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti
 dalla legge delega, una disparita' di trattamento  dei  sottufficiali
 del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia.
   L'Amministrazione  intimata  si  e'  costituita  in giudizio e, con
 successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura  prospettati
 sono  destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni
 del Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri depositate in data febbraio 1997.
   All'udienza  del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con il  quale
 e' stato inquadrato, con decorrenza 1 settembre 1995, nella qualifica
 di vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori del Corpo forestale
 dello Stato istituito con il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201.
   Il  provvedimento  e'  stato  adottato in puntuale applicazione del
 citato decreto legislativo che, all'art. 59, dispone in  ordine  alla
 decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalita'
 di  inquadramento,  in via transitoria, del personale appartenente al
 previgente ruolo dei sottufficiali  e  guardie  del  Corpo  forestale
 dello Stato.
   Con   il   primo   motivo   di   gravame   il  ricorrente  denuncia
 l'illegittimita' del provvedimento a causa della  incostituzionalita'
 dell'art.  59,  in  relazione  agli  artt.  76,  3,  35  e  36  della
 Costituzione.
   Al riguardo deduce che l'art. 3 della legge 6  marzo  1992  n.  216
 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre
 1992  per  emanare  le  nuove  norme  sull'inquadramento giuridico ed
 economico del  personale  di  tutte  le  forze  di  polizia,  e  che,
 pertanto,  era evidente "che, nell'intento del legislatore delegante,
 i destinatari delle nuove norme avrebbero dovuto percepire  nel  1992
 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal
 1 gennaio 1993, al nuovo regime di riordino".
   Di  contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere
 giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza
 indicata dall'art. 3 e, anziche' stabilire una decorrenza retroattiva
 dal 1 gennaio 1992, avrebbe previsto  una  diversa  -  illegittima  -
 decorrenza dal 1 settembre 1995.
   L'art.  59  risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art.
 76  della  Costituzione,  perche'  non  sarebbe  stato  osservato  il
 criterio  direttivo  fissato dalla legge delega, e, in relazione agli
 artt.  3, 35 e 36, perche' la diversa decorrenza avrebbe  privato  il
 personale  in  servizio  della possibilita' di vedere riconosciuta la
 propria posizione lavorativa, ai fini sia  giuridici  che  economici,
 per  il  periodo  considerato (dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1995),
 dando luogo ad una generale situazione di ingiustizia.
   La sollevata questione di legittimita' costituzionale  si  appalesa
 infondata.
   L'art.  76  della Costituzione consente che la funzione legislativa
 possa essere delegata al  Governo  "con  determinazione  di  principi
 direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti".
   Nella  specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge
 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per  l'emanazione
 dei  decreti  legislativi,  fissando,  all'uopo,  il  termine  del 31
 dicembre 1992.
   Nel predetto termine  il  Governo  non  ha  attuato  la  delega  e,
 conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti.
   Non  si  puo',  quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per
 gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia
 creato una sorta di continuita' con quella  precedente  solo  perche'
 essa  fa  riferimento  alla  legge  n.  216  del  1992,  avendo detto
 riferimento  unicamente   lo   scopo   (evidente)   di   evitare   la
 riproposizione  di  quella  parte  della  normativa  contenuta  nella
 anzidetta legge n. 216  che  il  legislatore  ha  ritenuto  di  dover
 rendere nuovamente esecutiva.
   D'altra  parte  la stessa nuova legge di delega stabilisce che "gli
 effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto  legislativo  di  cui
 all'art.  3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del
 1  settembre  1995",  per  cui  il  decreto  legislativo,  per quanto
 concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici  ed  economici
 degli   inquadramenfi,  non  ha  fatto  altro  che  uniformarsi  alle
 indicazioni del delegante  e  non  puo',  pertanto,  essere  ritenuto
 illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   In  conseguenza,  sotto  l'aspetto considerato, risultano infondate
 anche le censure di violazione degli artt. 3,  35 e 36.
   Il  Collegio  ritiene,  invece,  che,  in  accoglimento  di  quanto
 prospettato  dal  ricorrente  con  il secondo motivo di gravame, vada
 sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53  del
 d.lgs.  12  maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97
 della Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  del
 ricorrente di annullamento del d.m. impugnato - con il quale, come si
 e'  visto,  si  e' provveduto, in applicazione del suddetto art.  53,
 all'inquadramento  del  personale  appartenente   all'ex   grado   di
 brigadiere   del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe  essere
 respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme  al
 dettato  legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente
 infondata.
   E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277  del
 3/12   giugno   1991   la  Corte  costituzionale,  occupandosi  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge 1 aprile 1981 n. 121 - dopo  avere  affermato  che  l'Arma  dei
 Carabinieri  e'  posta  dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
 del 1981, sullo stesso piano della Polizia di Stato, essendo definita
 "forza armata in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza"  -  ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la  sostanziale  equiparazione  funzionale  fra gli appartenenti alla
 Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma - che
 "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente  titolari  di
 diverse  specifiche  funzioni,  sono  nello  stesso articolo (secondo
 comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate  a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Successivamente  il  legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992 n.  5
 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992  n.  216,  i
 cui  principi  e  criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova
 delega  contenuta  nella  legge  29  aprile  1995  n.  130),  recante
 autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
 dei  sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla citata
 sentenza della Corte e  all'esecuzione  dei  giudicati,  ha  disposto
 anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale
 delle  corrispondenti  categorie  delle altre Forze di polizia ed ha,
 inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del
 rapporto di impiego delle Forze di  polizia  e  del  personale  delle
 Forze  armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative  carriere,
 attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 comma  1 ....  allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art.
 3, primo comma),  e  la  possibilita'  che  in  detti  decreti  fosse
 previsto  che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 d.l.vo  di  cui  si  discute,  ha  previsto,  a  regime (cfr. tabelle
 allegate), un identico sviluppo di carriera,  e  conseguenti  livelli
 retributivi,  delle  altre Forze di polizia, riconoscendo con cio' la
 sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  agenti  ed
 assistenti,  dei  sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto
 un  diverso  trattamento  rispetto alle analoghe norme transitorie di
 primo inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti
 gradi  dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori,  l'art.
 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente,
 gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di
 Finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  forestale
 dello  Stato,  gia'  collocato  al VI livello-bis, e' inquadrato come
 ispettore, conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VI-bis)  di
 provenienza,  mentre  l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei
 Carabinieri e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente  ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia'  collocato  al  VII  livello, e' inquadrato come ispettore capo,
 conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di  provenienza,
 mentre  l'ex  maresciallo  maggiore  e  maggiore scelto dell'Arma dei
 Carabinieri e della Guardia di Finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante o ispettore superiore e collocato  nel  livello  retributivo
 VII-bis.
   E',  quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale dello
 Stato  -  a  parita'  di  situazioni  di  provenienza  -  sono  stati
 penalizzati  dalla  normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti
 gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201  sembra  violare
 l'art.  76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
 di  omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre,  poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
 regime introdotta dal legislatore delegato,  la  sostanziale  parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 della  Costituzione  e,  di  conseguenza,  l'art.  36,  posto  che il
 trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
 Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre
 forze  di  polizia,  svolgente   funzioni   equivalenti,   e'   stato
 riconosciuto,  sia  pure  attraverso  l'immediato inquadramento in un
 grado e livello retributivo superiori, il diritto ad  un  trattamento
 economico piu' elevato.
   Non  manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione
 del  principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,   di
 imparzialita'   intesa   come   non  arbitrarieta'  della  disciplina
 adottata.
   Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per  le  quali,  a
 parita'  di  funzioni,  riconosciute  ex lege, sia stata prevista una
 duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che,  nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 del  d.lgs.  12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della  Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione, la presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo  e  26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 Avvertenza:
   L'ordinanza  n.  837,  reg.  ord.  1997,  sopra  riprodotta  e gia'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del  3
 dicembre  1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della
 Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale  contenuto  nel
 titolo.
 97C1347