N. 839 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 839
  Ordinanza  emessa  il  12  marzo  e  26  giugno  1997  dal tribunale
 amministrativo  regionale  per  il   Lazio   del   ricorso   proposto
 dall'Associazione   nazionale   sottufficiali  e  guardie  del  Corpo
 forestale dello Stato ed altri  contro  il  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali ed altro.
 Impiego  pubblico  -  Corpo  forestale dello Stato - Inquadramento di
    soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse
    qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata
    previsione dell'eguale trattamento  rispetto  alle  corrispondenti
    qualifiche  dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza -
    Violazione  dei   principi   di   uguaglianza,   di   retribuzione
    proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della
    pubblica amministrazione - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (recte: 12 maggio 1995)).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16359 del 1995
 proposto dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie  del
 Corpo  forestale  dello  Stato,  in  persona  del presidente e legale
 rappresentante pro-tempore nonche' dagli  Ispettori  capo  del  ruolo
 degli  Ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato Pavan Cesare, Di
 Lisio  Antonio,  Sette  Silverio,  Paolazzi  Giorgio,  Puntel   Lino,
 Coppitelli  Sergio,  Di  Lorenzo  Michele, Summa Giambattista, Repele
 Pietro, Ricci Cesare,  Nardisi  Deli  Giovanni,  Di  Girolamo  Luigi,
 Liberatocioli  Donato,  Angelucci  Nicola,  Tonti  Nicolino, Bernardi
 Luciano, Del Vecchio Fernando, Appiano Paolo, Cappuccio  Bruno,  Mori
 Lorenzo,  De  Villa Ettore, Cargnelutti Francesco, Di Sisto Settimio,
 Falimena  Giovanni,  Vitale  Antonio,  Ferrara  Francesco,   Severoni
 Felice,  Gualtieri  Giovanni,  Eleuteri Carlo, Valentini Giuseppe, La
 Motta  Elio,  Carone  Mario,  Tamarri  Maurizio,   Di   Giamberardino
 Pasquale, Carosi Carlo, Ferrazza Domenico;
   Aquilani Alessandro, Duca Domenico, Gasperoni Enzo, Violanti Renato
 (proc.  coll.  rep.  n. 47556), Della Valle Giovanni (rep. n. 50653),
 Dalla Torre Livio (rep. n. 42415). Dattoli Benito, Pafundi  Teodosio,
 Tito  Amedeo  (rep. n. 23429), Calciano Donato, Puccillo Michelangelo
 (rep. n. 22767), Troiani  Felice,  Buono  Uberto,  Ramaniello  Rocco,
 Florio  Vincenzo,  Nesta Rocco, Zaccagnino Giuseppe, Di Vito Raffaele
 (proc. coll. rep. n. 22768), Ferigo Lino (rep. n.  36083),  Deflorian
 Carlo  (rep.  n.  10678),  Bigioli  Ilvano, Maccari Silvano, Santilli
 Ippolito (proc.  coll.  rep.  n.  101654),  Guastini  Libero,  Cunico
 Claudio, Rugani Giulio (proc. coll. rep. n. 80926), Tiberti Vincenzo,
 Colabrese Vincenzo (proc. coll. rep. n. 30297), Denci Remo, Marchetti
 Adriano,  Marcucci  Alfredo,  Montigiani  Guido, Magini Franco (proc.
 coll. rep.  n. 164963), Armienti Donato (rep. n.  117603),  Smaniotto
 Giovanni (rep. n. 5403), Salvagni Albino (rep. n. 5405), De Bernardin
 Liviano  (rep.  n.  5404),  Severoni Franco (rep. n. 33909), Adinolfi
 Domenico  (rep.  n.  26758),  Aristotile  Nunzio  (rep.  n.   33848),
 Sottoriva  Ernesto,  Vialetto Pietro, Bellina Mario (proc. coll. rep.
 n. 11991), Pinzi Franco (rep. n. 54787),  Luciano  Piccoli  (rep.  n.
 105862),  Severoni  Albino,  Mascioni Pietro, Delli Ficorilli Pietro,
 Severoni Ernesto, Degano Mario, Lorenzoni Giuseppe, Troiani Liberato,
 Di Cesare Dante (proc. coll. rep. n. 25977), Croce Lillo,  Pambianchi
 Giuseppe,  Sericola Goffredo, Fusacchia Gianfranco, Marazzi Giuseppe,
 Di Gaspare Giuseppe (proc. coll. rep. n. 25976),  Bau'  Livinio,  Dal
 Pozzo  Sergio,  Menegatti  Antonio,  Tretter  Mario,  Nicolussi Dario
 (proc. coll. rep. n. 72352), Chemim  Giovanni  (rep.  n.  25395),  Di
 Conza Domenico, Ciuffreda Matteo, Catalano Giovanni (proc. coll. rep.
 n. 28173), Quinternetto Nicolino (rep. n. 104095), Baldoni Arcangelo,
 Mariotti  Domenico,  Lucciarini  Pietro,  Venanzetti Erminio, Rinaldi
 Mario, Gelmi Erminio (proc. coll.   rep.  n.  81954),  Masci  Antonio
 (rep.  n.  81955), Vagni Romeo (rep.  n. 35167), Trotta Enzo (rep. n.
 111012), Sperandio Francesco (rep.   n. 27755),  Giaquinto  Francesco
 (rep.  n.  82986), Di Tante Claudio, Fabbri Ortensio, Gregori Werter,
 Mazzocoli Fausto (proc. coll. rep.  n. 69765), Ferrazzi  Eligi  (rep.
 n.  25807),  Iacorossi  Emilio,  Cheli  Liviero, Parri Roberto (proc.
 coll. rep. n. 354800), Allegretti Michele,  Antonetti  Salvatore,  De
 Santis   Saverio,   Taronna  Matteo  (proc.  coll.    rep.  n.  255),
 Prisciantelli Nunzio, Guagnano Domenico,  D'Altorio  Nicolino,  Resta
 Carlo,  De  Siena  Andrea  (proc.  coll.  rep.  n. 4250), Pace Carlo,
 Saviola Gerardo,  Valentini  Gino  (proc.  coll.  rep.  n.    27758),
 Ciccarelli  Aldo,  Tasca  Serafino  (proc.  coll.  rep.  n.  106659),
 Benedetti Vittorio (rep. n.  121621),  Gabriele  Francesco  (rep.  n.
 54472),  Compagnoni  Silvio  (rep. n. 1648), Giuseppe Mazzei (rep. n.
 19883), Albertini Serafino, Bertizzolo Bruno  (proc.  coll.  rep.  n.
 48986),  Capocecera  Gino  (rep. n. 80872), Giammaria Pietro (rep. n.
 82812), Giuliani Alberto, Di Massimo Salvatore, Aristotile Berardino,
 Petrocco  Elio  (proc.  coll. rep. n. 82813), Sette Giuseppe (rep. n.
 14809), Di Girolamo Enzo, Berardinetti Achille,  Tusi  Franco  (proc.
 coll.  rep.  n.  168223),  De  Arcangelis Del Forno Filippo, Ruscitti
 Donato, Oddi Tommaso (proc. coll. rep. n.  21314),  Colaizzo  Felice,
 Inforzato   Giuseppe,  Russo  Carmine,  Sferza  Pasquale,  Di  Giulio
 Giovanni, Di Viesti Giuseppe,  Mariano  Nicola,  Marracino  Giovanni,
 Molinaro Alessandro, Venditti Gioacchino (proc. coll. rep. n. 34900),
 Gareri  Mario,  Limone  Bruno,  Martino Mario, Capuano Antonio (proc.
 coll.   rep. n. 14154), Leoni  Mario,  Carrara  Vincenzo,  Di  Simone
 Carmine  (proc.  coll.  rep. n. 31768), Biondi Luigi (rep. n. 17543),
 Andreoni Gian Paolo, Zanotti Gerardo, Seghi Gianclaudio, Frigo Quinto
 (proc.  coll. rep. n. 9196), Rolando Micai  (rep.  n.  82017),  Cosmi
 Gianni,  Carpani Domenico (proc. coll. rep. n. 52757), Nizzi Antonio,
 Turrini  Roberto,  Vender  Romeo  (proc.  coll.   rep.   n.   68218),
 rappresentati  e  difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente
 domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;
   contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e  forestali,
 in   persona   del   Ministro   pro-tempore  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza  del  Consiglio
 dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.;
   per  l'annullamento  in  parte qua, del decreto ministeriale dell'8
 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione  del
 d.lgs.  12  maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992
 n. 216, in materia di  riordino  delle  carriere  del  personale  non
 direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati
 inquadrati   nella  qualifica  di  Vice  Ispettori  nel  ruolo  degli
 Ispettori del Corpo forestale  dello  Stato  e  collocati  nel  sesto
 livello  retributivo,  nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento
 preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  pubblica  udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo
 per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per  l'amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con    l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato   disposto
 l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del  d.lgs.  12  maggio
 1995,   n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica  di  vice
 ispettore  del  neo  istituito  ruolo  ispettori  -  articolato nelle
 qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore  e  vice
 ispettore,  e  allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con decorrenza 1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.    121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello
 retributivo.
   Ad avviso  dei  ricorrenti,  tutti  appartenenti  all'ex  grado  di
 brigadiere,  e  della  Associazione nazionale dei sottufficiali, pure
 ricorrente, l'inquadramento previsto, in via  transitoria,  dall'art.
 53  del  decreto  legislativo  n.  201  del  1991,  che in attuazione
 dell'art.  3  della  legge  6  marzo  1992,  n.  216, ha provveduto a
 riordinare le carriere del personale non direttivo  e  non  dirigente
 del  Corpo  forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto
 dai coevi decreti legislativi nn.  198  e  199,  emanati,  sempre  in
 attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 3 della legge n. 216 del
 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli  del  personale  non
 direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia  di  finanza,  posto che le norme transitorie di tali decreti
 dispongono l'inquadramento dell'ex  grado  di  brigadiere  nel  nuovo
 grado  di  maresciallo  ordinario  (cui  compete,  con  decorrenza  1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.  121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo
 istituito  ruolo  ispettori  articolato  nei  gradi  di   maresciallo
 aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
   La  norma  transitoria  del  decreto  legislativo  n.  201 sarebbe,
 pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
     1. - Violazione dei principi di  delega  fissati  dalla  legge  6
 marzo  1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione
 e, in particolare, violazione della finalita', predicata dalla  legge
 delega,  di  conseguire,  con  i  decreti  delegati,  una  disciplina
 omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici.
     2.   -  Violazione  del  principio  di  perequazione  retributiva
 desumibile  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e
 dell'art.  36,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Violazione del
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
 Violazione del principio della ragionevolezza  con  riferimento  agli
 artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
 funzioni  con  i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza,  per  gli  ex  brigadieri  del  Corpo
 Forestale  dello  Stato  e' stata prevista una duplice ed irrazionale
 ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime,  che,  nella  prima
 fase,  ha  comportato  un  declassamento degli stessi con conseguente
 blocco del livello retributivo gia'  posseduto  (VI)  ad  un  gradino
 inferiore  a  quello  (VI-bis)  attribuito  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
   L'Amministrazione intimata si e'  costituita  in  giudizio  e,  con
 successiva  memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati
 sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle  relazioni
 del  Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
 ricorrenti,  vada sollevata - come dagli stessi richiesto - questione
 di legittimita' costituzionale dell'art.  53  del  d.lgs.  12  maggio
 1995,  n.  201,  in  relazione  agli  artt.  76,  3,  36  e  97 della
 Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti  di  annullamento del decreto ministeriale impugnato - con
 il quale, si e' provveduto, in applicazione  del  suddetto  art.  53,
 all'inquadramento   del   personale   appartenente  all'ex  grado  di
 brigadiere   del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe  essere
 respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme  al
 dettato legislativo.
   Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
   E'  opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
 3-12  giugno  1991  la  Corte   costituzionale,   occupandosi   della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge  1  aprile  1981,  n. 121 - dopo avere affermato che l'arma dei
 carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della  legge  n.  121
 del  1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita
 "forza armata in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza"  -  ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la  sostanziale  equiparazione  funzionale  fra gli appartenenti alla
 polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che
 "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente  titolari  di
 diverse  specifiche  funzioni,  sono  nello  stesso articolo (secondo
 comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate  a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il  successivo  intervento  del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio
 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo  1992,
 n.  216,  i  cui  principi  e criteri direttivi sono stati confermati
 dalla nuova delega contenuta nella legge 29  aprile  1995,  n.  130),
 recante  autorizzazione  di spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri  in  relazione
 alla  citata  sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha
 disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi  al
 personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia
 ed  ha,  inoltre,  conferito  delega  al  Governo  per disciplinare i
 contenuti del rapporto di  impiego  delle  Forze  di  polizia  e  del
 personale  delle  Forze armate nonche' per il riordino delle relative
 carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 primo  comma  ...  allo  scopo  di conseguire una disciplina omogenea
 (art. 3, primo comma), e la possibilita' che in detti  decreti  fosse
 previsto  che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 decreto  legislativo  di  cui si discute, ha previsto, a regime (cfr.
 tabelle allegate), un identico sviluppo di  carriera,  e  conseguenti
 livelli  retributivi,  delle altre Forze di polizia, riconoscendo con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il  decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria
 (artt. 51 e ss.) per il primo  inquadramento  dei  sottufficiali  del
 Corpo  forestale  dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed
 assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che  ha  introdotto
 un  diverso  trattamento  rispetto alle analoghe norme transitorie di
 primo inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti
 gradi  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori,  l'art.
 53  (al  quale  corrispondono  nei decreti legislativi nn. 198 e 199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato  al  VI  livello,  e'   inquadrato   come   vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il  vice  brigadiere  dell'Arma  dei  carabinieri  e della guardia di
 finanza e' inquadrato  come  maresciallo  ordinario  (equivalente  ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2)  che  il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale
 dello Stato, gia' collocato al  VI  livello-bis,  e  inquadrato  come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 carabinieri  e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.
   E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni  di
 provenienza  -  sono  stati  penalizzati dalla normativa transitoria,
 rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201  sembra  violare
 l'art.  76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
 di  omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre,  poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
 regime introdotta dal legislatore delegato,  la  sostanziale  parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 Costituzione  e,  di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento
 economico attribuito agli  ex  marescialli  e  brigadieri  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  deve  considerarsi  non  proporzionato  alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni  equivalenti,  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata sembra anche la censura di  violazione
 del   principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,  di
 imparzialita'  intesa  come  non   arbitrarieta'   della   disciplina
 adottata.
   Sono,  infatti,  del  tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
 parita' di funzioni, riconosciute ex lege,  sia  stata  prevista  una
 duplice  ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 Avvertenza:
   L'ordinanza n.  839,  reg.  ord.  1997,  sopra  riprodotta  e  gia'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 3
 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente  della
 Corte  costituzionale,  a seguito dell'errore materiale contenuto nel
 titolo.
 97C1349