N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 840
  Ordinanza emessa  il  12  marzo  e  26  giugno  1997  dal  tribunale
 amministrativo    regionale    del   Lazio   sul   ricorso   proposto
 dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie   del   Corpo
 forestale  dello  Stato  ed  altri  contro il Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali ed altro.
 Impiego pubblico - Corpo forestale dello  Stato  -  Inquadramento  di
    soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse
    qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata
    previsione  dell'eguale  trattamento  rispetto alle corrispondenti
    qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza  -
    Violazione   dei   principi   di   uguaglianza,   di  retribuzione
    proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della
    pubblica amministrazione - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (recte: 12 maggio 1995)).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16353 del  1995
 proposto  dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie del
 Corpo forestale dello Stato,  in  persona  del  presidente  e  legale
 rappresentante  pro-tempore  nonche'  dagli Ispettori del ruolo degli
 Ispettori del Corpo forestale dello Stato Biondi  Domenico,  Salzillo
 Rocco,  Onelli  Franco,  Scopigno  Giuseppe,  Trulli Antonio, Silveri
 Gianfranco,  Bernabei  Pasquale,  Salvi  Nicola,  Matassino  Antonio,
 Reppucci Vincenzo, De Blasio Domenico,  Pestillo  Fiorenzo,  Giordano
 Antonio,  Mutascio  Antonio, D'Avella Vincenzo, Nigro Antonio, Di Dio
 Francesco, Prili Antonino, Sabato Sebastiano,  De  Flaviis  Pasquale,
 Reichegger  Ignaz,  Iezzi Alessio, De Paolis Domenico, Carrozzi Elio,
 D'Emilio  Giovanni,  Sgambati  Antonio,  Scopigno  Paolo,   Colagreco
 Luciano,  Iacorossi Ermanno, Armiento Lorenzo, Del Proposto Pasquale,
 Picariello Nunziante, Ialongo Franco, Colelli Giorgio,  Oddis  Gildo,
 Toscani   Giorgio,  Marrazzo  Gerardo,  Bruzzichini  Fabio,  Cordasco
 Giancarlo  Antonio,  Severoni  Mario,  Patrignani  Rossano,  Buccione
 Liberato,  Scardigli  Claudio,  Franchi  Mario,  Polo Pasquale, Avena
 Antonio,  Brandelli  Bruno,  Buccella  Mario,  Aquilini  Antonio,  Di
 Gregorio  Mario,  D'Eleuterio  Alfonsino,  Stecconi  Fulvio,  Marotta
 Vincenzo, Baroncini Lorenzo, Sangregorio Francesco,  Di  Giannantonio
 Michele,  Tarquini  Lorenzo,  Salvadori Nerio, Spano' Giuseppe, Frosi
 Giuseppe,  Sammarco  Marco,  Le  Donne  Gioacchino,  Cerone  Carmine,
 Canterini  Carlo,  Tirico  Antonio, Nucci Rocco, Di Vito Ippolito, Di
 Luca Emilio, Giuliani Antonio, Cavallari Benedetto,  Gentile  Donato,
 De  Vico  Domenico, Angiocchi Mario, Angiocchi Luigi, Gazzaruso Aldo,
 Arcuri Giuseppe,  Gervasi  Faustino,  (pro.  coll.  rep.  n.  37197),
 Mancini  Alvaro,  Cicero Maurizio, Marasco Pasquale (proc. coll. rep.
 n. 37229), Bortolameolli  Aristide  (rep.  n.  3049),  Nicolli  Enzo,
 Tiberii Pietro, Casagranda Mauro, Franceschini Italo, Castagna Pietro
 (proc.  coll.  rep.  n. 50410), Forieri Giulio (rep. n. 80873), Macco
 Antonio, Canali Valter, Quinternetto Francesco (proc. coll.  rep.  n.
 35796),  Fugatti  Mario,  (rep.  n.  104186), Di Dio Giovanni, Maggio
 Giuseppe, Izzo Mario (proc. coll. rep. n.    23431),  Papa  Vincenzo,
 Becce  Nicola,  Scarilli  Rocco, Buongermino Antonio, Americo Donato,
 Stigliani Vito, D'Auria  Vincenzo,  Pace  Domenico,  Madormo  Nicola,
 Bellizia  Mario, Di Napoli Luigi, Garramone Giovanni, Chiriaco Rocco,
 Pecoriello Nicola, Bianconi Giovanni, Danese  Domenico  (proc.  coll.
 rep.  n.  22769),  Baldino  Luigi, Aloe Angelo (proc. coll.   rep. n.
 36082), Aiello  Francesco,  Biancomonte  Venanzio,  Morrone  Antonio,
 Morrone  Giuseppe,  Valva  Michelangelo, (proc. coll. rep. n. 37196),
 Pascuzzi Ernesto,  Pezzullo  Sisto,  (proc.  coll.  rep.  n.  37234),
 Sorrentino  Giuseppe (rep. n. 17353), Renato Giombini, Andrea Brenda,
 Tarcisio  Pascolini,  Tiberio  Ridolfi,  Adriano  Bombardi,   Alberto
 Vincenzo  Ortese  (proc. coll. rep. n. 14963), Rossi Isaldo, Landucci
 Agostino, Bevilacqua Silvano, Bussi Omero, Camaiti Aurelio, Ciampelli
 Luciano, Lanzi Marzio, Zanelli Sileno (proc. coll. rep.  n.  101656),
 Donati  Renato,  Meucci  Marcello, Gigli Gaglietto, Marchionni Marco,
 Milanini  Valentino,  Ceccherini  Luca,  Mazzolini  Giordano,  Serani
 Berardino,  Gregori  Giovanni  (proc. coll. rep. n. 80925), Carnevale
 Antonio, De Marco Angelo, Di Mascio Erminio, Lanciotti Luigi, Tomasso
 Giuseppe, Turchetta Silvio  (proc.  coll.  rep.  n.  30235),  Centini
 Marino,  (rep.  n.  21492),  Farini  Sergio,  Vitale  Antonino,  Bini
 Giovanni (proc. coll. rep. n. 164974),  Salvadori  Dario  (rep.    n.
 5401),  Gessi  Paolo  (rep.  n.  5402),  Molinario  Antonio, (rep. n.
 54496), Madormo Domenico,  Palomba  Luigi,  (proc.    coll.  rep.  n.
 33910), Paleni Gianclaudio, Corradin Giuseppe, Zappini Giacomo, Scaia
 Roberto  (proc. coll. rep. n. 11992), Paradiso Palmerino, Martellucci
 Giuseppe, Occhietti  Costantino,  Boccasanta  Patrizio,  Chini  Enzo,
 Clementi  Gabriele,  Marchizza  Giuseppe,  Giammasi Gaetano, Pasquali
 Ferdinando, Rinaldi Aleandro, Giuli Benedetto, Dionisi  Enzo,  Monaco
 Beniamino  (proc.  coll.  rep. n. 25978), Brollo Alberto, Briziobello
 Bruno, Ciace Giuliano, Cipolloni Luigi, De Blasis Patrizio, De Capite
 Salvatore,  Fasciolo  Giuseppe,  Gregori   Giandomenico,   Manfredini
 Massimo,  Manganiello  Anselmo,  Nicoletti  Domenico,  Panetti Ennio,
 Paolini Gino, Peschiaroli Massimo,  Scoppetta  Fausto,  Tocca  Mario,
 Tatti  Ascenzo,  Verlato  Luciano,  Fabrizi Silvano, Panitti Tommaso,
 Passi Norberto, Litigante Domenico,  Sulpizi  Nello,  Coretti  Albino
 (proc. coll. rep.  n. 25949), Gallo Raffaele (rep.  n. 5420), Dandrea
 Bruno,   Degiampietro  Giacinto,  Doriguzzi  Bozzo  Daniele,  Franzoi
 Nunzio, Pesavento Sergio, Vellar Loris (proc. coll. rep.  n.  72353),
 Montauti  Mario, Betti Vinicio, Dionori Marcello (proc. coll. rep. n.
 25393), Pisano  Domenico,  Cucciniello  Giuliano,  Finaldi  Vincenzo,
 Apicella  Michele  (proc.  coll.  rep. n.   28172), Canale Salvatore,
 Ferrara Francesco,  La  Pietra  Benedetto,  Peschi  Salvatore,  Rizzo
 Scaccia,  Sorgona'  Giuseppe (proc. coll. rep.  n. 175264), Di Grazia
 Antonio (rep. n. 31070), Huez  Beniamino,  Bertoldi  Giancarlo,  Loro
 Tazio  (proc.  coll.  rep.  n.  104096), Emerenziani Silvano (rep. n.
 40555),  Di  Genova  Amedeo,  Cruciani  Adriano,   Farneti   Stefano,
 Pierantoni  Mauro,  Cangini  Marco  Davide,  Nazzarelli Renato (proc.
 coll. rep. n. 81952), Paternoster Massimo, Pedrotti Tullio,  Mattarei
 Marcello,  Campagnoli  Walter (proc. coll. rep. n. 35776), Sebastiani
 Croce Beniamino (rep. n. 11842), Napoletano Pasquale (rep. n. 27749),
 Bigiarini Vittorio,  Bombardi  Roberto,  Frassineti  Orazio,  Gentili
 Giuseppe,  Giannini  Franco, Goisis Giovanni, Mancini Giacomo, Marchi
 Dannunzio, Marini  Luciano  (proc.  coll.  rep.  n.  69764),  Naldoni
 Orlando,  Albonetti  Giuliano  (proc. coll. rep. n. 25806), Smiriglia
 Carmelo (rep. n. 7295),  Emanuele  Santo  (rep.  n.  7296),  Esposito
 Domenico  (rep.  n. 71700), Cosenza Matteo, Tomaiuolo Luigi, Fredella
 Francesco (proc. coll.  rep.  n.  257),  Semeraro  Amedeo,  D'Altorio
 Vittorio,  Nuzzo  Filippo,  Dongiovanni  Francesco,  Albanese Pietro,
 Farina Francesco, Masi Tommaso, Castellaneta Vito Domenico,  Lionetti
 Giuseppe,  Chiarullo  Oronzo,  Di  Nicola  Fernando, Cantore Filippo,
 Pentasuglia Elio, Luisi Antonio (proc. coll. rep.  n.  4251),  Barile
 Venanzio,  Mattioli  Natalino  (proc. coll. rep. n. 27756), Corridoni
 Giuseppe, Sansonetti Liberato, Palombi Everaldo, Fiori Pietro  (proc.
 coll.  rep. n. 106658), Mannarino Pasquale, Vaccaro Saverio, Gabriele
 Luigi (proc. coll. rep.  n.  54473),  Cavada  Lucio,  Lettori  Mario,
 Sciarra  Domenico,  Paquin  Guglielmo,  Mostacchetti Giovanni, Taddei
 Angelo, Piz Armando, Tomagra Lorenzo, Bellini Mario (proc. coll. rep.
 n. 121626), Pugliese Mario (rep.  n. 37166), Cantore Nicola (rep.  n.
 43359), Tomassini Antonio, Faraoni Babio Massimo, Turchetta Vincenzo,
 Tatti  Carmine,  Capuana  Vincenzo,  Onofri  Angelo,  Mancini Renato,
 Bacocco Agostino, Bartoli Edmondo, Cicchetti Elmerino, Gambetta Renzo
 (proc. coll.  rep.  n.  47556),  Fantauzzi  Antonio,  Sconci  Sandro,
 Fiorenzi  Tonino,  Tudini  Giovanni,  Ciuffetelli  Alfonso,  Vallonio
 Giuseppe, Fiori Pietro, Iorio Giuseppe, Marinucci  Ottavio,  Campagna
 Bruno,  Giancola  Domenico,  Tarquini  Loreto  (proc.   coll. rep. n.
 82818), Lancia Luigi, Rossi Alfonso, Ciammola Angelo, Marcelli Mario,
 Morgante Angelo (proc. coll. rep. n.  168225),  Iacovone  Antonio  De
 Santis   Giuseppe,   Casasanta   Lino,  Ciampaglione  Rocco,  Gentile
 Slvatore, Di Pietro  Giovanni,  Paris  Carlo  (proc.  coll.  rep.  n.
 21313),  Di Falco Antonio, Di Lorenzo Francesco, Giura Ercole, Grossi
 Giuseppe, Monaco Giuseppe, Di Pietro Feliciano, De  Simone  Vincenzo,
 Rizzi Domenico (proc. coll. rep. n. 34901), Moriconi Renzo, Di Pietro
 Donato,  De  Gregorio Raffaele, Mocci Luigi, Bordi Guerrino, Radicchi
 Rolando, Pierini Fabio, Desantis Nando, Martinelli Giuseppe,  Fagiani
 Guglielmo  (proc.  coll.  rep.  n.  31767),  Micai Rodolfo, Vignocchi
 Francesco (proc.  coll. rep. n. 12060), Romagnoli  Giancarlo,  Gironi
 Adriano  (proc.   coll. rep. n. 17545), Fratti Giorgio, Grandi Mauro,
 Greco Guglielmo,  Guerrini  Graziano  (proc.  coll.  rep.  n.  9198),
 Guerrino  Gori  (rep.    n.  82016),  Tazioli  Giorgio, Tazzioli Ugo,
 Lombardi Claudio, Orioli Lorenzo (proc. coll. rep. n. 52758), Nardini
 Gian Franco, Zuech Silvano (proc. coll. rep. n. 68216), rappresentati
 e difesi dall'avv. Marco Di  Raimondo  ed  elettivamente  domiciliati
 presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;
   contro  il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali,
 in  persona  del  Ministro   pro-tempore   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato; e la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.;
   per l'annullamento in parte qua, del d.m. 24 agosto  1995,  con  il
 quale  i  ricorrenti  in  asserita  applicazione del d.lgs. 12 maggio
 1995, n. 201 e dell'art. 3 della  legge  6  marzo  1992  n.  216,  in
 materia  di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
 dirigente del Corpo forestale  dello  Stato,  sono  stati  inquadrati
 nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo
 forestale  dello  Stato  e  collocati  nel sesto livello retributivo,
 nonche'  di  ogni  ulteriore  atto   o   provvedimento   preordinato,
 conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997  l'avv.  Di  Raimondo
 per  i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'Amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato    disposto
 l'inquadramento,  in  applicazione  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
 1995,  n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
 appartenente alla ex qualifica di bigadiere.
    Il  suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice
 ispettore del  neo  istituito  ruolo  ispettori  -  articolato  nelle
 qualifiche  di  ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice
 ispettore, e allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con  decorrenza  1
 settembre  1995,  sulla  base  della tabella allegata all'art. 43-bis
 della legge n.  121 del 1981, lo stipendio  relativo  al  VI  livello
 retributivo.
   Ad  avviso  dei  ricorrenti,  tutti  appartenenti  all'ex  grado di
 brigadiere, e della Associazione nazionale  dei  sottufficiali,  pure
 ricorrente,  l'inquadramento  previsto, in via transitoria, dall'art.
 53 del decreto  legislativo  n.  201  del  1991,  che  in  attuazione
 dell'art.  3  della  legge  6  marzo  1992,  n.  216, ha provveduto a
 riordinare le carriere del personale non direttivo  e  non  dirigente
 del  Corpo  forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto
 dai coevi decreti legislativi nn.  198  e  199,  emanati,  sempre  in
 attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 3 della legge n. 216 del
 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli  del  personale  non
 direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia  di  finanza,  posto che le norme transitorie di tali decreti
 dispongono l'inquadramento dell'ex  grado  di  brigadiere  nel  nuovo
 grado  di  maresciallo  ordinario  (cui  compete,  con  decorrenza  1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.  121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo
 istituito  ruolo  Ispettori  articolato  nei  gradi  di   maresciallo
 aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
   La  norma  transitoria  del  decreto  legislativo  n.  201 sarebbe,
 pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
   1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6  marzo
 1992,  artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in
 particolare,  violazione  della  finalita',  predicata  dalla   legge
 delega,  di  conseguire,  con  i  decreti  delegati,  una  disciplina
 omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici.
   2.   -   Violazione   del  principio  di  perequazione  retributiva
 desumibile  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e
 dell'art.  36,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Violazione del
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
 Violazione del principio della ragionevolezza  con  riferimento  agli
 artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
 funzioni  con  i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza,  per  gli  ex  brigadieri  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  e' stata prevista una duplice ed irrazionale
 ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime,  che,  nella  prima
 fase,  ha  comportato  un  declassamento degli stessi con conseguente
 blocco del livello retributivo gia'  posseduto  (VI)  ad  un  gradino
 inferiore  a  quello  (VI-bis)  attribuito  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
   L'Amministrazione intimata si e'  costituita  in  giudizio  e,  con
 successiva  memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati
 sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle  relazioni
 del  Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
 ricorrenti, vada sollevata come dagli stessi richiesto - questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995,
 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti  di  annullamento del decreto ministeriale impugnato - con
 il quale, si e' provveduto, in  applicazione  del  sudetto  art.  53,
 all'inquadramento   del   personale   appartenente  all'ex  grado  di
 brigadiere  del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe   essere
 respinta,  essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al
 dettato legislativo.
   Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
   E'  opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
 3-12  giugno  1991  la  Corte   costituzionale,   occupandosi   della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge  1  aprile  1981,  n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei
 carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della  legge  n.  121
 del  1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita
 "forza armata in  servizio  permanente  di  pubblica  sicurezza",  ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la  sostanziale  equiparazione  funzionale  fra gli appartenenti alla
 Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che
 "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente  titolari  di
 diverse  specifiche  funzioni,  sono  nello  stesso articolo (secondo
 comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate  a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il  successivo  intervento  del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio
 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo  1992,
 n.  216.  i  cui  principi  e criteri direttivi sono stati confermati
 dalla nuova delega contenuta nella legge 29  aprile  1995,  n.  130),
 recante  autorizzazione  di spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri  in  relazione
 alla  citata  sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha
 disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi  al
 personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia
 ed  ha,  inoltre,  conferito  delega  al  Governo  per disciplinare i
 contenuti del rapporto di  impiego  delle  forze  di  polizia  e  del
 personale  delle  forze armate nonche' per il riordino delle relative
 carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,  "le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 comma  1 ...  allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art.
 3, primo comma),  e  la  possibilita'  che  in  detti  decreti  fosse
 previsto  che  "la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 decreto  legislativo  di  cui si discute, ha previsto, a regime (cfr.
 tabelle allegate), un identico sviluppo di  carriera,  e  conseguenti
 livelli  retributivi,  delle altre forze di polizia, riconoscendo con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  agenti  ed
 assistenti,  dei  sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto
 un diverso trattamento rispetto alle analoghe  norme  transitorie  di
 primo  inquadramento  del  personale  appartenente  ai corrispondenti
 gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente,  per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art.
 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi  nn.  198  e  199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
 finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  forestale
 dello  Stato,  gia'  collocato  al VI livello bis, e' inquadrato come
 ispettore, conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VI-bis)  di
 provenienza,  mentre  l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei
 carabinieri e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente  ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia'  collocato  al  VII  livello, e' inquadrato come ispettore capo,
 conservando lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di  provenienza,
 mentre  l'ex  maresciallo  maggiore  e  maggiore scelto dell'Arma dei
 carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante o ispettore superiore e collocato  nel  livello  retributivo
 VII-bis.
   E',  quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di
 provenienza - sono stati  penalizzati  dalla  normativa  transitoria,
 rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto,  l'art.  53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare
 l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i  principi
 di   omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal  legislatore
 delegante.
   Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina  a
 regime  introdotta  dal  legislatore delegato, la sostanziale parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 della Costituzione  e,  di  conseguenza,  l'art.  36,  posto  che  il
 trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
 Corpo  forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni  equivalenti,  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata sembra anche la censura di  violazione
 del   principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,  di
 imparzialita'  intesa  come  non   arbitrarieta'   della   disciplina
 adottata.
   Sono,  infatti,  del  tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
 parita' di funzioni, riconosciute ex lege,  sia  stata  prevista  una
 duplice  ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi  e
 qualifiche delle altre forze di Polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della  Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita'
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 del  d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201 rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione, la presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo  e  26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 Avvertenza:
   L'ordinanza  n.  840,  reg.  ord.  1997,  sopra  riprodotta  e gia'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del  3
 dicembre  1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della
 Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale  contenuto  nel
 titolo.
 97C1350