N. 841 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 841
  Ordinanza  emessa  il  12  marzo  e  26  giugno  1997  dal tribunale
 amministrativo   regionale   del   Lazio   sul    ricorso    proposto
 dall'Associazione   nazionale   sottufficiali  e  guardie  del  Corpo
 forestale dello Stato ed altri  contro  il  Ministero  delle  risorse
 agricole alimentari e forestali ed altro.
 Impiego  pubblico  -  Corpo  forestale dello Stato - Inquadramento di
    soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse
    qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata
    previsione dell'eguale trattamento  rispetto  alle  corrispondenti
    qualifiche  dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza -
    Violazione  dei   principi   di   uguaglianza,   di   retribuzione
    proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della
    pubblica amministrazione - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (recte: 12 maggio 1995)).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16354 del 1995
 proposto dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie  del
 Corpo  forestale  dello  Stato,  in  persona  del presidente e legale
 rappresentante pro-tempore, nonche'  dai  vice  ispettori  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  Napoleone  Luigi,  Campagna  Elvezio, Trulli
 Franco, Mazzolini  Claudio,  Paolilli  Armando,  Racciatti  Domenico,
 Bianchi  Franco,  Celli Antonio, De Lollis Mariano, Neroni Franco, Di
 Blasio Giuseppe, Giubila Giacomo, Malago' Umberto,  Gentile  Cesidio,
 Ardenghi  Rinaldo,  Sitta Enrico, Colella Egidio, Corinaldesi Enrico,
 De  Vincenzo  Giovanni,  Bracalente  Gianfranco,  Iermano   Vittorio,
 Manfredini   Pierpaolo,  Marcari  Virgilio,  Marazzi  Roberto,  Gatta
 Fernando, Petrini  Roberto,  Chiarilli  Francesco,  Bartoli  Raniero,
 Morra  Aldo,  Orecchione  Berardino,  Di  Napoli  Lorenzo, Di Rucchio
 Luigi, Di Brita Ezio, Del Cimmuto Angelo, Rosica  Vincenzo,  Giuliani
 Pietro,  Traficante  Salvatore,  De  Sanctis  Sandro,  Dionisi  Dino,
 Spagnoli Donato, Mattei  Roberto,  Patacchiola  Antonio,  De  Angelis
 Gino,   Maceroni   Claudio,   Orologiaio  Giuseppe,  Iorio  Vincenzo,
 Donarelli Giuseppe, Petroceli Angelo, Angelini  Giancarlo,  Romanelli
 Giuliano,  De  Villa Giordano, De Villa Sergio, Pili Giuseppe, Rubeis
 Benedetto, Pannone Raffaele, Franchi Luigi, Cappetta Antonio, Pannone
 Giuseppe, Avolio  Sergio,  Bernabei  Carmine,  Aloisi  Flavio,  Ricci
 Leonardo,  Finamore Floriano, Petrella Lucio, Reali Giampaolo, Ciocci
 Stefano,  Stimpfl  Bruno,  Ricci  Roberto,  Buccione  Antonio,  Nigro
 Prospero,  Tedeschi  Antonio,  Gargaglione  Prospero,  Testa  Emilio,
 Carusi Sergio,  Piccininno  Giovanni,  Di  Maria  Giuseppe,  Fantacci
 Roberto,  Dalla  Piazza  Paolo,  Ruggiero  Palmerino, Lopez Gilberto,
 Giugno Gaetano, Angelini Raffaele, Tulli Gianfranco, Mestici Roberto,
 Masucci  Alberico,  Agostini  Vito,  D'andrea   Gianluigi,   Severoni
 Augusto,   D'Andrea  Salvatore,  Fracassi  Luigi,  Intraina  Claudio,
 Castello  Franco,  Sasso  Gaetano,  Santoponte  Ercole,  Di   Placido
 Antonio,  Germani  Angelo, Tedeschi Mario, Rotondo Guerrino, Bernardi
 Maurizio, Marconi Emidio, Merlonghi Armando, Alfonsi Carmine,  Balzan
 Felice,  Gaetano  Ferrara,  Luciano  Gianmoena,  Paolo Fratto, Renato
 Aloisi, Gianfranco Rabuzzi, Landucci Antonio, Ricci Gioli,  Camilloni
 Luciano,   Mondanelli  Ovidio,  Mondanelli  Lido,  Amadori  Graziano,
 Vischetti Giuseppe, Bianchi  Giovanni,  Marconcini  Luigino,  Buffoli
 Mariano,   Bigoni   Maurizio,   Marini   Massimo,  Moscino  Agostino,
 Pieraccioni Daniele, Rossi Ivano, Vettori  Massimo,  Cremonini  Mario
 Carlo,  Tavani  Ernesto,  Petrucci  Rodolfo, Bani Luciano, Monterotti
 Franco, Molinaro Raffaele, Di Rollo Pompeo, Latini  Valerio,  Lenzini
 Angelo,  Mariorenzi  Domenico,  Perruzza  Fernando, Panico Donato, Di
 Rollo Pietro, Fiabane Patrizio, Sandri Adriano, Conti  Ennio,  Ratano
 Patrizio,  Panzacchi  Raffaello,  Rossi  Giovanni, Zimei Domenico, Di
 Natale Lucio, Bufalo  Vincenzo,  Fiorentini  Marino,  Zavoli  Fulvio,
 Zannol Stefano, Savio Silvano, Saviane Mauro, Masoch Gerardo, Masarei
 Pier  Angelo,  De  Podesta'  Aldo  Ivano,  Cesco  Bolla Sergio, Palu'
 Danilo, Di  Luca  Mauro  Giovanni,  Caira  Umberto,  Lorenzon  Dario,
 Boccagni  Mario,  Manica  Luigino,  Di  Vito Ippolito, Bearzi Franco,
 Malacarne Romano, Silvestrini  Ivano,  Murino  Paolo,  Masi  Filippo,
 Dante  Giuseppe,  Angeletti  Lorenzo,  Angelone  Bartolomeo, Severoni
 Mauro,  Borseti  Giovanni,  Bucci   Nazzareno,   Cantonetti   Sandro,
 Cesaretti  Giuseppe,  Durante  Antonio,  Fusano Francesco, Giuseppini
 Mauro, Mancini Otello, Miluzzi  Bruno,  Petrangeli  Mario,  Rocchetti
 Armando,  Tempesta  Franco,  Tofani  Enzo,  Vecchi Vittorio, Clementi
 Ferdinando, Gregori Gino, Perelli Settimio, Rossi Giovanni,  Santilli
 Marco,   Scappa   Elio,   Serani  Angelo,  Sciommeri  Luciano,  Zelli
 Alessandro, Martini Antonio, Squadrito  Aldo,  Di  Placido  Domenico,
 Verta  Alessandro,  Falcone  Dario,  Bisciglia  Dario, Mirolo Sergio,
 Rovella  Salvatore,  Ziccarelli  Giuseppe,  Perri   Renato,   Rizzuti
 Francesco, Serra Alessandro, Pierotti Nicola, Spagnolo Roberto, Della
 Sala  Pellegrino,  Fioravanti  Renzo, Lazzarelli Guglielmino, Appiano
 Rocco,  Zaccaria  Carmelo,  Palmieri  Pietro,   Lauriola   Benedetto,
 Iervolino  Mario,  Lauriola  Antonio,  Santolini Riccardo, Garbellini
 Daniele, Bertini Luciano, Pedrolini Fabio, Moschen Giovanni,  Ragucci
 Vincenzo,  Moltrer  Felice, Bolego Giacomo, Avancini Sergio, Brunelli
 Olindo, Rigatti  Enzo,  Benciolini  Paolo,  Ivaldi  Ettore,  Angelini
 Angelo,  Ferrarini  Elio,  Giovannini  Dante,  Mazzocchetti  Alberto,
 Paolucci Leonardo, Santi Gabriele, Sartini Mario, Mattiacci  Verilio,
 Balducci   Claudio,   Scoccianti   Francesco,  Gencarelli  Salvatore,
 Gencarelli Giuseppe, Visone Antonio, Marini Mariano, Bendoni Antonio,
 Boni Bruno, Campana Luigi, Fabbri Silvano, Fiorini Giuliano,  Mariani
 Gabriele,  Mazzoli Sante, Melini Oberdan, Milanesi Bernardo, Olivucci
 Marcello,   Rossi   Pietro,   Rossano   Giovanni,   Fruzzetti   Elio,
 Quagliarotti  Mario, Valli Brando, Ricucci Pasquale, Fontana Leonardo
 Elia  Lucio,  Varraso  Michele,  Bisanzio  Antonio,  Amicone   Amico,
 D'Onghia  Giovanni,  Lorusso Giacinto, Colacicco Mario, Conte Savino,
 Forlino Rocco, Buono  Raffaele,  Sasso  Domenico,  Colucci  Giuseppe,
 Gaudino  Bruno,  Severoni  Lamberto,  Colantoni  Mario, Simoni Fabio,
 Valcelli Giovanni, Scaletta Giacinto, Retini Angelo, Grelli  Luigino,
 Nannini  Mauro,  Taccalozzi  Carmine,  Gianferretti Germano, Moriconi
 Fernando, Felici Maurizio, Baldassarre Francesco, Marziali  Giovanni,
 Siliquini  Lino,  Di  Pietro  Feliceandrea,  Cinelli  Luigi,  Peruzzo
 Eugenio, Fabiani Ettore, Colantoni Attilio, Ciscato Enrico,  Carbogno
 Manuele,  Colli  Enzo,  Sighel  Gianni,  Lazzarotto  Nilo,  Comensoli
 Giuseppe Alfredo, Paternoster Bruno, Giordano Luigi, Scalzo Vincenzo,
 Esposito  Mario,  Zappini  Fausto,  Pedergnana  Pier  Luigi,  Mariano
 Gulino,  Gianfranco  Carbone,  Giuseppe  Naborre,  Miola Pierantonio,
 Giura Prospero, Lavanga Ferdinando, Villani Luigi, Di Grazia  Biagio,
 Pagano  Rocco,  Scalera  Francesco,  Santoro  Vito,  Lombardi Pietro,
 Pierro Luciano, Repole Michelangelo, Salvia Rocco, Risi Giuseppe,  De
 Angelis  Carlo,  Marano    Alberico,  Barbuzzi  Tommaso,  Robertiello
 Innocenzo, Di  Nuto  Gerardo,  Mininno  Michele,  Gagliardi  Antonio,
 Belcore   Giovanni,  Troiano  Michele,  Lazetera  Pancrazio,  Santoro
 Leonardo, Manfredi Rocco, Pierro Donato, Capece Saverio, Santoliquido
 Michele, De Carlo Domenico,  Mecca  Vito,  Ferraro  Nicola,  Paolelli
 Luigi,  Di  Marco  Giuseppe,  Pittalis  Paolo,  Chiazzaro  Francesco,
 Pizzocchia  Giambattista,  Beccia   Gaetano,   Antonelli   Francesco,
 Salutari  Remo,  Palazzo  Ennio,  Graziani  Giuseppe, Fantacci Luigi,
 Paone Alfonso, Di Loreto Claudio, Di  Cristofaro  Pietro,  Cornacchia
 Domenico,  Carideo  Algerino, Palma Ernesto, Maggi Savino, Pollicelli
 Alessandro, Franchi  Gino,  Costa  Michele,  Taglieri  Francesco,  Di
 Giustino Severino, Carrafelli Benedetto, Di Domenico Pietro, Di Sante
 Giuseppe,  De  Censo  Dante, Sansone Francesco, Notarantonio Gerardo,
 Cocuzzi Pietrantoni, Battaglini Ottavio, Carfagnini Maurizio,  Tronca
 Enzo,  Di  Rienzo  Bruno,  Dell'Aquila Antonio, Picone Ciro, De Falco
 Claudio, Gennarelli Silvestro, Nigro  Gerardo,  Magliacane  Giuseppe,
 Bagiacchi   Pierangelo,   Pauselli   Massimo,   Guasticchi  Oliviero,
 Tironzelli Erminio, Miti Luciano, Guerrieri Mauro,  Ercoli  Giuseppe,
 Cardellini  Luigino,  Gasperoni Roberto, Cucchiarini Mario, Ottaviani
 Dante,  Leone  Adelmo,  D'Angeli  Alberto,  Fiorucci  Sandro,  Grassi
 Loreto,  Ilarioni  Renato,  Pini Giovanni, Tese' Scarano Carlo, Santi
 Fabrizio, Buffon Sisto,  Curcuruto  Vincenzo,  Fabris  Mario,  Medici
 Domenico,   Sargenti  Giuliano,  Larese    Gortigo  Ettore,  Pierotti
 Ernesto, Gregori Rubens, Rossoli Claudio, Giancarlo Amadori,  Giorgio
 Cerotti,  Carmelo  Liosi,  Giordano  Pirazzini,  Bottali Marco, Volpi
 Eusepio, Cignini Antonio, Pompei Franco, Pierantozzi Massimo, Magnoni
 Attilio, Gallo Ervisio, Persano  Giovanni,  Repetto  Luciano,  Delogu
 Mario,  Tassi  Claudio,  Di Marco Giuseppe, Pittalis Paolo, Chiazzaro
 Francesco, Garofalo Armando, Aiello Giuseppe, Lanteri  Lino,  Damiani
 Renato,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Marco  Di  Raimondo  ed
 elettivamente  domiciliati  presso  lo stesso, in Roma, via Savoia n.
 86;
   contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e  forestali,
 in   persona   del   Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato; e la Presidenza  del  Consiglio
 dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, n. c.;
   per  l'annullamento  in  parte qua, del decreto ministeriale dell'8
 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione  del
 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
 n.  216,  in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
 direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati
 inquadrati  nella  qualifica  di  vice  ispettori  nel  ruolo   degli
 ispettori  del  corpo  forestale  dello  stato  e collocati nel sesto
 livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto  o  provvedimento
 preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997  l'avv.  Di  Raimondo
 per  i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato    disposto
 l'inquadramento,  in  applicazione  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
 1995,  n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il  suddetto  personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice
 ispettore del  neo  istituito  ruolo  ispettori  -  articolato  nelle
 qualifiche  di  ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice
 ispettore - e allo stesso  e'  stato  attribuito,  con  decorrenza  1
 settembre  1995,  sulla  base  della tabella allegata all'art. 43-bis
 della legge n.  121 del 1981, lo stipendio  relativo  al  VI  livello
 retributivo.
   Ad  avviso  dei  ricorrenti,  tutti  appartenenti  all'ex  grado di
 brigadiere, e della Associazione nazionale  dei  sottufficiali,  pure
 ricorrente,  l'inquadramento  previsto, in via transitoria, dall'art.
 53 del decreto  legislativo  n.  201  del  1991,  che  in  attuazione
 dell'art.  3  della  legge  6  marzo  1992,  n.  216, ha provveduto a
 riordinare le carriere del personale non direttivo  e  non  dirigente
 del  Corpo  forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto
 dai coevi decreti legislativi nn.  198  e  199,  emanati,  sempre  in
 attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 3 della legge n. 216 del
 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli  del  personale  non
 direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia  di  finanza,  posto che le norme transitorie di tali decreti
 dispongono l'inquadramento dell'ex  grado  di  brigadiere  nel  nuovo
 grado  di  maresciallo  ordinario  (cui  compete,  con  decorrenza  1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.  121 del 1981 il livello retributivo VI-bis, del neo
 istituito  ruolo  ispettori  articolato  nei  gradi  di   maresciallo
 aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
   La  norma  transitoria  del  decreto  legislativo  n.  201 sarebbe,
 pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
     1) Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6  marzo
 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione, e, in
 particolare,   violazione  della  finalita',  predicata  dalla  legge
 delega,  di  conseguire,  con  i  decreti  delegati,  una  disciplina
 omogenea  mediante  la  sostanziale equiordinazione dei compiti e dei
 connessi trattamenti economici;
     2)  Violazione  del   principio   di   perequazione   retributiva
 desumibile  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e
 dell'art. 36,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Violazione  del
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
 Violazione  del  principio  della ragionevolezza con riferimento agli
 artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
 funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri  e  del
 Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  gli ex brigadieri del Corpo
 forestale dello Stato e' stata prevista una  duplice  ed  irrazionale
 ipotesi  di  inquadramento,  transitoria e a regime, che, nella prima
 fase, ha comportato un declassamento  degli  stessi  con  conseguente
 blocco  del  livello  retributivo  gia'  posseduto (VI) ad un gradino
 inferiore  a  quello  (VI-bis)  attribuito  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
   L'Amministrazione  intimata  si  e'  costituita  in giudizio e, con
 successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura  prospettati
 sono  destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni
 del Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza  del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
 ricorrenti, vada sollevata - come dagli stessi richiesto -  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  53  del d.lgs. 12 maggio
 1995, n.  201,  in  relazione  agli  artt.  76,  3,  36  e  97  della
 Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei
 ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato  -  con
 il  quale,  si  e'  provveduto, in applicazione del suddetto art. 53,
 all'inquadramento  del  personale  appartenente   all'ex   grado   di
 brigadiere   del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe  essere
 respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme  al
 dettato legislativo.
   Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
   E'  opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
 3-12  giugno  1991,  la  Corte  costituzionale,   occupandosi   della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  43,  diciassettesimo  comma,
 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato  che  l'Arma
 dei  carabinieri  e'  posta dall'art. 16, primo comma, della legge n.
 121 del 1981, sullo stesso  piano  della  polizia  di  Stato  essendo
 definita  "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza"
 - ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in
 luce la sostanziale equiparazione  funzionale  fra  gli  appartenenti
 alla  polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma
 -  che  "le  altre  forze  di  polizia,  in  quanto istituzionalmente
 titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello  stesso  articolo
 (secondo  comma)  menzionate  solo per il concorso che possono essere
 chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il successivo intervento del legislatore, con il  d.-l.  7  gennaio
 1992,  n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992,
 n. 216) i cui principi e  criteri  direttivi  sono  stati  confermati
 dalla  nuova  delega  contenuta  nella legge 29 aprile 1995, n. 130),
 recante autorizzazione di spesa per la perequazione  del  trattamento
 economico  dei  sottufficiali  dell'Arma dei carabinieri in relazione
 alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei  giudicati,  ha
 disposto  anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al
 personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia
 ed ha, inoltre,  conferito  delega  al  Governo  per  disciplinare  i
 contenuti  del  rapporto  di  impiego  delle  forze  di polizia e del
 personale delle forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
 carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In  particolare,  ha  previsto l'emanazione da parte del Governo di
 decreti  legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le   necessarie
 modificazioni  agli  ordinamenti  del personale indicato nell'art. 2,
 primo comma ... allo scopo  di  conseguire  una  disciplina  omogenea
 (art.  3,  primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse
 previsto  che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei  ruoli,  gradi  e  qualifiche  e,  ove occorra, anche mediante la
 soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione  di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento  perseguito  era,  quindi, quello, del tutto evidente, di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento del personale comunque chiamato a svolgere,  nei  settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il  messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato
 che, per il personale del Corpo forestale dello Stato,  nel  rispetto
 degli  indicati  criteri  di perequazione ed omogeneizzazione, con il
 decreto legislativo di cui si discute, ha previsto,  a  regime  (cfr.
 tabelle  allegate),  un  identico sviluppo di carriera, e conseguenti
 livelli retributivi, delle altre forze di polizia,  riconoscendo  con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il  decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria
 (artt. 51 e ss.) per il primo  inquadramento  dei  sottufficiali  del
 Corpo  forestale  dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed
 assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che  ha  introdotto
 un  diverso  trattamento  rispetto alle analoghe norme transitorie di
 primo inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti
 gradi  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori,  l'art.
 53  (al  quale  corrispondono  nei decreti legislativi nn. 198 e 199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato  al  VI  livello,  e'   inquadrato   come   vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il  vice  brigadiere  dell'Arma  dei  carabinieri  e della Guardia di
 finanza e' inquadrato  come  maresciallo  ordinario  (equivalente  ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2)  che  il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale
 dello Stato, gia' collocato al VI livello  bis,  e'  inquadrato  come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 carabinieri  e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.
   E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni  di
 provenienza  -  sono  stati  penalizzati dalla normativa transitoria,
 rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201  sembra  violare
 l'art.  76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
 di  omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre,  poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
 regime introdotta dal legislatore delegato,  la  sostanziale  parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 Costituzione  e,  di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento
 economico attribuito agli  ex  marescialli  e  brigadieri  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  deve  considerarsi  non  proporzionato  alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni  equivalenti,  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata sembra anche la censura di  violazione
 del   principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,  di
 imparzialita'  intesa  come  non   arbitrarieta'   della   disciplina
 adottata.
   Sono,  infatti,  del  tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
 parita' di funzioni, riconosciute ex lege,  sia  stata  prevista  una
 duplice  ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi  e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della  Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita'
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53
 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 Avvertenza:
   L'ordinanza n.  841,  reg.  ord.  1997,  sopra  riprodotta  e  gia'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 3
 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente  della
 Corte  costituzionale,  a seguito dell'errore materiale contenuto nel
 titolo.
 97C1351