MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 1 

  Art.  1, comma  46,  della legge  n.  662 del  23  dicembre 1996  -
Assegnazione   di   personale   in  enti   dissestati   riequilibrati
economicamente - Parere n. 973/97 del Consiglio di Stato.
(GU n.22 del 28-1-1998)
 
 Vigente al: 28-1-1998  
 

                       Ai prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia)
                       Al Commissario del Governo nella provincia di
                          Trento
                       Al Commissario del Governo nella provincia di
                          Bolzano
                       Al Presidente della giunta regionale della Val
                          d'Aosta
                       All'assessorato regionale agli enti locali -
                          Regione Sicilia
                           e, per conoscenza:
                       Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                          Segretariato generale
                       Alla  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri
                          Dipartimento della  funzione pubblica
                       Ai Commissari del Governo nelle regioni a
                          statuto ordinario
                       Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale
                          dello Stato - I.G.O.P.
                       Al Rappresentante del Governo nella regione
                          Sardegna
                       Al Commissario del Governo nella regione
                          Friuli-Venezia Giulia
                       Al Presidente della commissione di coordina-
                          mento della Valle d'Aosta
                       Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)
                       All'ANCI
                       All'UPI
                       All'UNCEM
  Com'e' noto,  il comma  46 dell'art.  1 della legge  n. 662  del 23
dicembre 1996, ultimo capoverso, prevede  che "gli enti dissestati, i
quali  abbiano  ottenuto   l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio
riequilibrato al  1 gennaio 1997,  possono chiedere, per  esigenze di
funzionamento  dei  servizi,  l'assegnazione di  personale  posto  in
mobilita' al momento della  rideterminazione della pianta organica ed
in servizio presso gli stessi enti al 31 dicembre 1995".
  Rilevando problematiche  interpretative in  ordine all'applicazione
della norma,  si e' ritenuto  opportuno investire della  questione il
Consiglio di Stato,  al quale questo Ministero, con  relazione del 19
aprile 1997, ha chiesto, in particolare:
  A)  a  chi gli  enti  in  questione  devono rivolgere  la  predetta
richiesta di personale;
  B) come si debba configurare giuridicamente l'assegnazione.
  Al  riguardo,  si   rammenta  che  la  normativa   piu'  recente  -
nell'ambito delle procedure di mobilita' del personale eccedentario -
si e' espressa con il termine "riassorbimento" laddove ha previsto la
possibilita', per l'ente che abbia in un primo tempo ceduto personale
esuberante, di riammetterlo in organico  in presenza di posti vacanti
(art.  25,  comma  5,  della  legge  n.  144/1989  come  riconfermato
dall'art. 22, comma 14, della legge n. 724/1994);
  C)  se   l'assegnazione  vada  riconosciuta   all'ente  interessato
soltanto   in  presenza   di  un   posto  vacante   in  organico   di
corrispondente qualifica  o profilo,  ovvero possa  prescindere dalla
vacanza del  posto, essendo sufficiente il  sussistere delle esigenze
di  funzionamento  dei  servizi   richiamato  dalla  disposizione  in
oggetto;
    D) per quanto tempo dura l'assegnazione;
  E) se il rapporto con  l'ente assegnatario debba trovare la propria
fonte in un contratto.
  Le   soluzioni    interpretative   suggerite   dall'amministrazione
dell'Interno concernevano:
  1) la competenza della commissione  centrale per gli organici degli
enti locali all'esame delle richieste di assegnazione;
  2)  la  prescindibilita'  della  condizione  dell'esistenza  presso
l'ente  di  un  corrispondente  posto  vacante  in  quanto,  in  caso
contrario, si  ricadrebbe nell'ipotesi di applicazione  dell'art. 25,
quinto  comma  della  legge  n.  144  del  1989  di  conversione  del
decreto-legge n. 66/1989,  come confermato dal comma  14 dell'art. 22
della  legge n.  724/1994 (riassorbimento  di personale  in posti  di
organico);
  3) l'inapponibilita'  di termini per  la assegnazione in  quanto il
rapporto  di  lavoro originario,  pur  subendo  - in  relazione  alle
necessarie  procedure  di  mobilita'  e di  assegnazione  -  profonde
modifiche   rapportate   all'amministrazione   datrice   di   lavoro,
costituisce un continuum per il lavoratore;
  4) la configurazione della assegnazione quale cessione di contratto
in cui, ope legis, e' previsto  il subentro di una amministrazione ad
un'altra in qualita'  di datore di lavoro, per  la particolare fascia
di dipendenti di cui  trattasi; in alternativa, potrebbe considerarsi
la vicenda di mutamento del datore di lavoro, secondo lo schema della
successione (a  titolo particolare) nel rapporto,  il quale continua,
inalterato, alle dipendenze dell'ente assegnatario;
  5) l'estensione  dell'assegnazione in  parola a tutto  il personale
coinvolto  in  procedure  di  mobilita' d'ufficio,  ivi  compreso  il
personale interessato a procedure di disponibilita'.
  Con parere interlocutorio del 14  maggio 1997 il Consiglio di Stato
chiedeva l'avviso anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della  funzione pubblica e  del Ministero del  tesoro in
ordine alla questione in argomento.
  Acquisito l'avviso delle suddette  amministrazioni, il Consiglio di
Stato ha ritenuto, con proprio parere n. 973/97 del 3 settembre 1997,
che la prima e piu' rilevante questione concernente l'interpretazione
della disposizione  e' quella relativa  alla necessita' o  meno della
esistenza di un posto vacante in organico di corrispondente qualifica
e profilo, quale condizione per applicare la disposizione medesima.
  Il Consiglio di Stato ha rilevato, preliminarmente, che trattasi di
disposizione  transitoria o  comunque  da applicarsi  una tantum  con
riferimento  a  situazioni  conosciute  ed esistenti  al  momento  di
entrata in vigore della legge.  Essa riguarda infatti gli enti locali
dissestati,  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio riequilibrato  alla data  di entrata  in vigore  della legge
stessa,  nonche' il  personale (posto  in mobilita'  a seguito  della
rideterminazione delle  piante organiche) che era  in servizio presso
l'ente al 31 dicembre 1995.
  Visti i limiti della sua  applicazione, la disposizione puo' essere
qualificata  "leggeprovvedimento" e  cio',  ad  avviso del  collegio,
porta  ad escludere  una  interpretazione la  quale, valorizzando  il
criterio sistematico,  richieda la vacanza del  posto come condizione
per l'assegnazione.
  Detta interpretazione sarebbe restrittiva,  in quanto la condizione
della  esigenza di  funzionamento dei  servizi sarebbe  richiesta per
consentire la deroga alla regola del concorso pubblico, ma esigerebbe
tuttavia la esistenza di un  posto vacante di equivalente qualifica e
profilo,  con conseguente  assoluta  impossibilita'  di applicare  in
concreto la disposizione.
  Essa dunque  non puo' essere  accolta, perche' urterebbe  contro la
volonta'  del   legislatore,  e  non  terrebbe   conto  della  natura
provvedimentale della disposizione medesima.
  A  cio'   puo'  aggiungersi  che   la  legge  gia'   consentiva  il
riassorbimento  del  personale  in  mobilita'  o  in  disponibilita',
qualora vi  fosse stato  il posto  vacante (vedi  art. 22,  comma 14,
della legge n. 724 del 23 dicembre 1994).
  Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto
che la norma in esame  consente l'assegnazione del personale posto in
mobilita'  o  disponibilita'  (nell'espressione "personale  posto  in
mobilita'" si deve intendere ricompreso anche il personale soggetto a
disponibilita', in quanto i due istituti si riferiscono entrambi alla
mobilita' in senso  ampio; dalla disponibilita' si  puo' passare alla
mobilita'  e sarebbe  irrazionale  escludere dall'applicazione  della
norma  il personale  in disponibilita')  all'ente locale  di origine,
anche  senza  posto vacante.  Cio',  sia  nell'ipotesi in  cui  detto
personale non sia stato collocato presso altro ente, sia nell'ipotesi
in cui  il collocamento  sia gia'  avvenuto, in  quanto la  norma non
distingue le due posizioni.
  Il supremo  consesso ha concordato, inoltre,  con l'amministrazione
dell'Interno  nel  ritenere  che  la  commissione  centrale  per  gli
organici degli  enti locali (cui  subentrera', ai sensi  dell'art. 19
del decreto legislativo n. 342  del 15 settembre 1997, la Commissione
per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali),  in  quanto
competente  all'approvazione  dei  provvedimenti  deliberativi  sulle
dotazioni  organiche  degli  enti   locali  dissestati,  debba  anche
valutare la sussistenza delle  esigenze di funzionamento dei servizi,
che  consentono   una  deroga  sostanziale  alle   statuizioni  sulle
dotazioni organiche.
  La commissione  dovra' anche  indicare il  termine di  durata della
assegnazione, commisurandola  alla prevedibile durata  delle esigenze
di funzionamento  dei servizi, che  sono per natura rapportate  ad un
tempo  definito;  la regola  e',  infatti,  che le  normali  esigenze
dell'ente devono essere soddisfatte nell'ambito della pianta organica
dell'ente medesimo. Del resto  una interpretazione, che consentisse a
tempo indeterminato le assegnazioni per esigenze di funzionamento dei
servizi  di personale  in  mobilita', contrasterebbe  con il  sistema
delineato  dal  decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  e
successive  modifiche ed  integrazioni. Tale  decreto, ai  fini della
riduzione  delle  spese  dell'ente   locale  dissestato,  prevede  la
rideterminazione  della   pianta  organica  e  la   dichiarazione  di
eccedenza  del  personale,  comunque   in  servizio  in  sovrannumero
rispetto a  rapporti medi  dipendentipopolazione fissati  dalla norma
primaria.
  L'interpretazione  non accolta  costituirebbe, quindi,  una rottura
della disciplina  degli enti  in dissesto  e rischierebbe  di rendere
inoperante il sistema.
  Al termine del  periodo indicato la commissione  dovra' valutare la
persistenza  o  meno  delle   esigenze  di  servizio;  alla  ritenuta
cessazione di  tali esigenze dovra' conseguire  un nuovo collocamento
del dipendente in mobilita'.
  Infatti,  non vi  sono ragioni  per ritenere  che l'ente  presso il
quale abbia  trovato collocazione il dipendente  rimanga vincolato al
manteninento  del posto,  una  volta che  tale  dipendente sia  stato
assegnato  all'ente  di  originaria  provenienza,  sia  pure  con  il
necessario assenso dell'altro ente.
  Richiamando, pertanto,  il principio civilistico introdotto  con il
decreto  legislativo  n.  29/1993,  il  Consiglio  di  Stato  ritiene
necessario tale assenso,  in quanto il nuovo rapporto,  sorto in base
all'assegnazione ai  sensi del comma  46, deriva dal  precedente, pur
differenziandosene per essere a  termine. Si verificherebbe cosi', in
base  alla legge,  un trasferimento  del  rapporto e  quindi una  sua
modificazione.
  Cio'  premesso,  le  amministrazioni  interessate  all'applicazione
della  norma  dovranno inviare  la  relativa  richiesta al  Ministero
dell'interno, documentando, in particolare:
  a) l'esistenza di situazioni  contingenti che possano far scaturire
l'esigenza di soddisfare temporaneamente i servizi;
  b) se il  dipendente interessato risulti ancora  in servizio presso
l'ente richiedente  o sia  stato gia'  collocato in  mobilita' presso
altro  ente,  per  cui,  in  tale  ultimo  caso,  risulta  necessario
l'assenso della medesima amministrazione;
  c) l'assenso  del dipendente  interessato al  provvedimento, atteso
che il medesimo dovra' essere  riammesso in servizio presso il comune
di provenienza solo temporaneamente,  con l'obbligo di ricollocamento
in mobilita' al cessare delle contingenti esigenze di servizio.
  Si prega, pertanto di diramare la  presente a tutti gli enti locali
ricadenti   nel  territorio   della  provincia,   con  preghiera   di
assicurazione.
                                        Il direttore generale
                                     dell'Amministrazione civile
                                               Gelati