N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1998

                                 N. 5
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 9 gennaio 1998 (del Commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Beni  culturali - Regione siciliana - Assessorato ai beni culturali -
    Personale assunto con  contratti  stipulati  ex  art.  111,  legge
    regionale  n.  25  del  1993,  per la catalogazione del patrimonio
    culturale regionale -  Proroga  dei  contratti  in  corso  per  un
    periodo  di  diciotto  mesi,  a  decorrere  del  1  gennaio 1998 -
    Irragionevolezza - Lesione del principio di imparzialita'  e  buon
    andamento   della   pubblica   amministrazione  -  Violazione  del
    principio di eguaglianza in  relazione  alle  garanzie  poste  per
    l'accesso agli uffici pubblici - Contrasto con il giudicato di cui
    alla sentenza della Corte costituzionale n. 59/1997.
 Finanza  regionale  -  Regione  siciliana  -  Contributi  erogati per
    attivita' culturali su capitoli gia' rendicontati  degli  esercizi
    finanziari  1991  e  1990  - Prevista utilizzazione da parte degli
    enti beneficiari purche' effettivamente spesi per l'attuazione del
    programma  di   attivita'   presentato   o   comunque   per   fini
    istituzionali  degli  enti medesimi - Irragionevolezza - Incidenza
    sul principio di imparzialita' e  buon  andamento  della  pubblica
    amministrazione    -    Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
    costituzionale n. 94 del 1995.
 (Legge regione Sicilia 23 dicembre 1997, artt. 1 e 3).
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).
(GU n.4 del 28-1-1998 )
   L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23  dicembre  1997
 ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  587 dal titolo: "Ulteriori
 interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano  e
 disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi
 finalita'  culturale  ed artistico", pervenuto a questo Commissariato
 dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  28  dello  statuto
 speciale, il successivo 27 dicembre 1997.
   Il  provvedimento  legislativo  teste'  approvato,  in pendenza del
 giudizio instaurato con  il  ricorso  presentato  l'8  novembre  1997
 avverso  il  disegno  di  legge  n.  542/560 ed iscritto al n. 71 del
 registro di codesta,  ecc.ma  Corte,  pur  avendo  una  portata  piu'
 limitata  rispetto  a  quest'ultimo  appare  sostanzialmente ispirato
 dalla medesima filosofia.
   Esso, infatti, dispone la proroga  di  18  mesi  dei  contratti  di
 lavoro  stipulati  ai  sensi dell'art. 111 legge regionale n. 25/93 e
 successive modifiche ed integrazioni con il personale gia' utilizzato
 nelle campagne di catalogazione del  patrimonio  culturale  siciliano
 effettuate  in  Sicilia  in  attuazione dell'art. 15 legge n. 41/86 e
 della legge regionale n. 26/1988.
   Comprensibilmente,  il  legislatore  regionale,  nell'approssimarsi
 della scadenza del termine dei suddetti contratti, intende  garantire
 i  livelli  occupazionali  dei lavoratori interessati, in un contesto
 economico caratterizzato da  una  ormai  quasi  endemica  contrazione
 della   domanda   di  lavoro  e  che,  determina  il  dilagare  della
 disoccupazione, anche nelle fasce piu' elevate.
   In proposito, codesta ecc.ma Corte con sentenza n.  59/91,  seppure
 abbia ammesso che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni possa
 essere  finalizzato  a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli
 propri  dell'amministrazione   stessa   e   specificatamente   quello
 dell'occupazione,  tuttavia  ne  ha  subordinato  il perseguimento al
 rispetto dell'art.  97 della Costituzione, in quanto "tali  eventuali
 interessi  possono  essere  soltanto  aggiuntivi  e  non  sostitutivi
 rispetto a quelli che  qualificano  principalmente  l'impiego  presso
 l'amministrazione pubblica".
   Secondo  ormai  consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze
 C.C. nn. 205/1996, 59, 153 e 191 del 1997) affinche' non si determini
 quell'inversione di priorita' tra  pubblico  e  privato  ritenuta  in
 contrasto  con  le  esigenze di buon andamento reclamato dall'art. 97
 della Costituzione, "occorre che il rapporto d'impiego previsto dalla
 legge la sua durata nel tempo siano legati da un nesso di  congruita'
 controllabile   in   giudizio   sulla   ragionevolezza  delle  scelte
 legislative con riferimento a tale presupposta valutazione in  ordine
 alle  necessita'  funzionali della pubblica amministrazione" (C.C. n.
 153/1997).
   Nella medesima decisione,  inoltre,  viene  precisato  che  seppure
 spetti  al legislatore regionale un vasto ambito di discrezionalita',
 il relativo potere di apprezzamento non si sottrae  al  sindacato  di
 costituzionalita'  sotto  il  profilo della non arbitrarieta' e della
 ragionevolezza delle scelte; "sindacato tanto  piu'  rigoroso  quanto
 piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale dell'atto legislativo
 sottoposto a controllo".
   Elemento del giudizio di ragionevolezza  deve  pertanto  essere  la
 preventiva  e  condizionante  valutazione delle oggettive esigenze di
 personale per l'esercizio di pubbliche funzioni; "valutazione  questa
 necessaria  anche  quando si tratti di compiti di natura temporanea i
 quali percio' non giustificano la modificazione della  dotazione  dei
 posti  in  organico,  ne'  quindi  assunzioni stabili, ma soltanto la
 creazione di posti precari a termine".
   Si soggiunge che il suddetto reclutamento a termine non puo'  avere
 quale  presupposto una mera affermazione delle necessita' contingenti
 che si intendono soddisfare ma deve trovare  giustificazione  in  una
 "ricognizione  in  termini quantitativi e qualitativi, in modo che le
 misure conseguenti possano risultare non arbitrarie  anch'esse  sotto
 il  profilo  quantitativo e qualitativo" (C.C. sentenza n. 153/1997).
 Queste, nella  fattispecie  in  esame,  dovrebbero  consistere  nella
 valutazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  singoli  progetti di
 catalogazione e del relativo mantenimento di  determinate  unita'  di
 personale,  previa  verifica  dell'idoneita' allo scopo del personale
 stesso.
   Orbene,  cosi'  enucleati  i  requisiti  richiesti  ai  fini  della
 conformita'  al  principio  di  cui  all'art.  97 della Costituzione,
 quest'ufficio non puo' esimersi dal proporre nuovamente al vaglio  di
 codesta ecc.ma Corte il provvedimento legislativo teste' adottato.
   Il   legislatore   regionale,   infatti,   dando   per  presupposta
 un'ipotetica insufficienza di personale, proroga "tout court" tutti i
 contratti di lavoro stipulati ex art. 111 legge regionale n.  25/1993
 per la durata di ulteriori diciotto mesi e contestualmente demanda ad
 una  successiva  fase  amministrativa,  di  competenza dell'Assessore
 preposto al ramo e degli  uffici  periferici,  la  definizione  della
 nuova  attivita'  di  catalogazione,  schedatura  e documentazione in
 relazione a quelle gia' svolte ai fini  della  determinazione  di  un
 organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.
   Dal  tenore letterale della norma di cui all'art. 1 appare evidente
 che ci si trovi  nuovamente  in  presenza  di  quel  ribaltamento  di
 priorita' tra interesse pubblico e privato giacche' la determinazione
 delle  attivita'  da  compiersi  verrebbe  giustificata ex post da un
 emanando piano  organico  di  utilizzazione  delle  risorse  umane  e
 materiali esistenti.
   In  proposito  questo  Commissariato  ai  fini di un piu' ponderato
 esame sulla costituzionalita' della norma  ha  chiesto  di  conoscere
 (all.  n.  1)  su quali elementi di fatto la competente V Commissione
 permanente dell'ARS in sede di elaborazione  del  disegno  di  legge,
 abbia   fondato   la  determinazione  di  prorogare  i  contratti  in
 questione.
   Dall'esame dei verbali trasmessi (all. n. 2) tuttavia si evince che
 la  suddetta  determinazione  non   e'   scaturita   dalla   puntuale
 ricognizione  in  termini quantitativi e qualitativi delle necessita'
 esistenti ne'  dalla  valutazione  preventiva  dei  risultati  sinora
 conseguiti, atteso che la prosecuzione delle attivita' viene disposta
 in  vista della definizione di un organico piano di utilizzazione del
 personale mantenuto in servizio.
   Appare, inoltre, che unica premura del legislatore  sia  quella  di
 affermare,   anche   con  l'ausilio  di  accorgimenti  lessicali,  la
 necessita' di non disperdere le professionalita' acquisite in assenza
 di  un'idonea  istruttoria  sulle  risultanze  dell'attivita'  sinora
 svolta e sull'identificazione puntuale degli obiettivi da conseguire,
 elementi  questi  tanto  piu' indispensabili in relazione alla natura
 provvedimentale dell'adottanda delibera legislativa.
   Ne'  tantomeno  durante  il  dibattito  in  aula  e'  stata   posta
 l'attenzione  su tali elementi di valutazione, essendosi limitati gli
 interventi ad apportare modifiche di  natura  ancora  lessicale  alla
 disposizione da approvare (all. 3).
   Altro elemento determinante ai fini della proposizione del presente
 gravame,  e'  la considerazione che il rispetto del principio di buon
 andamento  di  cui  all'art.  97  della   Costituzione   impone   che
 l'espansione dell'impiego presso la pubblica amministrazione non puo'
 rendersi  indipendente  dalla  preventiva  e condizionata valutazione
 dell'oggettiva necessita' di personale per l'esercizio  di  pubbliche
 funzioni  (C.C.    sentenza  n.  205/1996);  valutazione che non puo'
 mancare anche quando si tratta di compiti di natura temporanea  (C.C.
 sentenza n. 59/1997).
   "La  carenza  di  una previa valutazione delle esigenze funzionali,
 infatti,   finirebbe   per   incrementare   inutilmente   e    quindi
 irragionevolmente   il   numero   dei   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni e per subordinare l'interesse pubblico a  quello  del
 personale" (C.C. sentenze nn. 484/1991, 1/1989, 123/1968).
   Al  riguardo  questo Commissariato ai sensi dell'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 488/1969, ha richiesto (all. 4) ai
 competenti uffici regionali se fosse stata completata,  e  con  quale
 esito,  l'attivita  di  ricognizione  del  personale in servizio gia'
 avviata in ossequio alla delibera n. 322  del  7  agosto  1997  della
 Giunta di Governo regionale.
   Con  nota n. 2236 del 30 dicembre 1997 (all. 5) la Presidenza della
 regione ha comunicato che i risultati dell'attivita'  di  rilevazione
 in  questione  a  tutt'oggi  non  sono  pervenuti  alla Direzione del
 personale ai fini  della  successiva  predisposizione  del  piano  di
 redistribuzione del personale.
   Anche    dall'esame    degli    ulteriori    chiarimenti    forniti
 dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, con nota
 n. 3063 del 30 dicembre 1997 non possono desumersi elementi  tali  da
 far  ritenere  superati i rilievi di costituzionalita' sinora esposti
 avverso l'iniziativa legislativa in questione (all. n. 6).
   Dai numerosi  allegati  alla  suddetta  nota  emerge,  invero,  che
 neanche  gli  uffici periferici, seppure apoditticamente affermino la
 necessita'  di   proseguire   nell'attivita'   catalografica,   hanno
 predisposto   un   piano  organico  di  catalogazione  da  cui  possa
 desumersi, secondo criteri obiettivi e dati certi la necessita' e  la
 durata della proroga.
   Il  predetto  Assessorato ha, altresi', inviato copia dei prospetti
 riepilogativi dell'attivita'  catalografica  svolta,  di  impossibile
 raffronto,  per  questo  ufficio con l'originario progetto finanziato
 dalla legge regionale n. 25/1993 ed avviato nell'anno successivo.
   I due prospetti riepilogativi, peraltro privi di  alcuna  relazione
 illustrativa  o di una apposita "legenda" per le sigle riportate, non
 consentono inoltre di esprimere una  qualsivoglia  valutazione  sulla
 esigenza   funzionale   della  amministrazione  e  di  verificare  la
 sussistenza del nesso di congruita' per il mantenimento  dei  precari
 rapporti di lavoro e la loro durata nel tempo.
   La  documentazione fornita, corredata dai numerosi riferimenti alla
 preesistente corrispondenza  tra  Soprintendenze  e  uffici  centrali
 dell'Assessorato,  non  pervenuta  a  questo  Commissariato,  avrebbe
 dovuto  piuttosto  essere  posta  a  disposizione  della  Commissione
 permanente    dell'Assemblea    per    consentire    il    necessario
 approfondimento in sede istruttoria del disegno di legge e supportare
 cosi' con elementi di fatto le determinazioni da assumere.
   Da  quanto  sin  qui  esposto,  puo'   pertanto   concludersi   che
 l'iniziativa  legislativa  si  configura come l'ennesimo tentativo di
 superare gli obblighi  derivanti  dall'applicazione  della  normativa
 nazionale  in  materia  di  razionalizzazione  del  pubblico impiego,
 eludendo al contempo il chiaro dispositivo della decisione di codesta
 ecc.ma Corte n.  59/1997, con conseguente  violazione  dell'art.  136
 della Costituzione.
   L'art.  3  che  di  seguito si trascrive costituisce la sostanziale
 riproduzione dell'art. 2 del disegno  di  legge  n.  395  dal  titolo
 "Interventi  in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed
 integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35",  che  ha
 costituito  oggetto di impugnativa il 5 novembre 1997, iscritta al n.
 69 del registro dei ricorsi presso codesta Corte, le cui  motivazioni
 integralmente si richiamano: "Art. 3. - E 'consentita, da parte degli
 enti   beneficiari,   l'utilizzazione   dei  contributi  erogati  per
 attivita' culturali sul  capitolo  38054  dell'esercizio  finanziario
 1991  e  sul  corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1990
 gia' rendicontati, purche' effettivamente spesi per l'attuazione  del
 programma di attivita' presentato o comunque per i fini istituzionali
 degli enti medesimi".
   Dal  tenore letterale della norma traspare la manifesta illogicita'
 della disposizione laddove si consente ex  post  l'utilizzazione  per
 fini diversi di contributi rendicontati e quindi gia' impiegati.
   Il legislatore, al fine di superare i motivi di censura proposti da
 questo  Commissariato  avverso la precedente disposizione, in realta'
 introduce una  norma  ancora  piu'  contraddittoria  atteso  che  non
 risulta  logicamente  comprensibile  come  possa  essere  ammissibile
 l'utilizzazione di somme spese  e  rendicontate  in  esercizi  remoti
 (1990 e 1991).
   E'  di  tutta  evidenza da quanto si evince dai chiarimenti forniti
 dall'Amministrazione regionale  ai  sensi  dell'art.  3  decreto  del
 Presidente  della Repubblica n. 488/1969 (all. 7) che si sia tentato,
 con  accorgimenti  lessicali,  di  trovare  soluzione   al   medesimo
 problema,  id  est di sanare situazioni di illegittimita' per diverse
 centinaia  di  milioni  erogati  in  assenza  di  interessi  pubblici
 legislativamente  rilevanti,  di  preminente importanza generale, che
 unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente legittima  una
 legge di sanatoria (C.C. sentenza n. 94/1995).
                               P. Q. M.
   E  con  riserva  di  presentare memorie illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello
 Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28  dello  statuto
 speciale,  con  il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
 disegno di legge n. 587 dal  titolo:  "Ulteriori  interventi  per  la
 catalogazione  del  patrimonio culturale siciliano e disposizione per
 la rendicontazione  di  spese  sostenute  da  enti  aventi  finalita'
 culturale  ed artistico" approvato dall'Assemblea regionale siciliana
 nella seduta del 23 dicembre 1997:
     art. 1  per  violazione  degli  artt.  3,  51,  97  e  136  della
 Costituzione;
     art. 3 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
      Palermo, addi' 31 dicembre 1997
  Il  Commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana: prefetto
 Gianfranco Romagnoli
 98C0022