ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 2 

  Valutazione  pensionistica  del   trattamento  economico  derivante
dall'applicazione dei CCNL, relativi  al quadriennio 1994-1997, per i
comparti Regioni-Autonomie locali e Sanita'.
(GU n.23 del 29-1-1998)
 
 Vigente al: 29-1-1998  
 

                                   Alle sedi periferiche INPDAP
                                   A tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                   Alla    Direzione   generale   dei
                                  servizi periferici del tesoro
                                   Alle prefetture della Repubblica
                                   Alla regione Valle d'Aosta
                                    Ai commissari  di  Governo  delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                   Ai provveditorati agli studi
                                   Alle corti di appello
                                   Alle  direzioni  provinciali   del
                                  tesoro
                                   Alle  ragionerie provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                   Alla Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri -  Dipartimento    per  la
                                  funzione pubblica
                                   Al  Ministero  del lavoro e  della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                   Al    Ministero   del   tesoro   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                   Al   Ministero   dell'interno    -
                                  Gabinetto del Ministro
                                   Al   Ministero   della  sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                   Alla    Corte    dei    conti    -
                                  Segretariato generale
                                   Alle sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                   Ai comitati regionali di controllo
                                   Alla   Ragioneria  generale  dello
                                  Stato
                                   All'Istituto    nazionale    della
                                  previdenza sociale
PREMESSA
 L'attuazione  dei  contratti  collettivi  di lavoro stipulati per il
quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e  per  i  due  bienni
(come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti
Regioni-Autonomie  locali  e Sanita', ha ben evidenziato la struttura
delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la  distinta
area  della  dirigenza,  mettendone in rilievo alcune caratteristiche
determinanti  ai  fini  della   individuazione   della   retribuzione
contributiva e pensionabile.
 Gia' con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e
successivi  chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del
3-6-96 e  n.63486  del  17-2-97,  si  e'  inteso  fornire  il  quadro
normativo  delineatosi  a  seguito dell'estensione dell'art. 12 della
legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1  gennaio 1996.
 In queste sedi si e' piu' volte ribadito che rientra nell'imponibile
contributivo tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro
in   dipendenza   del   rapporto   di   impiego,   restando   escluse
dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate
dal  gia'  citato  art.12  e  dal comma 15 dell'art. 2 della Legge n.
335/95.
 L'allargamento della base contributiva  implica  l'inclusione  nella
stessa  di  tutti  quei  compensi  che  per  la  loro  aleatorieta' o
caratteristiche intrinseche fino al 31-12-95  non  erano  considerati
quiescibili,  l'unica condizione e' che siano emolumenti percepiti in
relazione all'attivita' lavorativa.
 Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane  da
stabilire  come un emolumento incida ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza.  Si ricorda, infatti, che in  applicazione
dell'art.  13  del  D.L.vo.  503/92  al  posto  di  un'unica quota di
pensione  calcolata  in  base  all'anzianita'  complessiva   e   alla
retribuzione  dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di
pensione.  La  prima  (A)  sara'  calcolata  in  base  all'anzianita'
contributiva   maturata   al  31-12-92  ed  alla  retribuzione  annua
pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio;  l'altra  (B)  in
base  alla  differenza  delle  aliquote  di  rendimento  rilevate  in
corrispondenza dell'anzianita'  di  servizio  alla  cessazione  e  al
31-12-92   ed   alla   retribuzione   risultante  dalla  media  delle
retribuzioni corrisposte dopo l' 1-1-93.
 Per esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n.  335/95)
l'ampliamento  della  base  contributiva previsto dall'art. 2 comma 9
della citata legge di riforma interessera' esclusivamente la quota di
pensione prevista dall'art. 13 lettera b) D.L.v.o  503/92  (ossia  la
quota  "B"  di  pensione, che valuta le anzianita' maturate dopo il 1
gennaio 1993), concorrendo  alla  determinazione  della  retribuzione
media pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96.
 Per  il  calcolo  della  quota  "A"  di  pensione,  la  retribuzione
contributiva  dell'ultimo  giorno  di  servizio  andra'   individuata
secondo  i  criteri gia' fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077,
art.  27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131.
 Piu'  precisamente  e'  la   risultante   degli   emolumenti   fissi
nell'ammontare,   continuativi   nel   tempo,   corrispettivi   quale
remunerazione  dell'attivita'  lavorativa  svolta  ed   espressamente
previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro.
 Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione
puntuale   delle  voci  contrattuali  che  concorrono  a  formare  la
retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessita'
circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto.
                 C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO
                     REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art.  28  del  C.C.N.L.  per il personale appartenente al comparto
Regioni - Autonomie Locali, del  6-4-95  pubblicato  sul  supplemento
ordinario  alla  GU  n.  211  del  9-9-95  ed  integrato dall'accordo
15-2-96,  struttura  il  trattamento   economico   su   due   fattori
essenziali:
 a) trattamento fondamentale;
 b) trattamento accessorio.
Il primo e' costituito da:
 1) stipendio tabellare (art.29);
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita
 3) indennita' integrativa speciale
 4) livello economico differenziato
Il secondo e' costituito da:
 1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a)
 2) compensi per la produttivita' collettiva per il miglioramento
    dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33)
 3) premi per la qualita' delle prestazioni individuali
    (art.31, comma 2 lettera d e art.34)
 4) indennita' speciali previste:
 - dall'art.31 comma 2 lettera b;
 - dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli art. 35 e 36;
 - dall'art.37.
 Si  rende  opportuno  precisare  che  alcune delle voci comprese nel
trattamento accessorio, per le loro  caratteristiche  di  fissita'  e
continuita'  previste  dagli  artt.l5  e 16 L.   1077/59 e successive
integrazioni, concorreranno a formare  la  retribuzione  contributiva
per  il  calcolo  della quota "A" di pensione, come verra' di seguito
dettagliatamente specificato.
 Gli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi  degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza.  Dal dettato dei suddetti articoli risulta
evidente  che  i  benefici  economici,  ivi compresa la indennita' di
vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95)  e  negli
importi  previsti,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di  vigenza  contrattuale  (1/1/94  -
31/12195).
 Dette  disposizioni  valgono  esclusivamente ai fini del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti
a   seguito   di  norme  di  legge  o  di  contratto  aventi  effetto
retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo  la
disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione
(aliquota di cassa).
Lavoro straordinario (art. 31)
 Il    compenso    per   lo   straordinario   effettuato   rientrera'
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire  dall'  1-1-96.    Infatti  per  l'erogazione  del   suddetto
emolumento   si   attinge   ad   apposito  fondo  utilizzato  per  il
finanziamento della parte variabile della retribuzione.
Produttivita' collettiva e miglioramento servizi (art.33)
 L'incentivo  e'   subordinato   al   raggiungimento   di   obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione.
 Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede
di  contrattazione  decentrata o integrativa aziendale, e' soggetto a
contribuzione solo a decorrere  dall'1-1-96  e  pertanto,  valutabile
esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.
Premi per la qualita' delle prestazioni individuali (art.34)
 Per  le  stesse  considerazioni  sopra  indicate,  detti  emolumenti
andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota
di pensione.
Indennita' di area direttiva (art.35)
 E' riservata esclusivamente al personale  delle  Regioni  inquadrato
nelle  qualifiche  7  ed  8 ed e finalizzata a remunerare particolari
posizioni di responsabilita'. Tale indennita', di natura  accessoria,
revocabile e di importo variabile, incidera' per determinazione della
seconda quota di pensione.
Indennita'  per  il  personale  che  operi  in particolari condizioni
(art.36)
 Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo
costituito  per  la  determinazione  della  parte   variabile   della
retribuzione  e  pertanto  verranno  valutati  solo a decorrere dall'
1-1-96 per il calcolo della seconda quota di pensione.
 Le  indennita'  fino  ad  ora  analizzate,  ove  spettanti,  vengono
attribuite al personale in servizio a decorrere dall' 1-1-96.
Indennita' (art.37)
 Le  indennita'  indicate  nel  presente  articolo  competono  dal  1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilita' e  sono  lorde,
mensili, fissi e ricorrenti.
 Assorbono,  fino  a  concorrenza,  le  indennita'  gia' riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e date le  loro  caratteristiche
rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della
prima quota di pensione.
 Unica   eccezione   e'   rappresentata   dall'indennita'   di  tempo
potenziato,  indicata  al  comma  2,  che  per  espressa   previsione
contrattuale   sara'   utile   ai   fini  pensionistici  a  decorrere
dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione.
 E'   da  rilevare  che  la  "integrazione  tabellare"  al  personale
dell'area di vigilanza che, il comma 1 lettera  a)  dell'articolo  in
esame,  fissa  nella  misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa
natura di voce  integrativa  dello  stipendio,  deve  intendersi  con
effetto sulla tredicesima mensilita'.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I  benefici  economici  del  CCNL per il biennio 1996-97, siglato il
16-3-96,  si  applicano  al  personale  gia'   in   servizio   presso
Regioni-Autonomie    locali   alla   data   dell'1-1-96   o   assunti
successivamente secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del  CCNL
stipulato il 6-4-95.
 Gli  stipendi  tabellari  gia' stabiliti dall'art.29 del citato CCNL
vengono incrementati  all'1-1-96,  1-12-96  e  1-7-97,  nella  misura
stabilita dall'art. 2.
 Il  CCNL  in  esame  ha  mantenuto  la  struttura della retribuzione
prevista dal precedente, incrementando  solo  l'importo  delle  somme
corrisposte.
            CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art.33  del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni -
Autonomie Locali del 10.4.96, pubblicato  sul  Supplemento  ordinario
della   G.U.   n  101  del  2.5.96,  disciplina  la  struttura  della
retribuzione della qualifica unica  dirigenziale,  distinguendone  le
seguenti voci:
 1) stipendio tabellare;
 2) indennita' integrativa speciale;
 3) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 4) retribuzione di posizione;
 5) retribuzione di risultato.
 A  decorrere  dall'1-12-95  lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilita', della qualifica unica dirigenziale, previo  conglobamento
dell'elemento   distinto  della  retribuzione,  e'  stabilito  in  L.
32.977.000 cosi' determinato:
 a) stipendio tabellare dell'ex prima
    qualifica dirigenziale                         L. 25.211.000
    (art 43 del DPR 333/90)
 b) incremento annuale derivante
    dall'applicazione del CCNL                     L.  2.484.000
    ex I qualifica dirigenziale
 c) importo di 0,2 indennita' di
    funzione della ex I qualifica
    dirigenziale                                   L.  5.042.000
    (art. 38 del DPR 333/90)
 d) elemento distinto della retribuzione           L.    240.000
 Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale  godeva  di
uno  stipendio  tabellare  annuo,  ai  sensi  del  DPR  333/90, di L.
33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal  CCNL  in  esame;
pertanto,  in  fase  di  prima  applicazione il trattamento economico
stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi e' cosi' articolato:
 -  stipendio  tabellare  nella  misura dell'art. 34 comma 3 CCNL (L.
32.977.000);
 - maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000,
pari alla
                           differenza tra
 l'importo del trattamento economico in godimento  all'1-12-95  dalla
sommatoria delle seguenti voci:
 - Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90,       L. 33.593.000
   comprensivo dell'elemento distinto della
   retribuzione;
 - importo pari allo 0,1 dell'indennita' di funzione    L.  3.359.000
   (art.38 DPR 333/90)
 - Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; L.  3.072.000
 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento       L.    811.000
   e quella della ex I qualifica funzionale.
                              rispetto
allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 CCNL (L. 32.977.000)
Effetti nuovi trattamenti economici
 I   benefici   economici,   ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale,  derivanti  dall'applicazione   del   contratto,   sono
corrisposti  integralmente,  alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque  cessato  dal  servizio,  con
diritto   a   pensione,   nel   periodo   di   vigenza   contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
 Detta disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del  trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio
e  di  licenziamento  si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 La retribuzione di posizione di cui agli  artt.40  e  41  del  CCNL,
nonche'  il  valore  differenziale  di  posizione di cui all'art. 42,
sostituiscono le indennita' di funzioni di cui all'art.  38  del  DPR
333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennita'
premio  fine  servizio,  cosi'  come  gia'  previsto  per  la  citata
indennita' di funzioni secondo le vigenti disposizioni.
Retribuzione di posizione
 Al finanziamento della retribuzione di posizione  dei  dirigenti  in
servizio  a  tempo  indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo
istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando:
 A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennita' di funzione di
cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla
13 mensilita', nell'anno 1993, per la parte eccedente  lo  0,2  della
quota  di  pertinenza  della  1 qualifica dirigenziale e per la parte
eccedente lo 0,1 per la  parte  di  pertinenza  della  2    qualifica
dirigenziale;
 B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla
lettera A);
 C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi
a  carico  dell'amministrazione,  calcolato  con riferimento all'anno
1993 e al solo personale con qualifica di dirigente;
 D)   le   risorse   che    specifiche    disposizioni    finalizzano
all'espletamento  di  particolari funzioni, quali, ad esempio, quella
dell'art.45 comma 8 del  DPR  333/90  (indennita'  gia'  riconosciuta
quiescibile dalla previgente normativa).
 Considerato   che  la  retribuzione  di  posizione  viene  conferita
utilizzando esclusivamente risorse gia' destinate al finanziamento di
indennita' riconosciute pensionabili dalla previgente  normativa,  in
quanto  rivestono  carattere di fissita' e continuita'  si deduce che
tale emolumento e' utile ai fini  della  determinazione  della  prima
quota  di  pensione.   La retribuzione di posizione viene corrisposta
per tredici mensilita' da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo  di
L.  70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e
alla graduazione delle  funzioni  attribuite  ai  Dirigenti,  tenendo
conto  di  parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla
complessita' organizzativa, alla responsabilita'  gestionali  interne
ed esterne.
 Qualora  l'indennita'  di  funzione  gia' in godimento alla data del
30-6-95, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i  Dirigenti  della
ex  1  qualifica  e  dello  0,1 per i Dirigenti della ex 2 qualifica,
risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di  nuova
attribuzione,   il   Dirigente   conserva   la  relativa  differenza,
denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della  13
mensilita';  anche detto valore deve essere considerato utile ai fini
della determinazione della prima quota di pensione.
 Tale  considerazione  e'  avvalorata  dal  fatto   che   il   valore
differenziale   di   posizione   e'   finanziato  dal  fondo  per  la
retribuzione di posizione con priorita' rispetto  a  tutte  le  altre
modalita'  di  utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente,
l'amministrazione  dovra'  utilizzare  le  risorse   destinate   alla
retribuzione  di  risultato,  che  vengono temporaneamente ridotte in
misura corrispondente.
Retribuzione di risultato
 Al finanziamento della retribuzione di risultato  dei  dirigenti  in
servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando:
 A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL;
 B)  una  quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%, del fondo
utilizzato per il finanziamento della retribuzione di  posizione  nei
punti sopra indicati a), b) e c);
 C)  le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per
la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti,  quale,
ad  esempio,  quella  di  cui  all'art.69  comma  2  del  DPR  268/87
(professionisti legali).
 La  retribuzione  di  risultato  dei  Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti  o  programmi  aventi  come  obiettivo  il
raggiungimento  dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto
della disponibilita' complessiva  di  spesa  assegnata  alle  singole
strutture.  Poiche' tale emolumento non riveste le caratteristiche di
fissita' e continuita' richieste dai menzionati art. 15  e  16  legge
1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilita'  a contribuzione, lo stesso
rientrera' nella retribuzione  contributiva  e  pensionabile  solo  a
decorrere  dall'1-1-96,  in  applicazione dell'art.   2 comma 9 legge
335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla  seconda  quota  di
pensione cosi' come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.
 I  compensi  corrisposti  ai  professionisti  legali  e recuperati a
seguito  di  condanna  della  parte   avversa   soccombente   vengono
finanziati   attingendo  al  fondo  destinato  alla  retribuzione  di
risultato (art. 44 comma 2 del  CCNL)  e  pertanto,  rientrano  nella
determinazione della seconda quota di pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I   benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano  ai
Dirigenti gia' in servizio  presso  le  Aziende  ed  enti  alla  data
dell'1-1-96 od assunti successivamente.
 Gli  stipendi  tabellari  stabiliti  dall'art.34  comma  3 del CCNL,
stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e
1.12.96, con le modalita' e negli importi  stabiliti  dall'art.2  del
C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97.
Retribuzione di posizione
 La   retribuzione   di   posizione   del  CCNL  viene  rideterminata
rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i  valori  indicati
nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n.  61 del 14.3.97.
             C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art.  40  del  CCNL  del  personale  comparto Sanita' dell'1-9-95,
pubblicato sul supplemento ordinario alla  GU  n.  217  del  16-9-95,
struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:
 a) trattamento fondamentale;
 b) trattamento accessorio.
 Il primo e' costituito da:
 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 3) indennita' integrativa speciale.
 Il secondo e' costituito da:
 1) compenso per il lavoro straordinario;
 2) compenso per la produttivita' collettiva ed il miglioramento
    dei servizi (art.47);
 3) premio per la qualita' di prestazioni individuali (art.48);
 4) indennita' speciali (ove dovute);
 5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro);
 6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e
    valorizzazione delle responsabilita').
 Si  rende  opportuno  precisare  che  alcune delle voci comprese nel
trattamento accessorio, per le loro  caratteristiche  di  fissita'  e
continuita', concorreranno a formare la retribuzione contributiva per
il  calcolo  della  quota  "A"  di  pensione,  come verra' di seguito
dettagliatamente specificato.
 Gli artt.41 e 42 disciplinano rispettivamente gli  incrementi  degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza.
 Dal  dettato  dei  suddetti articoli risulta evidente che i benefici
economici,  ivi  compresa  la  indennita'  di  vacanza  contrattuale,
derivanti   dall'applicazione   del   contratto,   sono   corrisposti
integralmente, alle scadenze  (1/1/95  e  1/12/95)  e  negli  importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
 Dette disposizioni valgono esclusivamente ai  fini  del  trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio
e  di  licenziamento  si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Lavoro straordinario (art. 43)
 Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente.
 Tale  fondo e' finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni
di  lavoro  straordinario  necessario  per  fronteggiare  particolari
situazioni di lavoro.
 Il    compenso    per   lo   straordinario   effettuato   rientrera'
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire dall'1-1-96.
Indennita' per particolari condizioni di lavoro (art. 44)
 Le indennita' previste dal presente  articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  retribuzione  pensionabile  per  la determinazione
della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo,
sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal  personale
incaricato  e  possono, pertanto, non essere piu' corrisposte in caso
di svolgimento di funzioni diverse.
 Per esplicita previsione contrattuale  (comma  13)  tali  indennita'
sono  attribuite a decorrere dal 1  dicembre 1995, ma sono valutabili
esclusivamente  nella  seconda  quota   di   pensione   a   decorrere
dall'1-1-96  secondo  quanto  disposto  dall'art.2 commi 9 e 11 Legge
335/95.
Indennita' di qualificazione  professionale  e  valorizzazione  delle
responsabilita' (art. 45)
 Le  indennita'  previste  dal  presente  articolo  competono  dal  1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilita', e sono  lorde,
mensili, fisse e ricorrenti.
 Date    queste    caratteristiche   rientrano   nella   retribuzione
contributiva  anche  per  la  determinazione  della  prima  quota  di
pensione.
 Assorbono,  fino  a  concorrenza,  le  indennita'  gia' riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e precisamente:
 -   dall'art.56   DPR   270/87   (Indennita'   per   il    personale
infermieristico) -  dall'art.57 DPR 270/87 (Indennita' di incremento,
della  utilizzazione  delle  strutture e degli impianti), commi 2 e 3
primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 -
comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4.
 -   dall'art.49   DPR   384/90   (Indennita'    della    professione
infermieristica) commi 1,2 e 4.
 -   dall'art.50   DPR   384/90   (Indennita'   di  incremento  della
utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei
servizi).
 Le indennita' del presente articolo vengono corrisposte al personale
secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal
comma 2 del CCNL.
 Il  successivo  comma  3  prevede,  a  decorrere  dall'1-12-95,   la
possibilita'  di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l
esercizio  delle  professionalita'  e   delle   responsabilita'   dei
dipendenti.
 Tale  incremento, nella misura prevista dal comma 5, e' lordo, fisso
e ricorrente ed e' corrisposto per dodici mensilita'.    E'  pertanto
ritenuto  quiescibile  per  la  determinazione  della  prima quota di
pensione.
Produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47)
 L'incentivo  e'   subordinato   al   raggiungimento   di   obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il  controllo interno o del nucleo di valutazione.  Detto emolumento,
corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di  contrattazione
decentrata  o integrativa aziendale, e' soggetto a contribuzione solo
a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per  il
calcolo della seconda quota di pensione.
La qualita' della prestazione individuale (art. 48)
 Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47.
Livello retributivo VIII bis (art.49)
 A  seguito del ricompattamento di cui al 1  livello dirigenziale con
le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9  livello e'
stato colmato dal livello VIII-bis.
 In  tale  livello  sono  inquadrati  gli   operatori   professionali
dirigenti,  forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma
universitario  conseguito  nelle  scuole  dirette  a  fini  speciali,
adibiti  a  compiti  di  organizzazione  e programmazione o direttori
delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni  di
anzianita' nella posizione funzionale.
 A  detto  personale  compete  (commi  3 e 5 del CCNL) una indennita'
mensile, lorda per dodici mensilita' di L. 55.000 a decorrere  dall'1
dicembre  1995;  tale  indennita'  ha assorbito quella corrisposta al
medesimo titolo dall'art. 57, comma 3,  u.c.  del  DPR  270/87,  gia'
ritenuta quiescibile.
 Pertanto  detto  emolumento dovra' essere valutato nella prima quota
di pensione.
 Nel  livello  VIII-bis  sono  altresi'  inquadrati  i  collaboratori
amministrativi  coordinatori  in possesso dell'anzianita' di tre anni
della posizione funzionale.
 Ai  dipendenti  comunque  inquadrati   nel   livello   VIII-bis   e'
attribuibile   (comma   4)  una  indennita'  di  L.  135.000,  fissa,
ricorrente e corrisposta per dodici mensilita';  puo'  riguardare  un
numero  massimo  di  dipendenti  pari al 45% della dotazione organica
complessiva del ruolo di appartenenza.
 Data la natura del compenso, tale  indennita'  e'  da  ricomprendere
nella  retribuzione  contributiva  per  la determinazione della prima
quota di pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I benefici economici del  CCNL  del  27-6-96,  relativi  al  biennio
economico  1996-97, si applicano al personale gia' in servizio presso
le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o  assunto  successivamente,
secondo  i  criteri  di cui all'art. 42 comma 1 del CCNL stipulato il
giorno 1-9-95.
 Gli  stipendi  tabellari gia' stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL
vengono incrementati  all'1-1-96,  1-11-96  e  1-7-97,  nella  misura
stabilita dall'art. 2.
 A   decorrere  dall'1-1-97,  le  indennita'  previste  dall'art.  45
(Indennita' di qualificazione professionale  e  valorizzazione  delle
professionalita')  commi l e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di
L. 5.000 mensili fisse e lorde.
 A decorrere dall'1-7-97 viene, altresi', incrementato il numero  dei
beneficiari  dell'indennita' maggiorata di qualificazione professione
e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45,  comma  3  e
seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95.
         CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITA'
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 Ai  sensi  dell'art.26  del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica
unica di Dirigente:
 a)  per  il  ruolo  professionale:  procuratori  legali,   avvocati,
ingegneri,   architetti,  geologi  gia'  collocati  nelle  qualifiche
funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
 b) per  il  ruolo  tecnico:  sociologi,  analisti,  statistici  gia'
collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
 c)  per  il  ruolo  amministrativo:  vice  direttori amministrativi,
direttori amministrativi e  direttori  amministrativi  capi  servizio
gia' collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.
 Ai  sensi  degli  artt.l5  e  18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla
qualifica del Dirigente del ruolo sanitario:
 a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi  gia'
collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;
 b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi gia'
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
 L'art.  39  del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto
Sanita', concordato il 17-7-96 e  pubblicato  sulla  GU  n.  304  del
30-12-96,  disciplina  la struttura della retribuzione distinguendone
le seguenti voci:
 - stipendio tabellare;
 - indennita' integrativa speciale;
 - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita,
 - retribuzione di posizione;
 - specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale
   ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
 - retribuzione di risultato;
 - retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
 - assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
Incrementi contrattuali (art. 40)
 Alle   scadenze   1-1-95  e  1-12-95  vengono  stabiliti  incrementi
contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in  base
agli ex-livelli di provenienza.
 Tali  incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti
per i vari  ex-livelli  dall'art.41  del  DPR  384/90,  sull'elemento
distinto  della retribuzione, sull'indennita' integrativa speciale in
godimento, nonche'  sull'intero  importo  delle  indennita'  previste
dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90.
Stipendio tabellare (art. 41)
 A  decorrere  dal 1  dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici
mensilita'   della   qualifica   unica   dirigenziale    dei    ruoli
professionale,  tecnico,  amministrativo e del I livello dirigenziale
del ruolo sanitario e' stabilito in L. 32.977.000
 Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario
la misura dello stipendio annuo tabellare e' di L. 43.941.000.
 Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al IX livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42)
                             IX LIVELLO
 A) Con piu' di 5 anni di anzianita' all'1-12-95
 Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento  distinto
della retribuzione, e' di L.27.643.000 cosi' determinato:
 RUOLO                      RUOLO                  I LIVELLO RUOLO
 AMMINISTRATIVO         PROFESSIONALE E                SANITARIO
                        TECNICO
 Stipendio tabellare    Stipendio tabellare      Stipendio tabellare
 dell'ex-IX livello     dell'ex-IX livello       dell'ex-IX livello
 384/90                 384/90                   384/90
 Incrementi             Incrementi               Incrementi
 contrattuali           contrattuali             contrattuali
 nuovi (art. 40 del     nuovi (art. 40 del       nuovi (art. 40 del
 CCNL)                  CCNL)                    CCNL)
 Intero ammontare       Intero ammontare        74,2 dell'indennita'
 dell'indennita'        dell'indennita'         di cui all'art. 45
 di cui                 di cui                  del DPR
 all'art.44 del 384/90  all'art.45 del 384/90   384/90  come
 come rideterminata     come rideterminata      rideterminata
 dall'art. 48           dall'art. 48            dall'art. 48
 Conglobamento di n.65  Conglobarnento di n.65
 ore annue di           ore annue di
 straordinario feriale  straordinario feriale
 diurno, alle tariffe   diurno, alle tariffe
 di cui                 di cui
 al DPR 384/90,         al DPR 384/90,
 incrementato del 6%    incrementato del 6%
B) Con meno di 5 anni di anzianita' all'1-12-95
 Lo  stipendio  tabellare  annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1
dicembre 1995,  previo  conglobamento  dell'elemento  distinto  della
retribuzione, e' determinato in L.  26.091000 che ricomprende:
 - stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi
   dell'art.41 del DPR 384/90;
 - incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL);
 - indennita' previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con
   l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale
   il conglobamento delle indennita' ex art. 45, avviene solo nella
   misura del 69,4%, con il relativo incremento;
 - rideterminazione delle indennita' di cui sopra, ai sensi
   dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di
   servizio.
 Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene
incrementato  ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti
modalita':
 - dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue;
 - dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il  precedente
incremento.
 Lo  stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente
raggiunto anche dai Dirigenti con anzianita' inferiore a cinque  anni
con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90.
Norma  transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al X livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43)
                              X LIVELLO
 Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della  retribuzione,  e'  di  L.
32.977.000, cosi' determinato:
 RUOLO                      RUOLO                  I LIVELLO RUOLO
  AMMINISTRATIVO         PROFESSIONALE E               SANITARIO
                         TECNICO
 Stipendio tabellare    Stipendio tabellare      Stipendio tabellare
 dell'ex-X livello      dell'ex-X livello        dell'ex-X livello
 DPR 384/90             DPR  384/90              DPR 384/90
 Incrementi             Incrementi               Incrementi
 contrattuali           contrattuali             contrattuali
 nuovi (art. 40 del     nuovi (art. 40 del       nuovi (art. 40 del
 CCNL)                  CCNL)                    CCNL)
 Quota della IIS        Quota della IIS          Quota della IIS
 eccedente              eccedente                eccedente
 rispetto a quella      rispetto a quella        rispetto a quella
 determinata            determinata              determinata
 nell'art. 46 del       nell'art. 46 del         nell'art. 46 del
 CCNL                   CCNL                     CCNL
 Importo pari al 55%    Importo pari al 55%    Importo pari al 42,4%
 dell'indennita' di     dell'indennita'        dell'indennita' di cui
 direzione              professionale e        all'art. 45, comma 1
 dell'art.44            tecnico                lettera a) DPR 384/90
 DPR 384/90             dell'art. 45
                        DPR 384/90
Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al XI livello dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44)
                             XI LIVELLO
 Lo  stipendio  tabellare  annuo  a  decorrere  dall'1-12-95 e' di L.
32.977.000
 Poiche' i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano  di  uno
stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000,
quindi  superiore  a  quello  stabilito dal CCNL in esame, in fase di
prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti
di cui trattasi e' cosi' articolato:
 - Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL;
 - Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di
   L. 5.393.000, pari alla
                           differenza tra
 l'importo  del  trattamento  economico  in  godimento   all'1-12-95,
ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
 - Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo
   dell'elemento
   distinto della retribuzione;
 - Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL;
 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella gia'
   spettante all'XI livello.
                              rispetto
 allo   stipendio  tabellare  previsto  dall'art.  41  del  CCNL  (L.
32.977.000)
 Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti  all'XI  livello
del ruolo sanitario (art. 45)
 Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' stabilito
in L. 43.941.000 e ricomprende:
 - lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo
   degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL;
 - un importo pari al 47,7% dell'indennita' di cui all'art. 45 del
   DPR 384/90.
Effetti nuovi stipendi (art.49)
 I   benefici  economici,  ivi  compresa  la  indennita'  di  vacanza
contrattuale,  derivanti  dall'applicazione   del   contratto,   sono
corrisposti  integralmente,  alle scadenze (1/1/95 e l/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque  cessato  dal  servizio,  con
diritto   a   pensione,   nel   periodo   di   vigenza   contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
 Detta disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del  trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio
e  di  licenziamento  si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Ai sensi e per  gli  effetti  sopra  indicati,  la  retribuzione  di
posizione  per  la  parte  fissa  (art.53  comma 4 del CCNL), essendo
costituita dalle indennita' fisse e ricorrenti previste  dagli  artt.
44,  45,  47  e  48  del DPR 384/90, nella quota non utilizata per la
ricostruzione dello stipendio tabellare,  mantiene  la  natura  delle
predette  indennita'  ed  e', pertanto, utile ai fini pensionistici e
dell'indennita' premio  servizio,  cosi'  come  gia'  previsto  dalle
vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine.
Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione (art. 50)
 Poiche'  nell'ambito  delle  qualifiche dirigenziali non esiste piu'
una differenziazione per livelli, come sopra illustrato,  con  questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi  conferiti,  per  la  determinazione  della retribuzione di
posizione.
Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51)
 Ai Dirigenti, in relazione alle  attivita'  svolte,  sono  conferiti
incarichi di:
 - direzione di struttura;
 - funzioni ispettive e di consulenza;
 - funzioni di studio e ricerca;
 - funzioni di natura professionale.
Affidamento  e  revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.. 52)
 Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente  dalla
circostanza  che  al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL
abbiano optato per il  contratto  quinquennale  rinnovabile  previsto
dall'art.  15  del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi
di direzione di struttura.
La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53)
 L'ammontare   della   retribuzione   di   posizione   e'   collegato
all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla
graduazione delle funzioni prevista dall'art.  50.
 Essa  compete  per  tredici  mensilita'  ed e' composta da una parte
fissa e da una parte variabile.
 La componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre  1995,
e'  costituita dalle quote delle indennita' previste dagli 44, 45, 47
e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli  stipendi
tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL.
 Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche
in  quota  residua,  da  indennita'  che erano fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche  ed  e',  pertanto,  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
 Per   le   caratteristiche  descritte,  la  componente  fissa  della
retribuzione viene mantenuta anche  in  mancanza  del  raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  ovvero  in  caso  di  affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita della retribuzione di posizione conseguente  al  collocamento
in disponibilita' per la durata massima di un anno.
 Per  quanto  riguarda  la  componente  variabile della retribuzione,
occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data  5-12-96  ha
stabilito  la  valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in
relazione  allo  svolgimento  degli  incarichi  ad   essi   affidati,
prevedendo  che,  in caso di accertata inosservanza delle direttive e
di risultati negativi, si possa  procedere  alla  non  corresponsione
della retribuzione di posizione.
 Una   quota  di  detta  parte  variabile  viene  stabilita  in  sede
contrattuale e gli importi indicati,  sia  per  la  parte  fissa  che
variabile,   rappresentano  comunque  il  minimo  contrattuale  della
retribuzione di posizione.  Tali  valori  rappresentano  la  base  di
partenza  per  la rideterminazione della componente variabile dopo la
graduazione delle  funzioni  da  effettuarsi  in  sede  aziendale  in
presenza  di  incarichi  riconosciuti  di  maggiore  responsabilita',
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58.
 Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta
retribuzione mantiene, comunque, le  caratteristiche  di  fissita'  e
continuita'  e, pertanto, non e' subordinata ad alcuna valutazione di
merito, solo la  seconda  parte,  qualificata  come  variabile,  puo'
essere  ridotta  o  non  erogata  affatto  in  presenza  di risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
 Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di posizione rappresenta di fatto un emolumento  predeterminabile  in
quanto    attribuita    in    base   ad   importi   fissi   stabiliti
contrattualmente, questo Istituto  ritiene  di  valutare  detta  voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
 Dal  1    dicembre  1995 e sino al conferimento degli incarichi, per
tutti i Dirigenti in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  contratto,  la  retribuzione di posizione e' costituita dai
valori indicati per le due componenti - fissa  e  variabile  -  nella
tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione  funzionale  di  provenienza  cui  corrispondeva un diverso
assetto organizzativo.
Incarichi di direzione di struttura: determinazione  ed  attribuzione
della   retribuzione   di   posizione   dei   Dirigenti   dei   ruoli
professionale, tecnico, amministrativo e dei  Dirigenti  di  I  e  II
livello del ruolo sanitario (art. 54)
 Ai  dirigenti  cui  vengono  conferiti gli incarichi di direzione di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
 a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L.  70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
 b)  da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000
per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al  punto
a) o di posizioni dirigenziali di unita' operative semplici.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potra' essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  53
comma  8  CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione
funzionale di provenienza.
Incarichi non comportanti direzione di struttura:  determinazione  ed
attribuzione  della  retribuzione di posizione relativa alle funzioni
dirigenziali  dei  ruoli  professionale,  tecnico  ed  amministrativo
nonche' di I livello del ruolo sanitario (art. 55)
 Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e
ricerca,  nonche'  di  funzioni  ispettive  o di verifica e controllo
ovvero  incarichi  di  natura  professionale,  la   retribuzione   di
posizione e' ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
 a)  da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000
per le  funzioni  dirigenziali  inerenti  gli  incarichi  comportanti
attivita' o compiti di rilevanza aziendale;
 b)  da  un  minimo  individuato  per  ciascun  ruolo dalla tabella 2
allegata al CCNL ad un massimo di  L.  35.000.000  per  le  posizioni
dirigenziali  i  cui  incarichi  abbiano  rilevanza all'interno della
struttura di appartenenza o  richiedano  competenza  professionale  o
specialistico-funzionale di base.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potra' essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  53
comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale
di provenienza, cosi' come rettificata a seguito di errata corrige di
cui  all'art.  1  del  CCNL  integrativo  pubblicato su GU n. 206 del
4-9-97.
Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo  specifico
trattamento  economico  legato  all'incarico  quinquennale.  Norma di
prima applicazione (art. 56)
 Ai Dirigenti di II livello con rapporto  di  incarico  quinquennale,
assunti  dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per coloro
che abbiano gia' optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  oltre  alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che  e'  ricompreso  tra  il  5  % ed il 35% del valore massimo della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a).
 La decorrenza di questo specifico trattamento economico  non  potra'
essere  anteriore  al  1 gennaio 1997. Poiche' detto emolumento viene
predeterminato in sede di stipulazione del contratto  individuale  ed
ha  le  medesime  caratteristiche della retribuzione di posizione, lo
stesso rientrera' nella prima quota di pensione.
Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonche'
dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.58)
 Le retribuzione di posizione e lo specifico  trattamento  economico,
di  cui  all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad un Fondo,
costituito a decorrere dall'1-12-95  ed  a  valere  sulla  competenza
1996, nel quale confluiscono:
 - le indennita' residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48
   del DPR 384/90;
 - le indennita' di cui all'art. 46 del DPR 384/90
   (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento);
 - una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo
   di appartenenza.
 A  partire  dall'1-1-97  il  Fondo  e'  incrementato  di  una  quota
corrispondente  al  lavoro  straordinario.  Infatti,  da  tale   data
l'istituto  del  lavoro  straordinario  per  i  Dirigenti  dei  ruoli
professionale,  tecnico,  amministrativo  e  del  II  livello   ruolo
sanitario  e'  abrogato;  per  i  Dirigenti  di  I  livello del ruolo
sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo.
Disciplina del  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di
lavoro (art. 60)
 Prevede,  a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per la
corresponsione degli emolumenti  connessi  a  determinate  condizioni
lavorative  (quali:  indennita'  di pronta disponibilita', indennita'
servizio notturno, per rischio  da  radiazione,  di  bilinguismo,  di
profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria).
 Le  indennita'  previste  dal  presente articolo non concorrono alla
formazione della  retribuzione  pensionabile  per  la  determinazione
della  prima  quota  di pensione in quanto sono strettamente legate a
determinati  compiti  che   comportano   oneri,   rischi   o   disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere piu' corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
 Tali  indennita'  sono valutabili esclusivamente nella seconda quota
di  pensione  a  decorrere  dall'1-1-96   secondo   quanto   disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 61)
 La  retribuzione  di  risultato  dei  Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti  o  programmi  aventi  come  obiettivo  il
raggiungimento  dei  risultati prestazionali prefissati e il rispetto
della disponibilita' complessiva  di  spesa  assegnata  alle  singole
strutture.  Si  ritiene  che,  poiche' tale emolumento non riveste le
caratteristiche di fissita' e continuita'  richieste  dai  menzionati
art.   15  e  16  legge  1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilita'  a
contribuzione, lo stesso rientrera' nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2 comma 9 legge 335/95,  incidendo,  pertanto,  esclusivamente  sulla
seconda  quota  di  pensione cosi' come previsto dall'art. 2 comma 11
della stessa legge.
Premio per la qualita' della prestazione professionale (art. 63)
 E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il conseguimento  di  livello  di  particolare  qualita'  della  loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti,  anche  con  riguardo alla qualita' dei servizi. Tale premio e'
strettamente connesso  ai  risultati  conseguiti  in  relazione  alla
realizzazione  degli  obiettivi  assegnati e, pertanto, e' valutabile
esclusivamente nella seconda quota di pensione, cosi'  come  previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
Onorari e compensi di natura professionale (art. 64)
 Gli   onorari,   spettanti   ai  Dirigenti  avvocati  e  procuratori
appartenenti al ruolo professionale  che  svolgono  funzioni  legali,
sono  quelli  recuperati a seguito di condanna alle spese della parte
avversa soccombente e sono corrisposti dopo  l'avvenuta  acquisizione
delle somme nel bilancio dell'azienda o ente.
 Il  comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano
finanziati attingendo al fondo destinato ai  premi  per  la  qualita'
della  prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e
pertanto, rientrano  nella  determinazione  della  seconda  quota  di
pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I  benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano   ai
Dirigenti gia' in servizio presso le
 Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
 Gli  stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL
vengono incrementati alle scadenze dell' 1.1.96, 1.11.96 e    1.7.97,
con le modalita' e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Retribuzione di posizione
 La  retribuzione  di  posizione  complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art.  53,  comma  8,  del
CCNL  viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97,
secondo i valori indicati nella  tabella  allegata  al  contratto  in
esame,  cosi'  come  rettificata  a  seguito di errata corrige di cui
all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97.
              CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 502/92 appartengono  alla  qualifica
di Dirigente di I livello:
 A) per la professione medica e per gli odontoiatri:  gli assistenti,
gli  aiuti,  i  vice  direttori sanitari e i coadiutori sanitari gia'
collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello;
 B) per la professione veterinaria:   collaboratori  e  i  coadiutori
gia' collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello.
Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
 A)  per  la  professione  medica  ed  odontoiatrica:    i  Dirigenti
sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i  primari  ospedalieri  gia'
collocati nella posizione funzionale di XI livello;
 B)  per  la  professione  veterinaria:   i Veterinari Dirigenti gia'
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
 L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario  del
comparto  sanita', concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento
ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura  della
retribuzione distinguendone le seguenti voci:
 -  stipendio tabellare;
 -  indennita' integrativa speciale;
 -  retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 -  indennita' di specificita' medica;
 -  retribuzione di posizione;
 -  specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello,
    ove attribuito;
 -  retribuzione di risultato;
 -  retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove
    spettante;
 -  assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
Incrementi contrattuali (art. 41)
 Alle  scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I
e II livello incrementi  contrattuali  attribuiti  in  base  agli  ex
livelli di provenienza e cosi' distinti:
 1)  dirigenti  medici  con  indennita'  di  tempo  pieno c dirigenti
veterinari con indennita' medico- veterinaria;
 2) dirigenti medici gia' a tempo definito;
 3)  dirigenti  veterinari  che   non   beneficiano   dell'indennita'
medico-veterinaria.
 Tali  incrementi  comprendono  il  6% sugli stipendi tabellari per i
vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento  distinto
della retribuzione, sull'indennita' integrativa speciale in godimento
nonche' sull'importo della quota parte delle indennita' conglobate di
cui agli artt.  43, 44 e 45 del presente contratto.
Stipendio tabellare (art. 42)
 A  decorrere  dall'1-12-95  lo  stipendio tabellare annuo per dodici
mensilita' del Dirigente di I livello e' stabilito in L. 32.977.000
 Dalla stessa data per i Dirigenti di  II  livello  la  misura  dello
stipendio annuo tabellare e' di L.43.941.000.
 Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma  transitoria  per  i  dirigenti gia' appartenenti al IX livello
(art. 43)
                             IX LIVELLO
 Lo  stipendio  a  decorrere   dall'1-12-95,   previo   conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione, e' cosi' articolato:
_____________________________________________________________________
medici gia' a  medici gia' a   veterinari che non  veterinari che non
tempo pieno    tempo definito  beneficiano         beneficiano
veterinari     Stipendio:      indennita'          indennita'
con ind.ta'    16.615.000      medico-veterinaria  medico-veterinaria
medico-                        con + di 5 anni di  con - di 5 anni di
veterinaria                    anzianita'          anzianita'
Stipendio:                     Stipendio:          Stipendio:
27.643.000                     23.511.000          21.838.000
Stipendio      Stipendio       Stipendio           Stipendio
tabellare ex   tabellare ex    tabellare ex        tabellare ex
IX livello     IX livello      IX livello          IX livello
(art. 108      (art. 108       (art. 108           (art. 108
DPR 384/90     DPR 384/90      DPR 384/90          DPR 384/90
tempo pieno    tempo definito  tempo pieno         tempo pieno
Incrementi     Incrementi      Incrementi          Incrementi
art. 41        art. 41         art. 41             art. 41
CCNL           CCNL            CCNL                CCNL
Importo pari   Importo         Importo indennita'  Importo indennita'
al 52,9%       indennita'      medico speciali-    medico speciali-
indennita'     medico          stica (art. 110     stica (art. 110
tempo pieno    specialistica   comma 1 lettera c)  comma 1 lettera c)
art. 110       (art. 110       DPR 384/90)         DPR 384/90)
comma 1        comma 1
lettere a)     lettera b)
e c) DPR       DPR 384/90)
384/90)
_____________________________________________________________________
                               Maggiorazioni
                               art. 117
                               DPR 384/90
_____________________________________________________________________
 L'indennita'  medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art.
117  DPR  384/90  nonche'  l'indennita'  di  dirigenza  medica,   non
utilizzate  per  la  ricostruzione  degli  stipendi,  confluiranno  a
decorrere dall'1-12-95 nell'indennita' di specificita' medica e nella
retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame.
 Gli stipendi, come sopra  determinati,  verranno  incrementati  alle
date  dell'1-1-96  e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97
gli stipendi nella misura sotto specificata:
 - L. 32.977.000 per Dirigenti  medici  a  tempo  pieno  e  Dirigenti
veterinari che beneficiano dell'indennita' medico veterinaria;
 - L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito;
 - L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con piu' di 5 anni;
 - L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni.
Norma  transitoria  per  i  dirigenti  gia' appartenenti al X livello
(art. 44)
                              X LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici gia' a tempo     medici gia a tempo     veterinari che non
pieno                   definito               beneficiano
veterinari con ind.ta'                         indennita' medico-
medico-veterinaria                             veterinaria
Stipendio: 32.977.000   Stipendio: 20.615.000  Stipendio: 28.845.000
Stipendio tabellare     Stipendio tabellare    Stipendio tabellare
ex X livello            ex X livello           ex X livello
(art. 108 DPR 384/90    (art. 108 DPR 384/90   (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno)            tempo definito)        tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL  Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Quota IIS eccedente     Quota IIS eccedente    Quota IIS eccedente
l'ex IX livello         l'ex IX livello        l'ex IX livello
Importo pari al 26,1%   Assegno personale non  Importo pari al 20%
indennita' tempo pieno  riassorbibile e        delle indennita' di
art.110 comma 1         pensionabile pari a    cui all'art. 110
lettere a) e c) DPR     L. 812.000             comma 1 lettera c)
384/90)                                        DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
Norma  transitoria  per  i  dirigenti gia' appartenenti al XI livello
(art. 45)
                             XI LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici gia' a tempo     medici gia a tempo     veterinari che non
pieno                   definito               beneficiano
veterinari con ind.ta'                         indennita' medico-
medico-veterinaria                             veterinaria
Stipendio: 43.941.000   Stipendio: 30.268.000  Stipendio: 40.036.000
Stipendio tabellare     Stipendio tabellare    Stipendio tabellare
ex XI livello           ex XI livello          ex XI livello
(art. 108 DPR 384/90    (art. 108 DPR 384/90   (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno)            tempo definito)        tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL  Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Importo pari al 32,6%   Intero importo         Intero importo
indennita' tempo pieno  indennita' medico      indennita' medico
art.110 comma 1         specialistica (art.110 specialistica (art.
lettere a) e c) DPR     lettera b) terza       110 lettera b) terza
384/90)                 alinea DPR 384/90)     alinea DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianita' (art. 47)
 Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano  di  essere
corrisposti con effetto dal 31-12-96.
 Da  tale  data  il  valore  per  classi e scatti maturati sulle voci
indicate dall'art. 92  comma  6  DPR  270/87  (stipendio,  indennita'
medico  specialistica,  indennita'  di  tempo  pieno), con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati  al
31-12-96,  costituisce  la  retribuzione  individuale  di anzianita',
utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennita' di premio
di servizio nonche' della 13 mensilita'.
Effetti nuovi stipendi (art. 50)
 I   benefici  economici,  ivi  compresa  la  indennita'  di  vacanza
contrattuale, derivanti  dall'applicazione  del  presente  contratto,
sono  corrisposti  integralmente,  alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e
negli importi previsti, al personale comunque cessato  dal  servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 -
31/12/95).
 Detta  disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Ai   sensi  e  per  gli  effetti  sopra  indicati,  l'indennita'  di
specificita' medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per
la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL),  essendo  costituite  dalle
quote  residue  delle  indennita'  fisse  e ricorrenti previste dagli
artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per  la  ricostruzione
dello  stipendio  tabellare,  nonche'  dagli  artt. 114 e 116 del DPR
384/90, mantengono  la  natura  delle  predette  indennita'  e  sono,
pertanto,  utili  ai  fini  pensionistici  e  dell'indennita'  premio
servizio, cosi' come gia' previsto dalle vigenti disposizioni per  le
indennita' che vi hanno dato origine.
Graduazione  delle  funzioni  dei dirigenti di I e II livello ai fini
della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51)
 Poiche' nell'ambito delle qualifiche dirigenziali  non  esiste  piu'
una  differenziazione  per livelli, come sopra illustrato, con questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi conferiti, per  la  determinazione  della  retribuzione  di
posizione.
Indennita' di specificita' medica (art. 54)
 Tale   indennita'   e'   attribuita  al  personale  medico  data  la
peculiarita' della sua funzione che costituisce  non  solo  il  perno
dell'attivita' aziendale ma anche il fine istituzionale di essa.
 L'indennita' di specificita' medica, fissa, ricorrente e per 13
mensilita', e' corrisposta nei seguenti valori:
 - L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello;
 - L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello.
 Detto emolumento verra' utilizzato per la determinazione della prima
quota di pensione.
La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e
II livello (art. 55)
 L'ammontare   della   retribuzione   di   posizione   e'   collegato
all'incarico conferito al Dirigente  di  I  e  II  livello  dell'area
medico-veterinaria,  in base alla graduazione delle funzioni prevista
dall'art. 51.
 Essa compete per tredici mensilita' ed  e'  composta  da  una  parte
fissa e da una parte variabile.
 La  componente  fissa  della  citata  retribuzione,  spettante dal 1
dicembre 1995, e' costituita dalle quote  delle  indennita'  previste
dagli artt. 110, comma l, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e
6  (  per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove
goduta,  e  117  del  DPR  384/90,  per  le  parti  residue  dopo  la
ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt.  43, 44 e
45 del presente CCNL.
 Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche
in quota residua, da indennita' che  erano  fisse  e  ricorrenti,  ne
mantiene  le  caratteristiche  ed  e',  pertanto,  utile  ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
 Per  le  caratteristiche  descritte,  la  componente   fissa   della
retribuzione  viene  mantenuta  anche  in mancanza del raggiungimento
degli obiettivi prefissati  ovvero  in  caso  di  affidamento  di  un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita  della  retribuzione di posizione conseguente al collocamento
in disponibilita' per la durata massima di un anno.
 Per quanto riguarda  la  componente  variabile  della  retribuzione,
occorre  tenere  presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha
stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai  Dirigenti,  in
relazione   allo   svolgimento  degli  incarichi  ad  essi  affidati,
prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle  direttive  e
di  risultati  negativi,  si  possa procedere alla non corresponsione
della retribuzione di posizione.
 Una  quota  di  detta  parte  variabile  viene  stabilita  in   sede
contrattuale  e  gli  importi  indicati,  sia  per la parte fissa che
variabile,  rappresentano  comunque  il  minimo  contrattuale   della
retribuzione  di  posizione.  Tali  valori  rappresentano  la base di
partenza per la rideterminazione della componente variabile  dopo  la
graduazione  delle  funzioni  da  effettuarsi  in  sede  aziendale in
presenza  di  incarichi  riconosciuti  di  maggiore  responsabilita',
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60.
 Tuttavia,  come  sopra  specificato,  mentre  la componente fissa di
detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissita'
e continuita' e, pertanto, non e' subordinata ad  alcuna  valutazione
di  merito,  solo  la seconda parte, qualificata come variabile, puo'
essere ridotta  o  non  erogata  affatto  in  presenza  di  risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
 Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di  posizione  rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in
quanto   attribuita   in   base   ad    importi    fissi    stabiliti
contrattualmente,  questo  Istituto  ritiene  di  valutare detta voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
 Dal 1 dicembre 1995 e sino  al  conferimento  degli  incarichi,  per
tutti  i  Dirigenti  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente contratto, la retribuzione di posizione  e'  costituita  dai
valori  indicati  per  le  due componenti - fissa e variabile - nella
tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione funzionale di  provenienza  cui  corrispondeva  un  diverso
assetto organizzativo.
Incarichi  di  direzione di struttura: determinazione ed attribuzione
della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari  di
I e II livello (art. 56)
 Ai  dirigenti  cui  vengono  conferiti gli incarichi di direzione di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
 a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L.  70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
 b)  da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000
per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al  punto
a) o di posizioni dirigenziali di unita' operative semplici.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potra' essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  55
comma  7  del  CCNL  e  relativa  tabella  allegato  n. 3, secondo la
posizione funzionale di provenienza.
Incarichi non comportanti direzione di struttura:  determinazione  ed
attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti di I
livello (art. 57)
 Ai  Dirigenti  cui  vengono  conferiti  incarichi  non   comportanti
direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonche' di
funzioni  ispettive  o  di  verifica  e controllo ovvero incarichi di
natura professionale anche di alta specializzazione, la  retribuzione
di posizione e' ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
 a)  da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000
per le  funzioni  dirigenziali  inerenti  gli  incarichi  comportanti
attivita' o compiti di rilevanza aziendale;
 b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le
pos izioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno
della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale
o specialistico-funzionale di base.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potra' essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  55
comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale
di provenienza.
Dirigenti  di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico  legato  all'incarico  quinquennale.  Norma  di
prima applicazione (art. 58)
 Ai  Dirigenti  di  II  livello con rapporto di incarico quinquennale
assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero  per  coloro
che abbiano gia' optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  oltre  alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che e' ricompreso tra il 5%  ed  il  35%  del  valore  massimo  della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a).
 La  decorrenza  di questo specifico trattamento economico non potra'
essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poiche'  detto  emolumento  viene
predeterminato  in  sede di stipulazione del contratto individuale ed
ha le medesime caratteristiche della retribuzione  di  posizione,  lo
stesso rientrera' nella prima quota di pensione.
Finanziamento   della  indennita'  di  specificita'  medica  e  della
retribuzione di posizione per i Dirigenti  I  e  II  Livello  nonche'
dello  specifico  trattamento economico per i Dirigenti di II livello
(art.60)
 L'indennita' di specificita' medica, la retribuzione di posizione  e
lo  specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad
un Fondo, costituito a  decorrere  dall'1-12-95  ed  a  valere  sulla
competenza 1996, nel quale confluiscono:
 -  le  indennita'  residue  previste  dagli  artt. 110 e 117 del DPR
384/90;
 -  le  indennita'  di  cui  all'art.  53  e  54   del   DPR   270/87
(Partecipazione  all'ufficio  di Direzione, Coordinarnento, Dirigenza
medica);
 - le indennita' degli artt. 114 e 116  del  DPR  384/90  (indennita'
differenziata di responsabilita' primariale e indennita' di modulo);
 -  una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica
di appartenenza.
 A  partire  dall'1-1-97  il  Fondo  e'  incrementato  di  una  quota
corrispondente  al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici
e veterinari di II livello.  Conseguentemente viene proporzionalmente
ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio  e,  quindi,  il
ricorso  all'istituto  del lavoro straordinario da parte degli stessi
Dirigenti.
Disciplina del  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di
lavoro (art. 62)
Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la
costituzi  one  di  un  fondo  per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative (quali:   indennita'  di
pronta  disponibilita', straordinario, indennita' servizio notturno e
festivo, per rischio da radiazione, compensi per attivita' didattica,
di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) .
 Le indennita' previste dal presente  articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  retribuzione  pensionabile  per  la determinazione
della prima quota di pensione in quanto sono  strettamente  legate  a
determinati   compiti   che   comportano   oneri,   rischi  o  disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere piu' corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
 Tali indennita' sono valutabili esclusivamente nella  seconda  quota
di   pensione   a   decorrere  dall'1-1-96  secondo  quanto  disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 63)
 La retribuzione di risultato  dei  Dirigenti  viene  correlata  alla
realizzazione  dei  progetti  o  programmi  aventi  come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prestazionali  prefissati  nel  rispetto
della  disponibilita'  complessiva  di  spesa  assegnata alle singole
strutture. Si ritiene che, poiche' tale  emolumento  non  riveste  le
caratteristiche  di  fissita'  e continuita' richieste dai menzionati
art.  15  e  16  legge  1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilita'   a
contribuzione, lo stesso rientrera' nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2  comma  9  legge  335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla
seconda quota di pensione cosi' come previsto dall'art.  2  comma  11
della stessa legge.
Premio per la qualita' della prestazione individuale (art. 66)
 E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il  conseguimento  di  livello  di  particolare  qualita'  della loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualita' dei servizi.  Tale  premio  e'
strettamente  connesso  ai  risultati  conseguiti  in  relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e,  pertanto,  e'  valutabile
esclusivamente  nella  seconda quota di pensione, cosi' come previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I  benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano   ai
Dirigenti  gia'  in  servizio  presso  le  Aziende  ed enti alla data
dell'1-1-96 od  assunti  successivamente.    Gli  stipendi  tabellari
stabili  dagli  artt.  43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle
scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97,  con  le  modalita'  e  negli
importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Indennita' di specificita' medica e retribuzione di posizione
 La   indennita'   di  specificita'  medica  spettante  ai  medici  e
veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata
negli importi e con le modalita' indicate nell'art.  5 commi 1, 2 e 3
del contratto per la parte relativa al biennio  economico  1996-1997,
alle date dell'1-1-97 e 31-12-97.
 La  retribuzione  di  posizione  complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art.  55,  comma  7,  del
CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella
tabella allegata al contratto in esame.
                                                    IL PRESIDENTE
                                                    On. MAURO SEPPIA
           ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A
      CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZAZIONE
       IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI
           COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITA'
                         Retribuzione
                         contributiva      Retribuzione pensionabile
                                           Enti locali    UU.SS.LL.
                                             a     b       a    b
Stipendio tabellare            *             *             *
Incrementi contrattuali        *             *             *
Retribuzione individuale       *             *             *
di anzianita' (RIA)
Indennita integrativa          *             *             *
speciale
Compenso per lavoro            *                   *            *
straordinario
Compenso produttivita'         *                   *            *
collettiva e miglioramento
servizi
*
Premio per la qualita' di      *                   *            *
prestazioni individuali
Indennita:
* per particolari condizioni   *                   *            *
 di lavoro
* art.45 CCNL Sanita':         *                           *
qualif.person.valorizz.
responsab.             _
* indennita' mensile VIII bis
CCNL Sanita'                   *                           *
* art.35 CCNL Regioni Aut.     *                   *
Locali indennita' area
direttiva
* art.37 CCNL Regioni Aut.
Locali:
       *
* commi 1-3-4-5                *             *
* comma 2                      *                   *
                          AREA DIRIGENZIALE
Retribuzione RetribuZione F ensionabile
contributiva Enti locali UU.SS.LL.
                         Retribuzione
                         contributiva      Retribuzione pensionabile
                                           Enti locali    UU.SS.LL.
                                             a     b       a    b
Stipendio tabellare            *             *             *
Incrementi contrattuali        *             *             *
Indennita' integrativa
speciale                       *             *             *
Retribuzione individuale di
anzianita', ove acquisita      *             *             *
A) Amministrativa:
* retribuzione di posizione:   *             *
              quota fissa      *                           *
              quota variabile  *                           *
* valore differenziale di
posizione                      *             *
* retribuzione di risultato    *                   *            *
* compensi per i professionisti
* specifico trattamento
economico (ove attribuito)      *                          *
* art.60 CCNL Sanita':
Particolari condizioni
di lavoro                       *                               *
* premio per la qualita'
prestazioni individuali         *                               *
B) Medica:
* indennita di specificita'
medica                          *                          *
* retribuzione di posizione:
               quota fissa      *                          *
           quota variabile      *                          *
* specifico trattamento
economico                       *                          *
* retribuzione di risultato     *                               *
* premi per la qualita'
della prestazione individuale   *                               *