MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1997 

  Autorizzazione  all'Istituto  superiore  per la  prevenzione  e  la
sicurezza  del lavoro  ad esercitare  la sperimentazione  relativa ai
serbatoi interrati di stoccaggio fino a 5 mc.
(GU n.25 del 31-1-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                  della produzione industriale del
                      Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                        IL DIRETTORE GENERALE
                     dei rapporti di lavoro del
           Ministero del lavoro e della previdenza sociale
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
                     del Ministero della sanita'
  Vista la legge 23 dicembre  1978, n. 833, concernente l'istutuzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,  concernente   l'istituzione  dell'Istituto  superiore   per  la
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il
riordinamento  dell'ISPESL a  norma  dell'art. 1,  lettera h),  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441 "Regolamento concernente l'organizzazione,  il funzionamento e la
disciplina  delle  attivita'  relative   ai  compiti  dell'ISPESL  in
attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 30 giugno 1993, n. 268";
  Visto  il decreto  ministeriale  21 maggio  1974 concernente  norme
integrative  del regolamento  approvato con  regio decreto  12 maggio
1927,  n. 824,  e disposizioni  per l'esonero  di talune  verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione (Gazzetta Ufficiale n.
179 del 10 luglio 1974);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente norme di
sicurezza per  la progettazione,  l'installazione e  l'esecuzione dei
depositi di gas di petrolio  liquefatti con capacita' non superiore a
5 mc (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988);
  Visto l'art.  2, quarto  comma, del  decreto-legge 30  giugno 1982,
convertito, con modificazioni,  in legge 12 agosto 1982,  n. 597, che
prevede fra l'altro  che le procedure, le  modalita' amministrative e
tecniche,  le  specifiche  tecniche   sono  determinate  con  decreti
interministeriali   dei   Ministri   dell'industria,   commercio   ed
artigianato, della sanita'  e del lavoro e  della previdenza sociale,
previo parere dell'ISPESL;
  Ritenuto  che  per la  costruzione,  l'impianto  e l'esercizio  dei
serbatoi metallici interrati con rivestimento in resine epossidiche e
protezione catodica ad  anodi sacrificali e di  serbatoi metallici ad
asse longitudinale orizzontale interrati  con protezione degli stessi
attraverso  l'interposizione  di un  guscio  di  polietilene ad  alta
densita', per  depositi di  gas di  petrolio liquefatti  di capacita'
complessiva non superiore a 5 mc  e' necessario che venga emanata una
specifica regolamentazione;
  Ritenuto che  ai fini della sicurezza  degli ambienti di vita  e di
lavoro e per tutelare l'incolumita'  pubblica e' necessario che venga
attuata  una sperimentazione  sui  serbatoi  interrati di  stoccaggio
G.P.L. fino a 5 mc.
                             Decretano:
                               Art. 1.
  L'Istituto superiore per  la prevenzione e la  sicurezza del lavoro
e' autorizzato ad esercitare  la sperimentazione relativa ai serbatoi
interrati  di  stoccaggio fino  a  5  mc  con le  modalita'  previste
dall'accordo con il Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi - del 5 aprile 1996 che si
intende integralmente riportato.
   Roma, 31 luglio 1997
                        Il direttore generale
                    della produzione industriale
                              Visconti
                        Il direttore generale
                       dei rapporti di lavoro
                               Alberti
                        Il direttore generale
del Dipartimento della prevenzione
Oleari