Classificazione dell'aeroporto di Verona ai fini del servizio anticendi aeroportuale.(GU n.26 del 2-2-1998)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Verona e' inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Vista la nota 209316 dell'11 novembre 1992 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo; Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-quater, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo; Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocato sull'aeroporto di Verona sono adeguate alla classe richiesta; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'Interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Decreta: Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Verona e' inserito nella terza classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Roma, 7 gennaio 1998 Il Ministro: Napolitano