MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.27 del 3-2-1998)

  Con  decreto  ministeriale  n.  23889  del  12  dicembre  1997,  e'
approvata la  modifica del programma per  ristrutturazione aziendale,
relativa al periodo dall'8 luglio 1997  al 7 luglio 1998, della ditta
Teknecomp Industrie  Riunite S.p.a.  Div. Aros  ora Aros  S.r.l., con
sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano).
  Parere comitato tecnico del 9 dicembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dall'8 luglio
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros ora Aros S.r.l. con sede
in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dall'8
luglio 1997 al 7 gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1997  con decorrenza  8
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23890 del 12 dicembre  1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  1 ottobre  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 1
ottobre 1997 con effetto dal 13  marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.  Crinos   Industria
Farmacobiologica, con sede  in Villa Guardia (Como) e  unita' di Rete
di vendita nelle varie province, Villa Guardia (Como), per il periodo
dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1997  con decorrenza 13
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23891 del 12 dicembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 7  gennaio 1997 al 6 gennaio 1998,  della ditta S.p.a. AE
Goetze,  con  sede  in  Alpignano  (Torino)  e  unita'  di  Alpignano
(Torino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. AE  Goetze, con  sede in
Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal
7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  gennaio 1997 con  decorrenza 7
gennaio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale, con effetto dal 7
gennaio 1997,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  AE Goetze, con sede  in Alpignano (Torino) e  unita' di
Alpignano (Torino),  per il periodo  dal 7  luglio 1997 al  6 gennaio
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1997 con  decorrenza 7
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23892 del 12 dicembre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27
novembre  1997  con  effetto  dal  20 gennaio  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  F.E.M.E. P. &
T. -  Gruppo Feme  - Carlo Gavazzi,  con sede in  Milano e  unita' di
Lainate (Milano),  per il periodo  dal 20  luglio 1997 al  19 gennaio
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1997 con  decorrenza 20
luglio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27
novembre  1997  con  effetto  dal  20 gennaio  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. F.E.M.E.  -
Gruppo Feme -  Carlo Gavazzi, con sede in Milano  e unita' di Lainate
(Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1997 con  decorrenza 20
luglio 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27
novembre  1997  con  effetto  dal  20 gennaio  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Carlo Gavazzi
Feme -  Gruppo Feme - Carlo  Gavazzi, con sede in  Lainate (Milano) e
unita' di Lainate  (Milano), per il periodo dal 20  luglio 1997 al 19
gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1997 con  decorrenza 20
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23893 del 12 dicembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  Francavilla Alluminio, con  sede in
Barletta  (Bari)  e unita'  di  di  Barletta  per  un massimo  di  49
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  24 dicembre 1996  al 23
giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento  disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23894 del 12 dicembre  1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Impresa  Dicorato  (Gruppo
Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera,
Potenza e Taranto,  per un massimo di 273  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 giugno 1997, n. 22945.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23895 del 12 dicembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e
unita' di Mantova,  per un massimo di 150  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento  disposta con il precedente comma
e' prorogata dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23896 del 12 dicembre  1997, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  ditta S.r.l.
G.E.B., con sede in  Milano e unita' di Milano, per  il periodo dal 9
giugno 1997 all'8 dicembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 23910 del 17 dicembre 1997:
  1)  ai sensi  dell'art. 1,  comma 2  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore dei  lavoratori, dipendenti  dalla
S.p.a. Nuova Mecfond Gruppo Iritecna, con  sede in Napoli e unita' di
Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio
1998 al 31 agosto 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale -  Divisione XI, in data 1 dicembre  1997, come da
protocollo della stessa.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
concessa come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
  2) ai  sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Saldotecnica,  con  sede  in  Siracusa  e  unita'  di  Priolo
(Siracusa), per  un massimo di  26 dipendenti,  per il periodo  dal 7
febbraio 1998 al 6 ottobre 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale  - Divisione  XI, con raccomandata  a/r in  data 1
dicembre 1997.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  3)  ai sensi  dell'art. 1,  comma 2  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  C.M.C.  - Cantieri  Meridionali  Castellammare,  con sede  in
Castellammare di Stabia (Napoli) e  unita' di Castellammare di Stabia
(Napoli), per  un massimo  di 127  dipendenti, per  il periodo  dal 1
settembre 1997 al 30 aprile 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale  - Divisione  XI, con raccomandata  a/r in  data 1
dicembre 1997.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  4)  ai sensi  dell'art. 1,  comma 2  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Raccorderia  Meridionale, con sede in  Castellammare di Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 67  dipendenti, per il  periodo dal 1  dicembre 1997 al  31 luglio
1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale  - Divisione  XI, con raccomandata  a/r in  data 2
dicembre 1997.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione  del  trattamento  di  cui  al  predetto  art.  1  e'
subordinata  alla verifica,  da parte  dell'Istituto nazionale  della
previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  5) ai  sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. F.M.I. in liquidazione ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e
unita' di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal
1 aprile 1998 al 30 novembre 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale -  Divisione XI, in data 1 dicembre  1997, come da
protocollo della stessa.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
  6) ai  sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Selenia, con  sede in Crotone (Catanzaro) e  unita' di Crotone
(Catanzaro), per un  massimo di 46 dipendenti, per il  periodo dal 29
ottobre 1997 al 28 giugno 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale  - Divisione XI,  con raccomandata a/r in  data 29
novembre 1997.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  7) ai  sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Vega, con sede in Torre  Annunziata (Napoli) e unita' di Torre
Annunziata (Napoli), per un massimo  di 33 dipendenti, per il periodo
dal 13 settembre 1997 al 12 maggio 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale - Divisione XI, in  data 28 novembre 1997, come da
protocollo della stessa.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
  8) ai  sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto-legge  13 novembre
1997,   n.  393,   e'  concesso   il  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in  Milano e unita' di Siracusa, per un
massimo  di 88  dipendenti, per  il periodo  dal 1  marzo 1998  al 31
ottobre 1998.
  L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro
e della  previdenza sociale -  Direzione generale della  previdenza e
assistenza sociale - Divisione XI, in  data 26 novembre 1997, come da
protocollo della stessa.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  fruizione del  trattamento  di cui  sopra  e' subordinata  alla
verifica, da parte dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale,
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23916  del  19  dicembre  1997,  e'
accertata la condizione di  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 3 novembre 1997 al 2  novembre 1998, della ditta S.p.a. Selezione
dal Reader's Digest, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selezione
dal Reader's Digest,  con sede in Milano, e unita'  di Milano, per il
periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.
   Con decreto ministeriale n. 23925 del 19 dicembre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  6  agosto  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia'  disposta con decreto ministeriale del
6  agosto  1997 con  effetto  dal  1  novembre  1996, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Enichem fibre,
con  sede in  Palermo  e unita'  di Porto  Torres  (Sassari), per  il
periodo dal 1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1997 con  decorrenza 1
maggio 1997;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  27 luglio 1997  al 26  gennaio 1998, della  ditta S.r.l.
Gipa  confezioni, con  sede in  Modugno  (Bari) e  unita' di  Modugno
(Bari), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25  giugno 1997 con effetto dal 27  gennaio 1997, in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti dalla ditta S.r.l. Gipa
confezioni, con  sede in Modugno  (Bari) e unita' di  Modugno (Bari),
per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 30  luglio 1997 con  decorrenza 27
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  7  luglio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia'  disposta con decreto ministeriale del
7 luglio 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alfa costruzioni, con sede
in Bari e unita' di Bari, per  il periodo dal 10 settembre 1997 all'8
marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1997  con decorrenza 10
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23926 del 19 dicembre 1997:
  1)  e' approvata  la  modifica del  programma per  riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 2  agosto 1996 al 1 febbraio 1997,
della ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio,  con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997.
   Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 2 agosto
1995,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma, per
il periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1996 con decorrenza 2
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23927 del 19 dicembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 1 aprile 1996 al 31  marzo 1997, della ditta
S.p.a. Terni  industrie chimiche,  con sede  in Narni,  frazione Nera
Montoro (Terni) e unita' di Narni, frazione Nera Montoro (Terni), per
il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Parere comitato tecnico del 5 novembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Terni industrie chimiche,
con sede in  Narni, frazione Nera Montoro (Terni) e  unita' di Narni,
frazione Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30
settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  17  ottobre  1997,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995
con  effetto  dal   29  dicembre  1993,  in   favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Officine casertane  ora
Firema trasporti,  con sede  in Napoli  e unita'  di Caserta,  per il
periodo dal 29 giugno 1997 al 28 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  luglio 1997 con  decorrenza 29
giugno 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23928  del  19  dicembre  1997,  e'
accertata  la  condizione di  cui  all'art.  35,  comma 3,  legge  n.
416/1981, relativamente  al periodo  dal 1 agosto  1997 al  31 luglio
1999, della  ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E.  Il Popolo-La Discussione-Ed.
Cinque Lune, con sede in Roma e  unita' di Roma, per il periodo dal 1
agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. S.E.I.P.
S.E. Il  Popolo-La Discussione-Ed.  Cinque Lune, con  sede in  Roma e
unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23929 del 19 dicembre  1997, in favore
di n. 19 dipendenti dalla S.c. a  r.l. Aster Nova con sede in Salerno
ed unita' in Fisciano (Salerno)  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 2  gennaio
1997 all'11 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
maggio 1997 all'11 novembre 1997.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 giugno 1997  n. 22941 e sara' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Con decreto ministeriale  n. 23934 del 23 dicembre  1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   Co.Ge.Mi  -  Compagnia  generale
montaggi industriali, con sede in  Milano, unita' di Brindisi, per un
massimo di  120 dipendenti;  unita' di  Genova, per  un massimo  di 9
dipendenti; unita' di Milano, per un massimo di 36 dipendenti; unita'
di Montalto di Castro (Viterbo), per  un massimo di 49 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 31
gennaio 1998 al 30 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23935 del 23 dicembre  1997, in favore
di un lavoratore in C.F.L.dipendente  dalla S.r.l. Sicar, con sede in
Imola  (Bologna),  unita'  di  Imola  (Bologna),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
dicembre 1997 al 3 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23936 del 23 dicembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio  Aquilano, con
sede  in L'Aquila,  e  unita'  di L'Aquila,  per  un  massimo di  100
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 24 settembre  1997 al 23
marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
marzo 1998 al 23 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23937 del 23 dicembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in
Vimodrone  (Milano),  unita'  di  Bergamo,   per  un  massimo  di  14
dipendenti;  unita' di  Milano,  per un  massimo  di 318  dipendenti;
unita' di  Vimodrone (Milano), per  un massimo di 149  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 30
marzo 1998 al 29 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23938  del  23  dicembre  1997,  e'
approvato il  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativa al
periodo dal 17 giugno 1997 al 16 giugno 1998, della ditta S.p.a. Olmo
Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento).
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 giugno
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Olmo Fans, con sede in  Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto
(Trento), per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 14  luglio 1997 con  decorrenza 17
giugno 1997.
  L'istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23939 del 23 dicembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativa al  periodo dal 13  gennaio 1997  al 12 gennaio  1998, della
ditta S.p.a.  Calderoni F.lli, con  sede in Casale Corte  Cerro (Vibo
Valentia) e unita' di Casale Corte Cerro (Vibo Valentia).
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Calderoni F.lli, con sede
in Casale Corte Cerro (Vibio Valentia) e unita' di Cadale Corte Cerbo
(Vibio Valentia),  per il periodo  dal 13  gennaio 1997 al  12 luglio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  febbraio 1997 con decorrenza 13
gennaio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale  con  effetto  dal  13   gennaio  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Calderoni
F.lli, con  sede in Casale  Corte Cerro  (Vibo Valentia) e  unita' di
Casale Corte Cerro (Vibo Valentia), per il periodo dal 13 luglio 1997
al 12 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 31  luglio 1997 con  decorrenza 13
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23940  del  23  dicembre  1997,  e'
approvato il  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativo al
periodo  dal 10  marzo  1997  al 9  marzo  1998,  della ditta  S.p.a.
Recoaro, con sede  in Valdisotto (Sondrio) e unita'  di Recoaro Terme
(Vicenza).
  Parere comitato tecnico del 4 novembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Recoaro,  con sede  in
Valdisotto  (Sondrio) e  unita' di  Recoaro Terme  (Vicenza), per  il
periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 aprile  1997 con  decorrenza 10
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23941  del  23  dicembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
ottobre 1997 al 30 marzo 1998, della ditta S.p.a. Elcit - Elettronica
civile, con sede in Torino e unita' di S. Antonino (Torino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  1 ottobre 1997  con effetto  dal 31 marzo  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Elcit  - Elettronica  civile,  con  sede in  Torino  e  unita' di  S.
Antonino (Torino),  per il  periodo dal  1 ottobre  1997 al  30 marzo
1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1997 con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale delal  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23942 del 23 dicembre  1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  7  luglio  1997,  e'  autorizzata  la
ultetiore   corresponsione    del   trattamento    straordianrio   di
integrazione salariale, gia' disporta  con decreto ministeriale del 7
luglio 1997 con  effetto dal 24 marzo 1997, in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede
in Torino, e  unita' di Torino, per il periodo  dal 24 settembre 1997
al 23 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 21 ottobre 1997  con decorrenza 24
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.