Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, in Acri(GU n.31 del 7-2-1998)
Con decreto del 31 dicembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 393.869.860, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, con sede in Acri, e' stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata societa', la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito. Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quotaparte di debito garantito da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.