UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.32 del 9-2-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio l989 n. 168, art. 16, comma primo, relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
  Visto  il decreto  ministeriale  2 ottobre  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, inerente "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
laurea in lingue e letterature  straniere", integrato dal decreto del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
del 27  febbraio 1997 e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale - n. 105 dell'8 maggio 1997;
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Preso atto della seguente nota ministeriale n. 2204;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita' e convalidati dal parere ministeriale;
                              Decreta:
  L'art.  43  dello statuto  vigente  di  questo Ateneo  viene  cosi'
modificato:
                              Art. 43.
                      Corso di laurea in lingue
                       e letterature straniere
                              Afferenza
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla
facolta' di lettere e filosofia.
                     Accesso al corso di laurea
  L'accesso  al  corso di  laurea  e'  regolato in  conformita'  alle
vigenti disposizioni di legge.
                    Finalita' del corso di laurea
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di
assicurare la preparazione  per le funzioni ed  attivita' che possono
essere  svolte   dai  laureati  del  settore   delle  lingue  moderne
eventualmente definite  dalla normativa  nazionale e  comunitaria. In
particolare il corso  di laurea ha lo scopo di  fornire le competenze
scientificoprofessionali pertinenti  all'ambito delle lingue  e delle
letterature,  culture, istituzioni  e civilta'  straniere, necessarie
per operare nella  scuola di ogni ordine e  grado, nell'editoria, nel
turismo, nei rapporti internazionali,  nella promozione della cultura
italiana all'estero e nell'informazione.
             Durata ed articolazione del corso di laurea
  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
  Il numero delle annualita' complessive e' fissato in 19.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto  saranno definite dai consigli  delle strutture
competenti.
  I consigli  delle strutture competenti determineranno  le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
                    Lingue e letterature straniere
  Il corso di laurea prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera  (lingua quadriennale)  e tre  annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua  e letteratura straniera (lingua  quadriennalizzata) e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera,  secondo  modalita'  specifiche definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'  e propedeuticita'  sono determinate  dai singoli  corsi di
laurea.
                           Biennio comune
  Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
  I Anno:
  1. Lingua e letteratura quadriennale;
  2. Lingua e letteratura triennale;
  3. Storia medievale, storia moderna o storia contemporanea;
  4. Disciplina del settore L09A (glottologia e linguistica);
  5. Disciplina del settore L09H (didattica delle lingue moderne); in
mancanza di  insegnamenti del settore  L09H va scelta  una disciplina
del settore L11A (linguistica italiana).
  II Anno:
   1. Lingua e letteratura quadriennale;
   2. Lingua e letteratura triennale;
   3. Disciplina del settore Ll2A (letteratura italiana);
   4. Filologia della lingua e letteratura quadriennale.
                     Biennio di specializzazione
  Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   filologicoletterario;
   linguisticoglottodidattico;
   storicoculturale;
   processi comunicativi;
   traduzione letteraria.
  III Anno:
   1. Lingua e letteratura quadriennale;
   2. Lingua e letteratura triennale;
   3. Disciplina a scelta libera.
  Indirizzo filologicoletterario:
   4. Filologia della lingua e letteratura triennale;
   5. Disciplina dell'area lingua e letteratura quadriennale;
  6. Disciplina dell'area della lingua e letteratura triennale.
  Indirizzo linguisticoglottodidattico:
  4. Disciplina del settore o  L09H (didattica delle lingue moderne);
in mancanza di insegnamenti del settore L09H va scelta una disciplina
del settore L09A (glottologia e linguistica);
  5. Lingua o storia della  lingua relativa alla lingua e letteratura
quadriennale (in  mancanza di questi insegnamenti  va scelta un'altra
disciplina dell'area);
  6. Lingua o storia della  lingua relativa alla lingua e letteratura
triennale  (in mancanza  di  questi insegnamenti  va scelta  un'altra
disciplina dell'area).
  Indirizzo storicoculturale:
  4.  Disciplina storica  del settore  M01X, M02A  o M04X  diversa da
quella  scelta  al 1  anno  oppure  storia  della geografia  e  delle
esplorazioni;
  5. Disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
  6.  Disciplina   del  settore  M07A  (filosofia   teoretica),  M07C
(filosofia morale) o M07D (estetica).
  Indirizzo in processi comunicativi:
   4. Sociologia;
   5. Sociologia della comunicazione;
   6.  Disciplina   del  settore  M07A  (filosofia   teoretica), M07C
(filosofia morale) o M07D (estetica).
  Indirizzo in traduzione letteraria:
   4. Teoria della letteratura;
   5. Linguistica applicata;
  6.  Disciplina   del  settore  M07A  (filosofia   teoretica),  M07C
(filosofia morale) o M07D (estetica).
  IV Anno:
   1. Lingua e letteratura quadriennale;
   2. Insegnamento a scelta libera.
  Indirizzo filologicoletterario:
  3.  Disciplina  del  settore   L12A  (letteratura  italiana),  Ll2B
(letteratura  italiana  moderna  e  contemporanea),  L07A  (lingua  e
letteratura latina), L08A o L09F (filologia baltica);
  4. Disciplina  del settore L25A (storia  dell'arte medievale), L25B
(storia  dell'arte moderna),  L25C (storia  dell'arte contemporanea),
L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della
musica moderna e contemporanea).
  Indirizzo linguisticoglottodidattico:
  3.  Disciplina  del  settore  L11A (linguistica  italiana)  o  M07E
(filosofia del linguaggio);
  4. Altra disciplina del settore  L11A o disciplina del settore L09F
(filologia baltica) o M13X (bibliografia e biblioteconomia).
  Indirizzo storicoculturale:
  3. Disciplina  del settore L25A (storia  dell'arte medievale), L25B
(storia  dell'arte moderna),  L25C (storia  dell'arte contemporanea),
L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della
musica moderna e contemporanea);
  4.  Disciplina  del  settore  L02A  (storia  greca),  L02B  (storia
romana),   M03A   (storia   delle  religioni),   M03B   (storia   del
cristianesimo  e delle  chiese),  Ll2A  (letteratura italiana),  L12B
(letteratura  italiana  moderna  e  contemporanea),  M07A  (filosofia
teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica).
  Indirizzo in processi comunicativi:
  3.  Disciplina  del  settore  M10A  (psicologia  generale)  o  M11B
(psicologia sociale);
  4. Disciplina del settore Q05B (sociologia dei processi culturali e
comunicativi).
  Indirizzo in traduzione letteraria:
   3. Disciplina del settore L12D (letterature comparate);
  4. Disciplina  del settore L25A (storia  dell'arte medievale), L25B
(storia  dell'arte moderna),  L25C (storia  dell'arte contemporanea),
L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della
musica moderna e contemporea).
                           Esame di laurea
  L'esame di  laurea consiste nella discussione  di una dissertazione
scritta,  nell'ambito  della  civilta'  della  lingua  e  letteratura
quadriennale  o quadriennalizzata,  su un  argomento coerente  con il
piano degli studi seguito  dallo studente, secondo modalita' definite
dalle strutture competenti.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
                    Articolazione della didattica
  L'impegno   didattico  complessivo   e'  fissato   dagli  organismi
competenti.
  L'attivita'  didatticoformativa del  corso di  laurea e'  teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezione, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento,  correzione e  discussione degli  elaborati, viaggi  di
studio all'estero,  fruizione di programmi radiotelevisivi  in lingua
straniera, letture di  giornali e riviste in  lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di  norma,   ogni  annualita',  cui  corrispondera'   un  corso  di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche.  Per motivate esigenze didattiche  e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minirna di circa 50 ore. Le facolta'
possono istituire  corsi integrati  costituiti da  un massimo  di due
moduli; i docenti di ciascun  modulo fanno parte della commissione di
esame.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli di  facolta' determineranno,  con apposita  delibera, quanto
espressamente  previsto  dal comma  2  dell'art.  11 della  legge  n.
431/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) propone il  numero di posti messi a  disposizione degli iscritti
al primo anno.
  b)stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od
integrati)   che   costituiscono   le  singole   annualita',   e   le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientificodisciplinari,  nel vincolo  della  normativa nazionale  ed
eventuamente della  CEE. Definisce,  inoltre, le  specificazioni piu'
opportune   (I,  II,   generale,   avanzato  ecc.)   che  giovino   a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
  c) sentite  le strutture  interessate, fissa la  frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti dalle  eventuali direttive della
CEE.
           Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti
  Il corso di laurea in  lingue e letterature straniere e' dichiarato
affine ai  corsi di laurea ed  ai corsi di diploma  delle facolta' di
lingue  e  letterature  straniere, lettere  e  filosofia,  magistero,
scienze della formazione, scienze  della comunicazione e delle scuole
superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti,  ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  i  consigli  degli  organismi  competenti
adotteranno  il  criterio  generale della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),  nell'ottica   della   formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea.   Le  facolta'   indicheranno  inoltre   sia  gli   eventuali
insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti ed  attivati, per
completare la  formazione per  accedere al corso  di laurea,  che gli
insegnamenti specifici  del corso di laurea  necessari per conseguire
il  diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti   integrativi  non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Le facolta'  indicheranno, inoltre,  l'anno di  corso del  corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti del corso  di laurea a un corso di
diploma  universitario, le  facolta' riconosceranno  gli insegnamenti
sempre  col criterio  della loro  utilita' ai  fini della  formazione
necessaria per  il conseguimento del  nuovo titolo e  indicheranno il
piano degli studi da completare per  conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
                          Norme transitorie
  La presente modifica di statuto entra in vigore a partire dall'anno
accademico   1997/1998,  consentendo   tuttavia   agli  iscritti   di
completare gli studi secondo il precedente ordinamento.
  Saranno  le  strutture  degli  organi  competenti  a  stabilire  le
modalita' per la  convalida degli esami sostenuti e  per il passaggio
al  nuovo  ordinamento,  qualora  gli studenti  iscritti  optino  per
questo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 29 ottobre 1997
                                            p. Il rettore: Scaravelli