PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1998 

  Revoca  della  somma  di  L. 510.957.940  di  cui  all'assegnazione
disposta con  legge n. 497  del 23 dicembre 1992  recante "Interventi
urgenti  nelle  regioni  Toscana,  Piemonte e  Sardegna,  colpite  da
violenti nubifragi nei mesi di  settembre e ottobre 1992". (Ordinanza
n. 2737).
(GU n.32 del 9-2-1998)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il  proprio decreto in data  21 luglio 1997, con  il quale il
Sottosegretario  di Stato,  prof. Franco  Barberi, e'  stato delegato
all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8
del  decreto-legge  n.   576/1996,  limitatamente  alle  assegnazioni
disposte con  provvedimenti del  Ministro per il  coordinamento della
protezione  civile di  data antecedente  all'entrata in  vigore della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal  comma 2  dell'art.  8 del  medesimo
decreto;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge   4  novembre  1992,  n.  426,
convertito, con modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1992, n. 497,
recante  "Interventi  urgenti  nelle   regioni  Toscana,  Piemonte  e
Sardegna,  colpite da  violenti  nubifragi nei  mesi  di settembre  e
ottobre 1992"  con il quale  si dispone, tra  l'altro, l'assegnazione
alla regione Piemonte della somma di  lire 10 miliardi per far fronte
agli  interventi   di  somma   urgenza  nelle  province   di  Torino,
Alessandria, Asti e Cuneo e in altri comuni e province della medesima
regione, individuati con delibera della giunta regionale, danneggiate
dalle alluvioni di settembre e ottobre 1992;
  Considerato  che  alla  data   odierna,  a  valere  sulla  predetta
assegnazione sono state  accertate minori spese per un  importo di L.
510.957.940;
  Considerato, altresi',  che l'ultima  erogazione risale al  mese di
gennaio 1993 e  che sul capitolo 7615 della rubrica  6 dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  risulta
disponibile la predetta somma di L. 510.957.940;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L.  510.957.940,  a  valere sull'assegnazione  di  L.  10.000.000.000
disposta  in  favore  della  regione Piemonte,  con  decreto-legge  4
novembre 1992, n. 426, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1992, n.  497,  recante "Interventi  urgenti nelle  regioni
Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite  da violenti nubifragi nei mesi
di settembre e ottobre 1992", per far fronte agli interventi di somma
urgenza  nei comuni  delle province  di Torino,  Alessandria, Asti  e
Cuneo e in altri comuni e province della medesima regione.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano