MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 dicembre 1997 

  Attuazione della  direttiva 94/59/CE  recante terza  modifica degli
allegati  della  direttiva  77/96/CEE del  Consiglio  concernente  la
ricerca  delle trichine  all'importazione  dai Paesi  terzi di  carni
fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
(GU n.32 del 9-2-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889  emanato in attuazione  della direttiva 72/462/CEE  relativa a
problemi sanitari e di  polizia sanitaria all'importazione di animali
delle specie  bovina e  suina e  di carni  fresche in  provenienza da
Paesi terzi  nonche' della direttiva 77/96/CEE  relativa alla ricerca
delle  trichine  all'importazione da  Paesi  terzi  di carni  fresche
provenienti da animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
192, emanato in attuazione  della direttiva 84/319/CEE concernente la
ricerca  delle trichine  all'importazione  dai Paesi  terzi di  carni
fresche  provenienti   da  animali  domestici  della   specie  suina,
integrato  dal decreto  del Ministro  della sanita'  11 gennaio  1993
emanato in attuazione della direttiva  89/321/CEE che modifica per la
seconda  volta gli  allegati della  direttiva 77/96/CEE  e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 1993,
n. 72, serie generale;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
231;
  Vista  la  direttiva  94/59/CE   della  Commissione  recante  terza
modifica  degli  allegati  della direttiva  77/96/CEE  del  Consiglio
concernente la ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi
di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  attuazione  nell'ordinamento
nazionale della citata direttiva 94/59/CE;
  In applicazione del combinato disposto  dell'art. 20 della legge 16
aprile 1987, n.  183 e dell'art. 24 del decreto  del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1992, n. 231;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato E  al  decreto del  Presidente  della Repubblica  17
maggio 1988,  n. 192, come  integrato dal decreto del  Ministro della
sanita' 11  gennaio 1993 citato  in premessa, e' modificato  nel modo
seguente:
  a) al  capitolo I, punto  VII (Metodo di digestione  automatica per
gruppi di campioni fino a 35 grammi), lettera c):
  1)  al paragrafo  1,  ottavo  trattino, il  quantitativo  "5 g"  e'
sostituito dal quantitativo "7 g";
  2) dopo  il paragrafo 3, e'  inserito il seguente paragrafo  4: "4.
Impiego di membrane filtranti.
  Una membrana filtrante di  policarbonato non puo' essere utilizzata
piu' di  cinque volte. Dopo  ogni impiego  essa deve essere  girata e
controllata  per  individuare  eventuali danni  che  la  renderebbero
inadatta ad un ulteriore uso";
  3) i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, paragrafi 5 e 6;
    b) al capitolo VI:
  1)  dopo il  Titolo  "Trattamento  con il  freddo"  e' inserito  il
seguente sottotitolo "I. Metodo 1";
  2) dopo il paragrafo 7 e' aggiunto il seguente testo:
"II. Metodo 2.
  Si osservano  le disposizioni generali dei  paragrafi da 1 a  5 del
Metodo  1 e  si  applicano le  seguenti combinazioni  di  tempo e  di
temperatura.
  1. La  carne avente diametro  o spessore sino  a 15 cm  deve essere
refrigerata secondo  una delle  seguenti combinazioni  di tempo  e di
temperatura:
   20 giorni a meno 15 (gradi)C
   10 giorni a meno 23 (gradi)C
   6 giorni a meno 20 (gradi)C.
  2. La carne avente diametro o spessore compreso tra 15 e 50 cm deve
essere refrigerata secondo una delle seguenti combinazioni di tempo e
di temperatura:
   30 giorni a meno 15 (gradi)C
   20 giorni a meno 25 (gradi)C
   12 giorni a meno 29 (gradi)C.
  La temperatura nel locale frigorifero  non deve superare il livello
della temperatura di inattivazione  scelta. Essa deve essere misurata
termoelettricamente con  apparecchi tarati, deve essere  tenuta sotto
registrazione costante e non  deve essere misurata direttamente nella
corrente  d'aria  fredda.  Gli  apparecchi di  misura  devono  essere
conservati  sotto  chiave.  I  diagrammi devono  riportare  i  numeri
corrispondenti  del  registro  delle  ispezioni  effettuate  all'atto
dell'importazione delle carni, nonche' il  giorno e l'ora di inizio e
di fine della congelazione e devono essere conservati per un anno.
III. Metodo 3.
  Controllo della temperatura al centro delle carni in pezzi.
  1. Le seguenti combinazioni di tempo e di temperatura devono essere
rispettate quando si  controlla la temperatura al  centro delle carni
in pezzi, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi da 2 a 6:
   106 ore a meno 18 (gradi)C
   82 ore a meno 21 (gradi)C
   63 ore a meno 23,5 (gradi)C
   48 ore a meno 26 (gradi)C
   35 ore a meno 29 (gradi)C
   22 ore a meno 32 (gradi)C
   8 ore a meno 35 (gradi)C
     ora a meno 37 (gradi)C.
  2. Le  carni introdotte gia'  congelate devono essere  mantenute in
tale stato.
  3. Le  partite di  carni devono essere  tenute separate  nel locale
frigorifero e sotto chiave.
  4. Per  ogni partita di  carne devono  essere annotati il  giorno e
l'ora dell'introduzione nel locale frigorifero.
  5.  Le apparecchiature  tecniche e  l'alimentazione energetica  del
locale frigorifero devono essere tali da garantire che la temperatura
di  cui al  paragrafo 1  venga raggiunta  rapidamente e  mantenuta in
tutte le parti delle carni.
  6.  La temperatura  deve  essere  misurata termoelettricamente  con
apparecchi tarati e tenuta sotto registrazione costante. La sonda del
termometro  deve essere  collocata al  centro  di un  pezzo di  carne
calibrato di dimensioni  non inferiori al pezzo di  carne piu' spesso
da congelare.  Il pezzo di  carne suddetto deve essere  collacato nel
punto meno favorevole del locale frigorifero, non vicino all'impianto
di  raffreddamento  ne'  esposto direttamente  alla  corrente  d'aria
fredda. Gli apparecchi di misura devono essere tenuti sotto chiave. I
diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle
ispezioni effettuate  all'atto dell'importazione delle  carni nonche'
il giorno  e l'ora di  inizio e di  fine della congelazione  e devono
essere conservati per un anno";
  c) dopo il capitolo VI e' aggiunto il seguente capitolo VII:
  "Capitolo VII. Ispezione e congelazione delle carni equine.
1. Ispezione.
  L'ispezione delle  carni equine deve essere  effettuata secondo uno
dei  metodi di  digestione  di  cui al  capitolo  I,  fatte salve  le
modifiche seguenti.
  Si prelevano  campioni di almeno  10 g  dal muscolo linguale  o dal
massetere.  In  assenza del  muscolo  linguale  o del  massetere,  si
preleva  un  campione delle  stesse  dimensioni  da un  pilastro  del
diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte
tendinea. Dal muscolo devono essere  tolti il tessuto connettivo e il
grasso.
  Un campione di  5 g viene digerito ai fini  della ispezione qualora
si  applichi la  digestione  artificiale su  un  insieme di  prelievi
conformemente  ai punti  dal  III al  VII del  capitolo  I. Per  ogni
digestione, il peso totale del muscolo da esaminare non deve superare
i 100 g per le metodiche di cui ai punti III, IV, V e VI del capitolo
I, o i 35 g per la metodica di cui al punto VII dello stesso capitolo
I.
  In caso  di esito positivo, si  conserva un altro campione  di 10 g
per un esame indipendente successivo.
2. Congelazione delle carni equine.
  Per  uccidere le  trichine  con la  congelazione,  le carni  equine
vengono sottoposte  ad un trattamento  con il freddo secondo  uno dei
metodi indicati nel capitolo VI".
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra in  vigore  il giorno  della sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 7